Commento:
Con sentenza nr.10/2022, depositata il 20 gennaio 2022, la Corte Costituzionale ha riconosciuto il gratuito patrocinio a spese dello Stato ai non abbienti, anche nell'attività difensiva a loro favore nel procedimento di mediazione di cui all'art.5, comma 1-bis, del d.lgs 28/2010, quando è stato raggiunto un accordo.
E' stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma1, del Testo Unico delle spese di Giustizia (DPR 30 maggio 2002 nr 115) proprio nella parte in cui non è previsto il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione obbligatoria di cui al richiamato art. 5, nonchè dell'art. 83, comma2, dello stesso Testo Unico nella parte in cui non prevede che in siffatte ipotesi alla liquidazione del difensore provvede l'Autorità Giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.
La consulta, nella sentenza in questione, sottolinea, in particolare, che " sarebbe incongruo che a impedire la liquidazione dei compensi a carico dello Stato sia l'intervento della conciliazione, ovvero proprio dell'evento che evita la celebrazione del processo e soddisfa così la finalità deflattiva del contenzioso a cui è preordinata la mediazione obbligatoria".
Mediatore Dott. Salvatore Favarolo
Generale di Divisione dei Carabinieri nella riserva. Lauree in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna. Avvocato non iscritto all’Albo. Durante i 45 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, trascorsi prevalentemente reggendo Comandi operativi in aree sensibili del territorio nazionale, ho dovuto svolgere svariate mediazioni afferenti all’ordine e alla sicurezza pubblica, risolvendo molti casi complessi a vantaggio della collettività: E’ stato questo uno dei motivi che mi ...
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