Commento:
Il Tribunale Fiorentino continua a distinguersi per i provvedimenti emessi in materia di Mediazione.
In questo caso l'ordinanza del Giudice Guida si distingue per la risolutezza con la quale dà piena applicazione all'art. 8 co. 4 bis della D.Lgsl. 28/10 mandando immediatamente "alla cassa" la Banca chiamata in Mediazione che "non ha partecipato al procedimento, senza giustificato motivo".
Si va quindi rafforzando presso i Tribunali l'orientamento secondo cui la partecipazione alla Mediazione non può esaurirsi nell'espletamento di una mera formalità con la quale si adduca qualsiasi pretesto a scusante della mancata presenza all'incontro, ma è invece richiesto una valida giustificazione a sostegno della scelta di non comparire, pena la completa attuazione del disposto normativo (art. 8 co. 4 bis D.Lgsl. 28/10).
D'altra parte la decisione fa pendant con altre con le quali già si era precisato come il chiamato non può limitarsi ad opporre quale giustificato motivo della mancata partecipazione alla mediazione, l’idea che la propria posizione sia fondata rispetto alle tesi della controparte, “poiché in tali casi ci sarebbe comunque da parte di tutti un giustificato motivo per non comparire" ” (cfr. Trib. Roma, 29.05 14 – est. Dr. Moriconi).
Senz'altro apprezzabile e da salutare con favore è infine anche la scelta operata di imporre il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, già nella prima udienza, piuttosto che in sede di decisione finale della causa.
Mediatore Avv. Giuseppe Ruotolo
Ha frequentato l'Università degli Studi di Bologna, laureandosi in Giurisprudenza l'11.03.1987. Interessato soprattutto alla materia civilistica ha curato in particolare lo studio del diritto commerciale e contrattuale. Ha rivolto quindi la sua attenzione soprattutto ai contratti bancari e di finanziamento. Incline alle istanze di giustizia particolarmente pressanti dell'odierna società ed a queste naturalmente portato anche e soprattutto per merito dell'attività forense svolta attraverso divers...
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