La convocazione in mediazione deve essere correttamente notificata anche al contumace

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Dott.ssa Beatrice Benenati

Tribunale di Trapani, ordinanza 13.7.2016

A cura del Mediatore Dott.ssa Beatrice Benenati da Sassari.
Letto 16418 dal 11/09/2016

Commento:

L’invito a partecipare alla mediazione disposta dal giudice con la indicazione della data del primo incontro deve essere comunicata a tutte le parti del giudizio che devono essere correttamente individuate a verbale dal mediatore, ivi compreso il contumace.
Il mediatore che viene meno ai suoi compiti e non si avvede della irregolare notifica dell’avviso di partecipazione alla mediazione effettuata presso un domicilio errato, obbliga il giudice a disporre la rinnovazione dell’intera procedura.
 

Testo integrale:

TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZ. ORDINARIA CIVILE
Verbale della causa nrg __/2016
Tra
Attore  con l’avv. __                                                                                                           
E
Convenuto con l’avv. ____                                                                                                     
E
Terzo chiamato
Intervenuto
Oggi 13.7.2016, innanzi al dott. Fiammetta Lo Bianco, sono comparsi:
Per gli attori l’avv. __ che si riporta alle note depositate in data 10.6.2016 quanto alla questione della procedibilità; nel merito insiste in tutti i propri scritti difensivi.
Per il convenuto l’avv. ___ oggi sostituito dall’avv. ___ che si riporta alle comparse di costituzione e risposta.
E’ altresì presente ai fini della pratica forense il dott. D. R.
Il Giudice, sentite le parti e lette le note difensive depositate dall’avv.___ in data 10.6.2016;
Rilevato
Che dalla documentazione di causa si evince che l’invito a partecipare all’incontro di mediazione diretto alla sig.ra G. R. contiene una erronea indicazione del domicilio;
Letto
il primo comma dell’art. 8 d.lgs. 28/2010, il quale stabilisce che la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte “con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”;
Ritenuto
che nel caso di specie l’articolo menzionato è stato disatteso, in quanto non si è proceduto alla comunicazione dell’invito con mezzo adeguato, stante l’erronea indicazione dell’indirizzo del destinatario nella comunicazione;
Rilevato ancora
Che il mediatore nel verbale di mediazione non ha neppure individuato le parti del procedimento giudiziale, sicché non ha appurato che R. G. è contumace
Rilevato
Che la mancanza di detta verifica ha impedito di verificare l’erronea indicazione del domicilio ove far pervenire l’invito alla mediazione;
Ritenuto
Che il procedimento di mediazione obbligatoria non si è correttamente instaurato nei confronti della sig.ra G. R.;
Ritenuto
Che, alla luce della genericità con cui il mediatore ha adempiuto ai propri obblighi di legge in punto di individuazione delle parti del giudizio, la rilevata irregolarità non può ridondare in danno della parte attrice, ben avendo potuto il mediatore verificare l’individuazione delle parti e del loro domicilio;
Considerata
La non scindibilità delle posizioni sostanziali e processuali assunte da tutti i convenuti
Dispone
La rinnovazione della procedura di mediazione nei confronti di tutti i convenuti e assegna all’attrice termini di 15 giorni per adire l’organismo di mediazione al fine di tentare la conciliazione e fissa in prosieguo l’udienza del  16.11.2016,
ad ore 10,30.
Il Giudice
Dott. Fiammetta Lo Bianco
 
 

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Chi è l'autore
Dott.ssa Beatrice Benenati Mediatore Dott.ssa Beatrice Benenati
Sono consulente , libero professionista dal 2005, nel settore del risanamento del debito bancario e tributario in sofferenza di famiglie ed imprese ed eventuale studio del riassetto societario.
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