In caso di mediazione delegata ciò che rileva è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione

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Avv. Sonia Mureddu

Tribunale Spoleto, 23.03.2022, sentenza n. 189, giudice Stanga

A cura del Mediatore Avv. Sonia Mureddu da Cagliari.
Letto 1100 dal 17/06/2022

Commento:
Il contenzioso ha ad oggetto un sinistro stradale avvenuto nel 2014. Svolta l’istruttoria e la ctu, il giudice formulava una proposta conciliativa alle parti, invitando le stesse all'esperimento della mediazione ex art. 5, c. 2, dlgs 28/2010. La mediazione non veniva svolta. All'udienza successiva la convenuta eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea, rappresentando il mancato esperimento della mediazione delegata.
Pronunciandosi sull’eccezione, il  giudice di Spoleto si richiama all’importante arresto della Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035 (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/la-corte-di-cassazione-pone-fine-ad-un-contrasto-giurisprudenziale-sulla-natura-del-termine-assegnato-dal-giudice-nella-mediazione-obbligatoria-ope-1027.aspx) secondo cui in tema di mediazione obbligatoria "ope iudicis", ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al dlgs 28/2010, art. 5, commi 2 e 2-bis, ciò che rileva è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione.
La novella del 2013 ha attribuito al giudice il potere di invitare le parti ad attivare la mediazione anche nelle materie per le quali l'art. 5 del decreto 28/2010 esclude l'obbligatorietà, indipendentemente dalla loro adesione, originariamente richiesta (ed è questo il caso di specie). Il provvedimento può essere adottato, anche in appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni o, se non prevista, fino alla discussione della causa anche nei casi in cui l'attore prima dell'introduzione del giudizio abbia già (inutilmente) esperito il tentativo obbligatorio. Questa lettura appare coerente con la riconosciuta natura non perentoria del termine di quindici giorni, fissato dal giudice.
Il giudice pertanto, rilevato che parte attrice non aveva ottemperato all'ordinanza con cui era stata onerata di promuovere il procedimento di mediazione, ha dichiarato l’improcedibilità della domanda attorea, condannandola al contempo al pagamento in favore della parte convenuta, che aveva sollevato la relativa eccezione, delle spese di lite in quanto parte che con la propria condotta ha dato avvio al procedimento senza poi compiere gli adempimenti necessari per la sua prosecuzione
 

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Sonia Mureddu Mediatore Avv. Sonia Mureddu
Sono Sonia Mureddu, avvocato e mediatore civile e commerciale dal 2011. Dal 2019 sono Responsabile della sede di 101Mediatori a Cagliari, di recente apertura. Sono anche Responsabile dell'Organismo di Mediazione Forense di Nuoro dal 2013. Ho conseguito la licenza di Advanced Master Pratictioner in PNL (riconosciuta da Richard Bandler).
Sono stata relatrice e moderatrice in vari eventi sul tema della mediazione e sono formatrice accreditata presso il Ministero della Giustizia per i corsi sulla M...
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