Il termine della prima udienza del giudizio di primo grado stabilito dalla legge per rilevare la mancata instaurazione del procedimento di mediazione prescinde dalla circostanza che il convenuto si sia o meno costituito in giudizio

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Avv. Giovanni Aldo Sechi

Cassazione civile, Sez. VI - 2, 25/01/2022, ordinanza n. 2205

A cura del Mediatore Avv. Giovanni Aldo Sechi da Sassari.
Letto 897 dal 07/10/2022

Commento:
In un ricorso per Cassazione presentato da un Condominio contro due condomini avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto la domanda proposta dagli stessi volta a dichiarare la nullità della delibera condominiale nella parte in cui aveva posto a loro carico oneri arretrati relativi ad annualità precedenti a quella in corso ed a quella precedente il loro acquisto.
I condomini hanno notificato controricorso eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione dell'amministratore del condominio ricorrente, per avere questi proposto l'impugnazione senza autorizzazione dell'assemblea; l'eccezione è infondata, avendo questa Corte già più volte precisato che, tenuto conto delle attribuzioni demandategli dall'art. 1131 c.c., l'amministratore di condominio può resistere all'impugnazione della delibera assembleare ed impugnare la relativa decisione giudiziale senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea (Cass. n. 7095 del 2017; Cass. n. 1451 del 2014);
Con il primo motivo di ricorso il condominio, nel denunziare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 1,1bis e 2, censura la sentenza impugnata per avere riformato il capo della decisione del giudice di pace che aveva dichiarato improcedibile la domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione, sulla base della considerazione che tale inosservanza non era stata eccepita dal convenuto, né era stata rilevata dal giudice entro la prima udienza, che costituisce il termine finale per la proposizione dell'eccezione a mente del D.Lgs. citato, art. 5;
Il ricorrente, in particolare, lamenta che, così decidendo, il Tribunale non abbia considerato che il condominio non aveva sollevato l'eccezione in parola in quanto era rimasto contumace nel procedimento di primo grado ed altresì che, avendola formulata nell'atto in cui si era costituito in appello, il Tribunale avrebbe dovuto valutare l'opportunità di invitare le parti ad instaurare il procedimento di mediazione, essendo esso obbligatorio per le cause in materia condominiale;
Il motivo viene ritenuto infondato, in quanto il termine della prima udienza del giudizio di primo grado stabilito dalla legge per rilevare la mancata instaurazione del procedimento di mediazione prescinde totalmente dalla circostanza che il convenuto si sia o meno costituito in giudizio, mentre l'invito a procedervi da parte del giudice di appello è previsto dalla stessa legge come facoltà discrezionale, il cui mancato esercizio non dà luogo a vizio di violazione di legge della sentenza di secondo grado.
La Corte ritiene inammissibile anche il successivo mezzo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 63 disp. att. c.c. in relazione all'art. 1137 c.c. ed all'art. 66 disp. att. c.c., secondo cui il Tribunale avrebbe qualificato la delibera affetta da un vizio di nullità e non di annullabilità e non avrebbe pertanto dichiarato tardiva l'impugnativa, atteso che essa era stata proposta oltre il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 1137 c.c. citato in quanto tale eccezione non può essere rilevata d’uffcio ma solo dalla parte (il Condominio) e nel caso di specie ciò non era avvenuto anche in quanto il condominio era rimasto contumace nel giudizio di primo grado.
Nella specie la Corte, dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso, ha ritenuto  sussistenti i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater. °
 

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Giovanni Aldo Sechi Mediatore Avv. Giovanni Aldo Sechi
Esercita l'attività di avvocato dal 1994, Cassazionista dal 2007.

Si occupa prevalentemente di diritto penale e di diritto civile, e predilige le problematiche inerenti la colpa professionale, la circolazione stradale e la produzione e commercializzazione di prodotti difettosi.

Forte della esperienza maturata nel campo assicurativo prima e dopo la laurea e della attività svolta quale difensore di società assicuratrici, è particolarmente attento alle problematiche della materia.

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