Impugnazione di una delibera assembleare: se l’istanza di mediazione è troppo generica, la successiva domanda giudiziale viene dichiarata improcedibile e inammissibile l’impugnazione per intervenuta decadenza.

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Avv. Elena De Lazzari

Tribunale di Roma, 29.02.2024, sent. n. 3910, giudice Maria Grazia Berti

A cura del Mediatore Avv. Elena De Lazzari da Padova.
Letto 1180 dal 16/04/2024

Commento:

 
Un condomino intendeva impugnare una delibera assembleare, depositava quindi l’istanza di mediazione, chiedendo la convocazione del Condominio, ma motivando semplicemente la domanda con una sola indicazione:
 
Impugnazione delibera assembleare del ….”
 
La mediazione aveva esito negativo e il condomino chiamava quindi in giudizio il Condominio, producendo il verbale di mediazione e illustrando, stavolta, nella domanda giudiziale, i motivi per i quali chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare la nullità e/o l’annullabilità e/o, comunque, l’illegittimità e l’invalidità della delibera suddetta.
Il condominio convenuto si costituiva in giudizio, impugnando e contestando le deduzioni attoree ed eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità della domanda e la conseguente tardività della impugnazione.
Il convenuto rilevava che l’attore aveva sì invitato il condominio in mediazione, chiedendo genericamente l’impugnazione della delibera, senza tuttavia specificare i motivi di impugnazione e i vizi della delibera, rendendo di fatto non assolta la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 e, di conseguenza, tardiva l’impugnazione.
La difesa del convenuto sosteneva infatti che l’istanza di mediazione fosse priva dei requisiti minimi per la sua validità e che fosse da considerarsi quindi non assolta la previsione dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010 che specifica come nell’istanza debbano essere indicati “l’oggetto e le ragioni della pretesa”.
 
Il Tribunale di Roma concordava pienamente con quanto dedotto dal convenuto e dichiarava quindi improcedibile l’impugnazione della delibera, condannando anche l’attore soccombente al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice Maria Grazia Berti illustrava esaustivamente i motivi della decisione:
  • Vista la ratio deflattiva della mediazione, l’istanza con la quale si intende impugnare una delibera assembleare deve necessariamente avere un contenuto minimo che è quello indicato dall’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010 che poi è praticamente equivalente al dettato dell’art. 125 c.p.c. circa il contenuto degli atti processuali (esclusi solo gli “elementi di diritto”)
  • Se manca, come nel caso di specie, qualsiasi riferimento ai singoli motivi di imputazione che costituiscono, fra l'altro, ciascuno autonoma causa petendi o ancora del petitum, è impedito alla parte chiamata non solo di conoscere la materia del futuro contendere, ma anche di partecipare con cognizione di causa al procedimento di mediazione
  • Nel caso di specie la mancata indicazione degli elementi essenziali dell'istanza ha, fra l'altro, impedito ai condomini di valutare in assemblea l'opportunità o meno di autorizzare l'amministratore a prendere parte a tale procedimento, sostenendone i relativi costi (la mediazione era evidentemente avvenuta ante Riforma Cartabia)
  • Una domanda di mediazione generica sotto il profilo del petitum e della causa petendi non può quindi considerarsi validamente espletata e comporta l'improcedibilità della domanda.
 
Il Tribunale di Roma non ritiene condivisibili le deduzioni dell'attore il quale riteneva che l'istanza così formulata, pur ammettendo la sua genericità, sarebbe stata comunque sufficiente a consentire la partecipazione di parte convenuta la quale avrebbe pur sempre potuto chiedere maggiori delucidazioni nel corso del primo incontro.
 
L'improcedibilità della domanda giudiziale comporta per giunta la definitiva inammissibilità dell'impugnazione della delibera assembleare per intervenuta decadenza: l'effetto interruttivo del termine, prodotto dall'instaurazione del procedimento di mediazione, non può dirsi realizzato in presenza di un'istanza e di un procedimento svolto in modo irregolare.
Se in altri casi sarebbe possibile, per il giudice, rimandare le parti in mediazione per l'esperimento di un'ulteriore procedura conciliativa, in questo caso sarebbe un'iniziativa in contrasto con la specifica normativa dettata per la decadenza dei termini, e ad ogni modo non consentirebbe di sanare la tardività dell'impugnazione qualora tempestivamente eccepita dalla parte.
Consentire ad un soggetto di avvalersi del beneficio dell'impedimento della decadenza con la mera presentazione di un’istanza che non presenti i requisiti minimi di validità, significherebbe infatti svilire l'istituto della mediazione ad un mero adempimento burocratico, in contrasto con la ratio ad essa sottesa ed incentivare il suo uso meramente dilatorio, a beneficio di un'unica parte.
 
Una domanda di mediazione generica sotto il profilo del petitum e della causa petendi non può quindi considerarsi validamente espletata e comporta l'improcedibilità della domanda di mediazione depositata.
La mancanza del contenuto minimo dell'istanza di mediazione comporta perciò anche la mancata corrispondenza fra l'istanza di mediazione stessa e la domanda giudiziale.
 
Il Tribunale di Roma ricorda quindi cosa sia previsto dalla norma come necessarie indicazioni da inserire nell'istanza di mediazione in caso di impugnazione di una delibera assembleare:
 
  • la delibera che si intende impugnare
  • l'enunciazione del provvedimento (nullità o annullabilità) che si intende richiedere al giudice in ipotesi di fallimento della conciliazione
  • la sintetica indicazione dei motivi di impugnazione (causa petendi). ^

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Elena De Lazzari Mediatore Avv. Elena De Lazzari
Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova e sono iscritta all'Albo degli Avvocati dall'anno 2015.
Sin da quando ho iniziato a muovermi nel capo del diritto ho sempre pensato che fosse fondamentale per le persone confrontarsi tra di loro per confezionare una soluzione "sartoriale" adatta alle loro esigenze anziché demandare ad un terzo la risoluzione dei loro problemi. La mia formazione anche in campo sociale e pscio-pedagogica mi aiuta a comprendere le ...
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