L'effetto interruttivo del termine decadenziale ex art. 1337, comma 2, c.c. consegue, alla luce della lettera dell'art. 5, comma 6, non al mero deposito, ma alla comunicazione dell'istanza di mediazione che spetta all’Organismo ma può essere effettuata anche a cura della parte istante

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Avv. Federica Vignolo

Tribunale di Torre Annunziata, sezione 1 civile, 20.06.2022, sentenza n. 1484, giudice Francesco Coppola

A cura del Mediatore Avv. Federica Vignolo da Torino.
Letto 1384 dal 08/12/2022

Commento:
Nella presente controversia un condomino agisce in giudizio contro il condominio per far dichiarare la sospensione dell’efficacia e accertare e dichiarare la nullità di una delibera di assemblea condominiale. Il condominio eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità della domanda in quanto l'istanza di mediazione, depositata il 15-3-2021, era stata comunicata, a mezzo pec e a cura dell'Organismo, in data 29-4-2021, ben oltre il termine decadenziale di trenta giorni stabilito dall'art. 1137 c.c. per l'impugnativa della delibera condominiale in questione, notificata il 20-2-2021. Anche a voler ritenere che tale effetto si produca dal deposito dell'istanza, la domanda sarebbe comunque tardiva. Nella specie, il verbale della mediazione, avente esito negativo, era stato depositato il 28-5-2021, per cui, secondo il convenuto, l'attrice avrebbe dovuto notificare l'atto di citazione, a pena di decadenza, entro i successivi sette giorni, e dunque entro il 4-6-2021, mentre invece aveva notificato la citazione in data 8-6-2021. Nel merito, il Condominio chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Sul primo punto tribunale si pronuncia, in linea con l’orientamento maggioritario, stabilendo che l'effetto interruttivo del termine decadenziale ex art. 1337, comma 2, c.c. consegue, alla luce della lettera dell'art. 5, comma 6, non al mero deposito, ma alla comunicazione dell'istanza di mediazione (cfr. Cass. civ., sentenza n. 2273/2019, Tribunale di Palermo, n. 4951/2015; Tribunale di Roma, n. 3159/2021 e n. 13981/2019; Tribunale di Savona, 8-2-2019; Tribunale di Napoli, 4-12-2019, in diritto.it; Corte di appello di Milano, 27-1-2020, in condominioweb.com; Tribunale di Foggia, 1-10-2020, in (...)).
L'onere di comunicare l'istanza di mediazione di cui al richiamato art. 5, comma 6, incombe anche sulla parte istante. In tal senso, depone una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della norma in esame: la possibilità, espressamente contemplata dall'art. 8, che la comunicazione ivi prescritta sia effettuata "anche a cura della parte istante", deve essere consentita anche per la comunicazione di cui all'art. 5, comma 6. Diversamente opinando, la rimessione, al solo organismo di mediazione, di un'iniziativa così rilevante quanto agli effetti giuridici si porrebbe in contrasto con la piena disponibilità del diritto di difesa ex art. 24 Cost., poiché una comunicazione effettuata dall'organismo oltre il termine decadenziale sancito dall'art. 1137, comma 2, c.c., pregiudicherebbe il diritto di agire tempestivamente in giudizio da parte del titolare del rimedio, senza che quest'ultimo disponga di alcun potere d'impulso per scongiurare un effetto così lesivo della propria situazione giuridica.
Peraltro, dal riconoscimento del suesposto onere di comunicazione (anche) in capo all'istante discende l'effetto della decadenza dall'impugnazione della delibera condominiale, laddove tale comunicazione non sia effettuata entro il termine all'uopo prescritto dal richiamato art. 1137, comma 2, c.c.. Nel caso di specie, l'attrice ha depositato l'istanza di mediazione, presso l'Organismo di mediazione forense di Torre Annunziata, il 15-3- 2021, senza comunicarlo alla controparte chiamata. L'Organismo ha comunicato la domanda di mediazione, con la data di prima convocazione, il 29-4-2021, e dunque tardivamente, considerato che il verbale recante le deliberazioni impugnate è stato notificato all'attrice, a mezzo pec, il 20-2-2021.
Pertanto il tribunale dichiara l'inammissibilità della domanda giudiziale, per violazione del termine decadenziale di cui all'art. 1137, comma 2, c.c. Ogni altra questione resta assorbita. °
 
 
 

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Chi è l'autore
Avv. Federica Vignolo Mediatore Avv. Federica Vignolo
Sono avvocato da oltre 15 anni, mi occupo di consulenza e di assistenza legale prevalentemente in materia di diritto civile, diritto di famiglia, successioni ereditarie, contratti assicurativi e diritti reali. Ho anche maturato pluriennale esperienza a livello internazionale, collaborando con noti studi anglosassoni e ho buona padronanza dell'inglese giuridico.
Amo la mia professione e, in particolare, la dimensione umana della stessa.
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