La comunicazione dell’incontro di mediazione al difensore è regolare se la procura è stata conferita anche per la fase stragiudiziale.

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Avv. Nadia Morandi

Tribunale di Catania, Giudice Estensore Dott.ssa Vera Marletta - ordinanza 14.10.2021.

A cura del Mediatore Avv. Nadia Morandi da Brescia.
Letto 1372 dal 22/05/2022

Commento:

Nel caso di specie, parte opponente eccepiva l’irregolarità della comunicazione dell’istanza di mediazione e della fissazione del primo incontro, inviata al difensore anziché alla parte.
In merito, il Tribunale di Catania ha rilevato quanto segue:
  • la comunicazione dell'incontro di mediazione è avvenuta nel domicilio eletto dalla parte invitata presso il proprio difensore;
  • la procura è stata conferita dall'opponente sia per la fase giudiziale che per la fase stragiudiziale;
  • peraltro, nella procura viene espressamente conferito mandato anche per la procedura di mediazione;
  • pertanto, non sussistono irregolarità attinente la notificazione dell'istanza di mediazione;
  • la condizione di procedibilità della domanda è stata correttamente esperita. *

Testo integrale:

TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
 
Il Giudice Istruttore dott. Vera Marletta, letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12/10/2021;
rilevato che, diversamente da quanto asserito dalla difesa dell'opponente, non è dato nella specie ravvisarsi alcune irregolarità attinente la notificazione dell'istanza di mediazione;
considerato invero che la comunicazione dell'incontro fissato per la mediazione è avvenuta nel domicilio eletto dalla____ presso il proprio difensore; rilevato altresì che, come si evince con chiarezza dalla procura in atti, l'elezione di domicilio è stata conferita dall'odierna opponente sia per la fase giudiziale che per la fase stragiudiziale, nonché espresamente per la procedura di mediazione;
ritenuto pertanto che risulta regolarmente esperita la condizione di procedibilità; rilevato poi che le parti nel verbale di udienza hanno altresì insistito nelle richieste già avanzate e specificamente nell'istanza di assegnazione dei termini di cui all'art.183 6° co. cpc;

P.Q.M.
 
Visto l'art. 183 sesto comma cpc,
ASSEGNA alle parti, a partire dalla comunicazione della presente ordinanza, i seguenti termini perentori:
trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
Rinvia la causa per i provvedimenti conseguenti all'udienza del 7 febbraio 2022 ore 9.00
Si comunichi 
Catania, 14 ottobre 2021
Il Giudice Istruttore
Dott. Vera Marletta
 

aa
Chi è l'autore
Avv. Nadia Morandi Mediatore Avv. Nadia Morandi
Svolgo con professionalità attività di consulenza ed assistenza legale, a privati e aziende, dall'anno 2000, in tutto il territorio italiano ed in vari ambiti.
Dall'anno 2011 svolgo anche attività di mediatore civile in materie quali ad esempio successioni, locazioni, proprietà, comunione e condominio, obbligazioni, contratti e diritto societario.
La mia attività come mediatore è caratterizzata anzitutto da serietà e professionalità ma anche capacità di lavoro di gruppo ed una buona capacità d...
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