La domanda di mediazione avviata prima del termine prescrizionale del diritto azionato in giudizio, anticipa gli effetti della domanda giudiziale e, pertanto, ha efficacia interruttiva della prescrizione.

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Avv. Marco Andrioli

Tribunale di Brescia, 11.01.2023, sentenza n. 35 del 11.01.2023, giudice Andrea Tinelli

A cura del Mediatore Avv. Marco Andrioli da Lecce.
Letto 1429 dal 10/07/2023

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di successione ereditaria ove si era perfezionato un contratto fiduciario per la gestione delle risorse della de cuius, le cui somme di denaro erano state depositate su un conto corrente ed investite in titoli.

Parte attrice esercitava, quindi, l’azione di divisione del patrimonio ereditario, sottolineando che quest’ultimo avrebbe dovuto ricomprendere anche le somme oggetto del contratto fiduciario.

Parte convenuta eccepiva, invece, la prescrizione dell’asserito diritto di controparte, deducendo che convenuto il dies a quo dovrebbe coincidere con l'apertura della successione e, in assenza di pertinenti atti interruttivi, sarebbe ormai decorso.

In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
  • il diritto potestativo di chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria è imprescrittibile, ex art. 713 comma 1 c.c.;
  • invece, è soggetto a prescrizione decennale il diritto - che prima spettava alla de cuius e poi è stato trasmesso ai suoi eredi - di ottenere il ritrasferimento delle somme conferite in gestione fiduciaria;
  • la comunicazione della domanda di mediazione relativa al presente giudizio, avente efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 5 comma 6 d.lgs. n. 28/2010, reca una data antecedente al decennio, con primo incontro fissato anch’esso prima dello spirare del termine prescrizionale;
  • la citazione, invece, è stata notificata oltre i dieci anni decorrenti dall'apertura della successione.
Per tutti i motivi sopra esposti, l’Autorità Giudiziaria ha rilevato che il diritto azionato dagli attori non era prescritto, in quanto la mediazione - che anticipa gli effetti della domanda giudiziale con riferimento all'interruzione della prescrizione - era stata espletata prima della maturazione del termine prescrizionale; per tale ragione, il Giudice ha proceduto all’esame delle pretese attoree e deciso secondo le risultanze processuali. *

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
 
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
 
nella causa civile iscritta al n. 10556/2020 R.G. promossa da
- ATTORI
contro
A.
nonché contro
A.D - CONVENUTI

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Si discute di somme derivanti dalla successione di M. XXXXXXXX Maria (deceduta a Brescia il 4 giugno 2010), nonna paterna degli attori, nonché madre dei convenuti.
La de cuius aveva ereditato dal marito la somma di € 200.000.000, che aveva consegnato ai figli maschi - M.XXX, padre degli attori, e A. XXXXX F. XXXXXXX - affinché la amministrassero.
Alla morte di A. XXXX M.XXX, tutte le somme di spettanza della sig.ra M. XXXXXXXX, a quel tempo ancora in vita, erano poi transitate nella esclusiva disponibilità di A. XXXX A. XXXXX F. XXXXXXX, affinché proseguisse nella gestione delle liquidità materne. Gli attori lamentano che, in seguito al decesso di M. XXXXXXXX M. XXX, A. XXXX A. XXXXX F. XXXXXXX non ha provveduto a liquidare la somma loro spettante, pari alla quota di 1/3 del patrimonio della nonna (costituito dal controvalore del dossier titoli n. xxxx di euro 121.909,91 e dal saldo attivo del CONTO corrente n.  xxx di euro 2.054,94).
Tale quota è stata dapprima rivendicata nel procedimento R.G. n. 12149/2014, instaurato nei confronti del solo A. XXXX A. XXXXX F. XXXXXXX, che si è concluso con una declaratoria di inammissibilità della domanda, sul presupposto che essa fosse fondata su un improprio richiamo all'istituto della collazione (cfr. sentenza n. 3290/2019 - doc. 13 attoreo).
In seguito, la medesima istanza è stata veicolata nel presente procedimento, dove la condanna del convenuto A. XXXX A. XXXXX F. XXXXXXX è stata richiesta anche a titolo di divisione (v. citazione) e sia come mandatario che come coerede (v. memoria ex art. 183 comma 6 n. XX c.p.c., depositata in data 12 luglio 2021).
Il giudizio coinvolge, questa volta, anche A.XXXX D.XXXX, la quale, pur non aderendo alla domanda attorea, ha chiesto la divisione del patrimonio della madre, in cui dovrebbero essere ricompresi alcuni beni mobili ed arredi, le pensioni INPS n. xxx della de cuius (pari a circa euro 683,00 mensili) e quella di reversibilità del marito, oltre alla somma di cui al c/c n.  xxx ed al dossier titoli n. xxx accesi presso la C. XXXXXXXXXX, filiale di M. XXXXXX, già oggetto dell'iniziativa attorea.
A. XXXX A.XXXXX F.XXXXXXX ha formulato rilievi critici nei confronti di entrambe le posizioni.
In particolare, al fine di ottenere il rigetto delle domande avversarie, ha eccepito: l'estraneità della somma richiesta dagli attori all'asse ereditario, sul presupposto che essa gli era stata trasferita non a semplice titolo di gestione fiduciaria - con conservazione della proprietà in capo al fiduciante - ma come gestione con intestazione fiduciaria; l'intervenuta prescrizione decennale dell'obbligo di rendiconto, stante l'estinzione del mandato con la morte della madre, risalente al 2010; l'inesistenza di altri bene da dividere, come si desumerebbe anche dalla mancata presentazione di qualsivoglia denuncia di successione.
Le istanze istruttorie sono state respinte con ordinanza del 22 ottobre 2021, che in questa sede si conferma, anche in punto di motivazione.
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta nelle forme della trattazione scritta.
Scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., la causa è infine transitata in fase decisoria.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
La Prima questione da affrontare è quella della qualificazione della domanda attorea.
A tal fine, è utile una breve ricognizione dei fatti che sono pacifici tra le parti.
In particolare, non è contestato che: la de cuius aveva ereditato dal marito la somma di € 200.000.000, che aveva consegnato ai figli maschi - M. XXX, padre degli attori, e A. XXXXX F. XXXXXXX - affinché la amministrassero; i figli avevano quindi acceso e cointestato fra loro, presso C. XXXXXXXXXX, filiale di M. XXXXXX, il conto corrente n.  xxx ed il correlato deposito titoli n. xxx, ove avevano fatto confluire i risparmi materni; dopo la morte di A. XXXX M. XXX, i suoi eredi avevano deciso che fosse A. XXXX A. XXXXX F. XXXXXXX ad occuparsi interamente della gestione fiduciaria, sicché gli avevano conferito una somma pari alla metà del patrimonio della sig.ra M. XXXXXXXX M. XXX; il decesso di quest'ultima ha poi determinato l'apertura della successione ab intestato, nel concorso degli odierni attori (in rappresentazione del padre premorto) e dei due figli della de cuius, vale a dire A. XXXX A. XXXXX F. XXXXXXX e A. XXXX D. XXXX, per quote di 1/3; da tale successione, nessuno dei coeredi ha conseguito attribuzione patrimoniali.
Benché le parti controvertano in merito agli effetti giuridici della gestione delle risorse della de cuius, sono d'accordo circa la natura "fiduciaria" di essa.
Fra la sig.ra M. XXXXXXXX M. XXX e i due figli si è perfezionato un contratto fiduciario, avente ad oggetto somme di denaro (poi depositate su conto corrente ed investite in titoli).
Non vi è prova scritta dell'intesa, non soggetta a vincoli di forma (cfr. Cass. Civ., Sez. 1 -, Ordinanza n. 31570 del 03/12/20191 * 3), ma di essa danno atto tutte le parti coinvolte.
Ebbene, l'intestazione fiduciaria di un bene - frutto della combinazione di effetti reali in capo al fiduciario e di effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante - comporta il trasferimento vero e proprio della proprietà di quel bene in favore del fiduciario, il quale assume le obbligazioni, inter partes, della gestione dello stesso secondo le direttive del fiduciante e del successivo ritrasferimento al soggetto fiduciante, oppure al beneficiario da lui indicato (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 14695 del 14/07/2015).
Dalla motivazione: In termini generali, il pactum fiduciae con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante, o di altro soggetto da costui designato, è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare - e per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo (Cass. Cass. Il, aprile 2018, n. 9010; Cass. 25 maggio 2017, n. 13216; Cass. 7 aprile 2011, n. 8001): deve quindi escludersi che esso sia sottoposto a rigore formale se abbia ad oggetto un trasferimento di denaro, per cui non è prescritto il contratto scritto.
Ne rileva che l'intestazione abbia ad oggetto somme giacenti su contratti bancari, soggetti a forma scritta ex art. 124 t.u.b., giacché quel che nella fattispecie rileva come ha ben colto la Corte d’Appello non è la cessione dei contratti bancari, ma, per l'appunto, il trasferimento degli importi che su di essi erano affluiti. Il passaggio di proprietà del bene dal fiduciante al fiduciario connota lo schema della fiducia ed è peraltro del tutto fisiologico ed inevitabile in relazione a beni fungibili come il denaro, dove la mera consegna comporta il trasferimento del dominio e l'obbligazione di restituire il tantundem. certo, pertanto, che A. XXXX A. XXXXX F. XXXXXXX abbia conseguito la proprietà delle somme della madre, le quali, di conseguenza, non possono essere cadute in successione, perché al momento del decesso della de cuius erano già fuoriuscite dal suo patrimonio.
Tuttavia, questa considerazione non destituisce necessariamente di fondamento la domanda attorea. Invero, nel patrimonio materno non potevano essere ricomprese le somme, ma vi può rientrare il credito, in origine spettante alla de cuius-fiduciante, al ritrasferimento del denaro attribuito ad A. XXXX A. XXXXX F. XXXXXXX, in qualità di fiduciario.
Ed è proprio questo credito che gli attori, nella veste di eredi della nonna, hanno fatto valere.
Più precisamente, gli stessi hanno esercitato azione di divisione del patrimonio ereditario, nel quale ritengono sia ricompreso - quale unico bene - tale credito al ritrasferimento.
Così ricostruita l'iniziativa degli attori, occorre verificare se essa sia prescritta, come vorrebbe il convenuto A. XXXX A. XXXXX F. XXXXXXX, e, ove non lo sia, se possa dirsi fondata.
Il diritto potestativo di chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria è imprescrittibile, come si ricava dal disposto dell'art. 713 comma 1 c.c., secondo il quale i coeredi possono sempre domandare la divisione (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2754 del 07/10/1971).
Invece è soggetto a prescrizione decennale il diritto - che prima spettava alla de cuius e poi è stato trasmesso ai suoi eredi - di ottenere il ritrasferimento delle somme conferite in gestione fiduciaria. Secondo il convenuto il dies a quo dovrebbe coincidere con l'apertura della successione e, in assenza di pertinenti atti interruttivi, sarebbe ormai decorso.
L' eccezione è infondata.
La successione si è aperta in data 4 giugno 2010 e la comunicazione della domanda di mediazione relativa al presente giudizio, avente efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 5 comma 6 d.lgs. n. 28/2010, è datata 17 gennaio 2020, con primo incontro fissato al 27 febbraio 2020 (cfr. doc. 20 di parte convenuta A.XXXX D.XXXX). 
Dunque, ancorché la citazione sia stata notificata oltre i dieci anni decorrenti dall'apertura della successione, il diritto azionato dagli attori non è prescritto, perché la mediazione - che anticipa gli effetti della domanda giudiziale con riferimento all'interruzione della prescrizione - è stata espletata prima della maturazione del Termine prescrizionale.
L'esame delle pretese attoree deve quindi procedere oltre.
Il convenuto non può trattenere le somme che la de cuius gli aveva affidato, ma ha l'obbligo di restituire alla massa il medesimo importo, ovvero il minor importo residuo all'esito della gestione. Spettava al convenuto dar prova di aver impiegato le somme a lui assegnate in gestione fiduciaria secondo le istruzioni e/o nell'interesse della madre fiduciante, onde giustificare la restituzione di un importo più basso di quello ricevuto o, addirittura, nessun importo.
Questa distribuzione dell'onere probatorio si giustifica in virtù del principio di vicinanza alle fonti di prova.
Infatti più agevole, per il convenuto, dar dimostrazione positiva di aver speso i denari della madre in conformità alle direttive e per gli interessi di quella, piuttosto che per gli attori fornire la prova (negativa) del contrario.
La prova gravante sul convenuto è mancata e non è stata nemmeno offerta. A monte, peraltro, è mancata pure l'allegazione precisa delle causali di utilizzo delle somme. Nella comparsa di risposta, a pag. 3, si legge solamente che la somma stessa è stata integralmente impiegata - nel corso pluriennale della gestione e in seguito a istruzioni date dalla mandante per varie e sue insindacabili ragioni - in donazioni e regalie a terzi, compresi gli stessi attori, spese di mantenimento, imposte e tasse, assistenza e cure mediche - necessarie perché la signora M.XXXXXXXX, accudita dal solo deducente che con lei conviveva, era malata da tempo - importanti acquisti vari e quant'altro.
Si tratta di asserzioni del tutto generiche, che, nel corso del processo, non hanno ricevuto alcuna migliore concretizzazione od individualizzazione. Ne discende che - non avendo il convenuto specificatamente dedotto e provato la destinazione delle somme che ora nega di voler restituire - egli è tenuto a rimettere alla massa i due terzi dell'intero (euro 121.909, 91 dossier titoli + euro 2.054, 94 saldo c/c = euro 123.964, 85 ) , ossia euro 82.643, 23 (123.964, 85 x 2/3 = 82.643, 23 ) , da ripartire in parti uguali, per euro 41.321 , 61 cadauno, fra gli attori (congiuntamente considerati quali rappresentanti del padre premorto) e la convenuta. 
Sutali importi decorrono gli interessi legali dal 5 giugno 2010 (giorno successivo alla data di apertura della successione) al saldo effettivo. Il credito poc'anzi indicato è tutto quanto vi è nella massa ereditaria.
Non c'è prova dell'esistenza dei beni mobili descritti dalla convenuta nella comparsa di risposta depositata il 18 dicembre 2020, né esiste alcun riscontro delle operazioni bancarie sospette coinvolgenti A.XXXX A.XXXXX, che la stessa convenuta ha dubitativamente allegato nel medesimo atto ( A pag. 12 è scritto che tali operazioni sembrano sussistere, ma tale ipotesi non ha ricevuto riscontro probatorio).
In definitiva, a scioglimento della comunione ereditaria instauratasi per effetto del decesso della sig.ra M.XXXXXXXX M.XXX, avente ad oggetto il credito restitutorio pari ad euro 123.964, 85, il convenuto A.XXXX A.XXXXX F.XXXXXXX deve essere condannato a corrispondere la somma di euro 41.321 , 61 agli attori e la somma di euro 41.321 , 61 alla convenuta A.XXXX D.XXXX, oltre interessi legali dal 5 giugno 2010 al saldo effettivo. Il convenuto A.XXXX A.XXXXX F.XXXXXXX è soccombente rispetto alle altre parti, a cui dovrà rifondere le spese di lite, secondo la liquidazione seguente. Scaglione da euro 26.001, 00 ad euro 52.000, 00; fase di studio della controversia, valore medio: euro 1.701, 00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: euro 1.204, 00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo perché non è stata svolta attività istruttoria: euro 903, 00; fase decisionale, valore medio: euro 2.905, 00. Compenso tabellare: euro 6.713, 00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa. Ed oltre agli esborsi documentati.
P.Q.M.
 
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. a scioglimento della comunione ereditaria instauratasi per effetto del decesso della sig.ra M. XXXXXXXX M. XXX, condanna A. XXXX A. XXXXX F. XXXXXXX a pagare ad A. XXXX B. XXXXXXX e A. XXXX M.XXXX la somma di euro 41.321,61, oltre interessi legali dal 5 giugno 2010 al saldo effettivo, nonché a pagare ad A.XXXX D.XXXX la somma di euro 41.321,61, oltre interessi legali dal 5 giugno 2010 al saldo effettivo;
2. condanna il convenuto A. XXXX A. XXXXX F. XXXXXXX a rifondere alle controparti le spese di lite, e così: euro 6.713,00 per compensi ed euro 570,88 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, a favore di A. XXXX B. XXXXXXX e A. XXXX M. XXXX; euro 6.713,00 per compensi ed euro 518,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, a favore di A.XXXX D.XXXX.
 
Brescia, 10 gennaio 2023

Il giudice Andrea Tinelli
 

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Chi è l'autore
Avv. Marco Andrioli Mediatore Avv. Marco Andrioli
Laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Lecce.
Dal 2008 sono avvocato del Foro di Lecce.
Mi occupo in principalità e con dedizione di consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale nell'ambito del diritto civile, con particolare declinazione per il diritto di famiglia, minorile e tutela dei soggetti deboli, successioni e divisioni ereditarie, locazione e condominio ed affitto di ramo d'azienda e diritti reali.






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