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Il mancato espletamento della clausola di mediazione convenzionale comporta l’improcedibilità dell’azione giudiziale.
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Tribunale di Ravenna, 22.06.2023, Sentenza n. 431, giudie Estensore Alessia Vicini
A cura del Mediatore Avv. Laura Manca da Cagliari.
Letto 1361 dal 30/04/2024
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Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, eccependo, tra le varie, l’improcedibilità della domanda proposta dalla controparte in via monitoria per mancato esperimento del tentativo di conciliazione contrattualmente concordato tra le parti.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- una delle clausole contrattuali del contratto di appalto di servizi concluso tra le parti e da cui trae origine il procedimento monitorio impone l’avvio in prima istanza della procedura conciliativa di mediazione;
- attraverso la predetta clausola le parti si sono obbligate reciprocamente a svolgere il tentativo di mediazione prima di agire in giudizio;
- si tratta di una clausola di mediazione convenzionale che intende favorire una soluzione stragiudiziale delle controversie contrattuali;
- la clausola contrattuale di mediazione ha infatti valore cogente per le parti;
- tale clausola è diversa dalla condizione di procedibilità ex art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010 e, pertanto, ad essa non si ritiene applicabile la deroga di cui al comma 6 del predetto art. 5 D.Lgs. 28/10.
Per tali ragioni, a seguito del mancato esperimento della procedura conciliativa, il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità dell’azione monitoria e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
, della domanda ex adverso proposta anche in sede monitoria e conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.
La clausola contrattuale di mediazione ha infatti valore cogente per le parti e se la stessa non viene espletata prima dell'esercizio dell'azione determina la improcedibilità della domanda. *
Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di RAVENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa Alessia Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
contestuale ... 281 SEXIES C.P.C. nella causa, iscritta al R.G. n. 1242/2022 iniziata con atto di citazione ritualmente notificato e decisa all'udienza del 22.06.2023, promossa da:
... (CF ...) rappresentato e difeso dall'Avv. ... ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in ... opponente
COOP. Agr. P.A. (CF ...) rappresentato e difeso dall'Avv. ... opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. All'udienza del 22.06.23, comparsi i procuratori delle parti e posta in discussione la causa, sulle conclusioni in atti precisate; letti gli atti ed i documenti e udita la discussione orale svolta; visto l'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L’attore conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Ravenna la Coop. Agr. P.A. proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 201/22 con cui gli era stato intimato in solido con ... Agr. s.s., ... srl e ... di pagare in favore della opposta la somma di € 1.392.529,31 oltre interessi e spese di procedura a titolo di asserito corrispettivo dovuto per prestazioni eseguite dalla opposta in esecuzione di contratto di appalto di servizi concluso tra le parti.
Eccepiva in via preliminare l'opponente la improcedibilità della domanda ex adverso proposta in via monitoria per mancato esperimento del preliminare tentativo di conciliazione concordato contrattualmente dalle parti nonché per mancanza del tentativo di conciliazione agraria obbligatorio ex art. 11 D.Lgs. 150/2011 e nel merito contestava la responsabilità del socio non amministratore ... e la infondatezza della pretesa creditoria ex adverso avanzata. Si costituiva in giudizio ... Coop. Agr. P.A. contestando la fondatezza di quanto ex adverso dedotto chiedendo il rigetto della proposta opposizione. In ordine alla eccezione pregiudiziale sollevata dall'opponente si osserva quanto segue.
Il contratto di appalto di servizi concluso tra le parti e da cui trae origine il procedimento monitorio ex adverso instaurato prevede all'art. 13 apposita clausola che impone alle parti per dirimere ogni tipo di controversia di attivare in prima istanza la procedura conciliativa di mediazione nel rispetto del regolamento dello ... di ... presso la ... di ... industria, ... e ... di ...
La suddetta clausola di mediazione convenzionale è clausola con la quale le parti hanno inteso favorire una soluzione stragiudiziale delle controversie contrattuali e attraverso la quale le stesse si sono pertanto obbligate reciprocamente a svolgere il tentativo di mediazione prima di agire in giudizio. Una diversa interpretazione della clausola de qua contrasterebbe con la volontà delle parti e svuoterebbe di significato la clausola stessa.
Trattasi di clausola pattizia diversa dalla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010 alla quale pertanto non si ritiene applicabile la deroga di cui al comma 5 del predetto art. 5 D.Lgs. 28/10 con conseguente improcedibilità, stante il mancato esperimento della procedura conciliativa, della domanda ex adverso proposta anche in sede monitoria e conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.
La clausola contrattuale di mediazione ha infatti valore cogente per le parti e se la stessa non viene espletata prima dell'esercizio dell'azione determina la improcedibilità della domanda(cfr. Tribunale di Milano n. 1008/22; Tribunale Roma n. 20690/2017). Conseguentemente l'azione monitoria dell'attrice sostanziale instaurata senza prima ottemperare a quanto stabilito dalla clausola di mediazione convenzionale non è procedibile e l'azione dalla stessa proposta dovrà essere dichiarata improcedibile con la conseguenza che il decreto opposto andrà revocato, restando assorbita ogni altra questione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano così come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di ... definitivamente pronunciando nella causa RG n. 1242/2022 ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita così decide:
- accoglie la proposta opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 201/2022 nei confronti di ...
- condanna ... Coop. Agr. P.A. a rifondere in favore di ... le spese di lite che liquida in € 9.940,00 per compenso, € 870,00 per anticipazioni oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge. ...
Ravenna, 22 giugno 2023
Il Giudice Dott.ssa Alessia Vicini