Commento:
In una controversia bancaria, parte attrice ha presentato la domanda di mediazione presso un organismo territorialmente incompetente, in particolare presso un Organismo con sede in Milano, invece che in Piacenza (luogo del giudice territorialmente competente per la controversia) come si evince da quanto indicato nel doc prodotto telematicamente dall'attore.
Richiamando l'art. 4, comma 1, D.lgs. n. 28/2010 e l’orientamento giurisprudenziale maggioritario ritenuto condivisibile (Tribunale Torino sez. I, 10/06 /2022, n.2577 e Tribunale Foggia 19/07/2021 n. 1831) la giudice ha affermato che la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce alcun effetto. Sempre secondo il predetto orientamento (Tribunale Torino sez. I, 10/06/2022, n.2577; Tribunale Foggia 19/07/2021 n. 1831; Tribunale Ragusa, n. 496/2020; Tribunale Napoli 14 /03/2016; Tribunale Mantova, sez. II, n. 1049/2015; Tribunale Milano, 26/02/2016; Tribunale Milano, sez. IX, 29/10/2013; Cass. civile n. 17480/2015) tale competenza territoriale è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro Organismo.
Nella fattispecie, mancava tale espresso accordo delle parti e da ciò consegue l'improcedibilità delle domande proposte dalla parte attrice. Le ulteriori questioni proposte dalle parti vengono ritenersi assorbite, in ossequio al "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia vien e emessa sulla base di un 1 unica ragion e, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite. °