Il termine di 15 giorni per instaurare il procedimento di mediazione ha natura perentoria e deve essere rispettato anche nel caso in cui il Giudice non lo indichi espressamente.

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Dott. Vincenzo Vivona

Corte di Appello di Bari, Giudice Estensore Dott.ssa Patrizia Papa - sentenza del 06.10.2021.

A cura del Mediatore Dott. Vincenzo Vivona da Cagliari.
Letto 1280 dal 01/12/2021

Commento:

Il caso in esame riguarda una richiesta di regolamento di confini tra fondi, alla quale viene contrapposta una richiesta in via riconvenzionale di usucapione.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale delle parti, escussione dei testi e c.t.u. ed il Giudice invitava, quindi, le parti ad esperire il procedimento di mediazione in ordine all'intero oggetto del giudizio.
Parte convenuta non riceveva la comunicazione relativa all’instaurazione del procedimento di mediazione e, pertanto, il Giudice ne disponeva la rinnovazione, senza però assegnare nuovo termine per la presentazione dell’istanza.
Parte attrice presentava nuova istanza di mediazione dopo un mese e mezzo dal provvedimento giudiziale e per tale ragione parte convenuta eccepiva l’improcedibilità della domanda principale.
Il Giudice di primo grado accoglieva tale eccezione, ritenendo perentorio il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione e dichiarava, quindi, improcedibili sia la domanda principale sia la domanda riconvenzionale.
La sentenza veniva impugnata innanzi alla Corte d’Appello di Bari, la quale ha rilevato che il termine di 15 giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione, stabilito dall’art.  5, comma 2, D. Lgs. n. 28/2010, rende irrilevante la mancata assegnazione di un termine da parte del giudice; infatti, il provvedimento giudiziale che dispone l'esperimento del procedimento di mediazione deve intendersi sempre integrato nel suo contenuto dalla disposizione normativa.
La natura perentoria del termine previsto dalla Legge si evince anche dal fatto che la mancata instaurazione della procedura di mediazione comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Infine, il Giudice di secondo grado rileva che, anche nel caso in cui si dovesse propendere per la natura ordinatoria del termine di 15 giorni, parte attrice avrebbe dovuto chiederne la proroga, per evitare qualsivoglia decadenza da attività correlate ed in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Per tali ragioni, la Corte d’Appello ha rigettato l'appello. *

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
dr. Maria Mitola - presidente
dr. Salvatore Grillo - consigliere
dr. Patrizia Papa - consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
 
nel procedimento ___
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza _____ resa dal Tribunale di Foggia......

TRA
 
XX----e ZZ____
elettivamente domiciliati in______ appellanti

E
 
YY----- appellati contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del --------

FATTO E DIRITTO
 
Con atto di citazione notificato il ____ e convennero in giudizio ---- e premesso che:
- il 17/6/1998 avevano acquistato in comproprietà un fondo rustico confinante con altro fondo di loro proprietà, con sovrastante piccolo fabbricato rurale in _______;
- questo fondo confinava altresì con il fondo di proprietà dei convenuti;
- il dante causa di questi ultimi____ aveva nel 2003 occupato abusivamente la striscia di terreno identificata con la particella______ realizzando un manufatto di minime dimensioni, utilizzando come autorimessa e un piazzale utilizzato come area di servizio;
- ogni tentativo bonario di recupero dell'area era stato vano;
tanto premesso, chiedevano il regolamento dei confini tra il fondo di loro proprietà e quello dei convenuti.
Tempestivamente costituitisi____ e ____ eccepivano di aver sempre posseduto la striscia di terreno per cui era sorta l'incertezza dei confini e formulavano domanda riconvenzionale di usucapione di questa porzione di terreno contesa.
Istruito il giudizio con l'interrogatorio formale delle parti l'escussione dei testi ammessi e l'espletamento di una consulenza tecnica delle parti, il Giudice invitava le parti ad esperire il procedimento di mediazione in ordine all'intero oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 5 comma 2 D. Lgs. 28/2010.
Presentata tempestiva domanda dall'attore nei termini assegnati dal giudice, il procedimento di mediazione delegata non era instaurato correttamente nei confronti dei convenuti perché la comunicazione era inviata ad un indirizzo pec del difensore costituito in realtà erroneo.
La comunicazione era quindi tentata per raccomanda ma la consegna non avveniva e il portalettere attestava una mancata consegna per cessazione attività.
Alla prima udienza utile il difensore dei convenuti eccepiva la mancata ricezione della comunicazione.
Con ordinanza resa all'udienza del 17/12/2015, il primo Giudice disponeva la rinnovazione della procedura di mediazione ex art.5 co.2 D. Lgs 28/2010, senza tuttavia assegnare nuovo termine e fissando nuova udienza il 9/6/2016; parte attrice presentava la nuova istanza di mediazione all'organismo prescelto soltanto in data 2/2/2016 e, cioè, dopo un mese e mezzo dal provvedimento del giudice.
Alla fissata udienza, parte convenuta sollevava l'eccezione di improcedibilità della domanda principale, rilevando che parte attrice aveva presentato la domanda di mediazione oltre il termine legale di quindici giorni di cui all'art.5 co.2 D. Lgs.28/2010.
In accoglimento della eccezione, ritenuta la perentorietà del termine, il primo giudice ha dichiarato improcedibile la domanda principale e la domanda riconvenzionale.
Avverso questa sentenza hanno spiegato appello ------ e--------- sostenendo che nessuna improcedibilità avrebbe potuto essere dichiarata, atteso che:
- per l'instaurazione della seconda procedura di mediazione non era stato assegnato alcun termine e ciò rendeva non applicabile la sanzione della improcedibilità;
- in ogni caso la prima procedura si era correttamente svolta atteso che comunque la convocazione era stata tempestivamente spedita a mezzo raccomandata, dopo la spedizione ad una pec erronea e la cartolina di ricevimento in cui il portalettere aveva attestato la mancata consegna per cessazione attività avrebbe dovuto essere impugnata di falso dai convenuti ma ciò non era accaduto.
Tanto esposto, chiedevano gli attori l'accoglimento della domanda di regolazione di confini.
Regolarmente convenuti i due appellati rimanevano contumaci.
Tanto brevemente premesso sullo svolgimento del processo, si ritiene infondato l'appello per i motivi di seguito precisati. L'art. 5 comma 2 d.lgs. 28/2010 prevede che "... il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. ".
Ebbene, la previsione da parte della stessa legge del termine di 15 giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione rende irrilevante la mancata assegnazione di un termine da parte del giudice, atteso che il provvedimento del giudice che dispone l'esperimento del procedimento di mediazione deve intendersi sempre integrato nel suo contenuto dalla disposizione normativa.
Ciò posto, condivide questa Corte che la previsione da parte della stessa legge, all'art. 5 comma 2, di una sanzione grave come quella di improcedibilità in ipotesi di mancata instaurazione della procedura di mediazione disposta dal giudice necessariamente e logicamente implica la natura perentoria del termine previsto per legge, pur in mancanza di una sua esplicita qualificazione.
Questa natura, peraltro, è coerente con la stessa necessità di assicurare il rispetto del principio di ragionevole durata immanente al processo.
In ogni caso, proprio in considerazione del principio di ragionevole durata, pur volendo ritenere non perentorio il termine di cui al II comma dell'art. 5, che, come detto, deve ritenersi comunque assegnato in forza della disposizione di legge, seppur non previsto esplicitamente nel provvedimento del giudice - deve considerarsi che anche del termine ordinatorio è necessario chiedere la proroga prima della sua scadenza, allo scopo di scongiurare la decadenza dell'attività che gli è correlata: tanto nella specie, invece, non è accaduto.
L'improcedibilità non può essere scongiurata neppure in riferimento al primo tentativo di instaurazione del procedimento di mediazione: questo primo tentativo, infatti, è fallito perché la comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita non è stato ricevuto dalle parti nel domicilio eletto presso il difensore.
Non si vede, peraltro, come sul punto della mancata consegna sarebbe stata necessaria la querela di falso invocata da parte appellante, atteso che è dato acquisito che la comunicazione non sia stata consegnata nel domicilio del difensore; quest'ultimo, pertanto, non aveva alcun interesse ad impugnare di falso la cartolina attestante la mancata consegna.
Per questi motivi l'appello è respinto.
Nulla per le spese attesa la contumacia degli appellati.
Si applica alla presente impugnazione______ il comma 1 quater art. 13 dpr 15/02 che obbliga la parte, che proponga una impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
 
PQM
 
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da____e ____ avverso la sentenza ___ resa dal Tribunale di Foggia in data_____ tra gli stessi e___ ___ udito il procuratore delle parti appellanti e nella contumacia degli appellati, così provvede:
rigetta l'appello nulla per le spese.
Dà atto della sussistenza per il pagamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il reclamo, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 1-quater dpr 115/02.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I sez. civile, in data 20 luglio 2021

Il consigliere rel. est. dr. Patrizia Papa

Il presidente Dr Maria Mitola

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Chi è l'autore
Dott. Vincenzo Vivona Mediatore Dott. Vincenzo Vivona
“Amo aiutare gli altri!
per questo ritengo che guidare le persone al dialogo e alla comprensione reciproca sia fondamentale in una società dove tutti hanno pari diritti di essere ascoltati e capiti.
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Sono Vincenzo Vivona e sono un Mediatore e un Coach in Programmazione Neuro Linguistica.
Ho acquisito con impegno e dedizione capacità di ascolto ed equilibrio necessari per poter guidare le person...
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