Ammissibilità della mediazione civile nel giudizio per querela di falso. – Invio di fax al posto della presenza fisica dell’avvocato in mediazione: non superata la condizione di procedibilità della domanda. – Condanna alle spese.

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Avv. Aldo Corcioni

Tribunale di Roma, Sez. XIII, sentenza del 29 settembre 2014

A cura del Mediatore Avv. Aldo Corcioni da Verona.
Letto 9812 dal 02/10/2014

Commento:
Nel giudizio per querela di falso non intervengono limiti pubblicistici che impediscono la disponibilità del diritto dell’attore ad introdurre la mediazione civile. Questo è il principio enunciato in una recentissima sentenza del Tribunale di Roma, del 29 settembre ultimo scorso, in cui si precisa che “quando la legge fa riferimento alla disponibilita` del diritto, per predicarne l’accesso alla mediazione, non intende riferirsi alla necessita` della sussistenza in concreto della titolarita` del diritto in capo a chi intenda disporne (…) quanto piuttosto a delimitare l’ambito della mediazione civile e commerciale a tutte quelle aree di situazioni soggettive che non siano sottratte alla disponibilita` della negoziazione da parte dei privati”. Nella stessa causa, che vedeva la mancata partecipazione fisica dell’attore al procedimento di mediazione, comunicata a mezzo fax in considerazione del fatto che la parte convenuta non aveva aderito, il giudice romano ha poi precisato che ove sussiste l’obbligatorietà del tentativo di mediazione e` necessario che l’invitante si presenti in ogni caso fisicamente davanti al mediatore (vale a dire anche nel caso in cui la parte chiamata non abbia dato alcuna risposta ovvero abbia dichiarato di non avere interesse a presenziare al tentativo di media conciliazione), pena l'improcedibilità della domanda e la condanna al pagamento di una sanzione pari al contributo unificato della causa.

Testo integrale:

Tribunale di Roma – Sezione XIII civile Sentenza 29 settembre 2014
(Giudice Moriconi)
Sentenza
 
L’oggetto della controversia, querela di falso in via incidentale in grado di appello.
La presente controversia ha ad oggetto un accertamento incidentale di querela di falso.
(…) con atto di atto appello ha proposto, oltre alle questioni di merito, querela di falso avverso la sottoscrizione apposta all’avviso postale di ricevimento della citazione di primo grado che a suo dire non le appartiene.
La Corte di Appello ha sospeso l’esecuzione della sentenza di primo grado ed ha concesso un termine, all’appellante, per riassumere davanti al tribunale la causa di querela di falso, cosa che la (…) ha fatto.
Il convenuto (…) ha lamentato che la (…) ha “ostacolato in tutti i modi il corso della giustizia sfuggendo a tutte le notifiche e non curando il ritiro di alcun piego, dopo aver ottenuto da un artigiano un intervento di riparazione sulla propria vettura, non ottemperando al pagamento di un modesto corrispettivo e successivamente di ritirare il proprio mezzo non provvedendovi neppure dopo ripetuti inviti”
L’invio in mediazione demandata dal giudice.
Con ordinanza del 9.12.2013 il giudice ha disposto la mediazione demandata ai sensi del novellato art.5 co. II del decr.lgsl.28/10.
In particolare cosi` argomentando:
Stante la modestia del merito del contendere (della causa dalla quale il presente giudizio, ad essa servente, promana) e` difficile negare che le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo, con il vantaggio di porre fine, ad una lunga defatigante lite, i cui progressivi costi, non solo per le parti stesse, ma anche, in termini piu` generali e lati, per la collettivita`, incidono sul corso di una giustizia civile gia` affannata e in gravissima difficolta` nel fornire soddisfacenti risposte.
Va sottolineato, in tale ambito di opportunita`, che il convenuto ha fra l’altro fatto notare che fra la firma che la (…) impugna con querela di falso e quella del suo difensore (e coniuge) avvocato (…) sussiste una “sconcertante somiglianza”, e cio` al fine di estendere le indagini e i saggi grafici anche in tale ambito.
In particolare, il convenuto ha richiesto, opponendosi alla consulenza grafologica, che sia ammesso l’interrogatorio formale della (…) sulla circostanza che il piego in oggetto sia stato recapitato all’indirizzo di via (…) e che la firma apposta in calce alla cartolina di ritorno sia quella della stessa (…) che avrebbe anche firmato il registro di consegna.
Ha richiesto inoltre prova per testi diretta, fra l’altro, a provare che il piego sia stato ricevuto e la cartolina firmata dal familiare convivente avvocato (…).
Il Giudice ammesse le prove documentali, ritiene che sussistano valide ed evidenti ragioni per disporre che le parti avviino un percorso di mediazione finalizzato al raggiungimento di un accordo, prima di decidere sull’ammissione di ulteriori prove selezionando quelle rilevanti e pertinenti, e rinviando all’esito sia della mediazione e sia, in caso di insuccesso, dell’assunzione di tali prove, l’eventuale consulenza tecnica grafologica.
Si pone il problema, stante la natura della causa (giudizio di querela di falso) se vi siano ostacoli di carattere giuridico a che sia disposto l’avvio della mediazione.
Va ricordato infatti che l’art. 2 del decreto legislativo 28/2010 esclude dal perimetro delle controversie mediabili quelle che vertono su diritti non disponibili.
Va chiarito che quando la legge fa riferimento alla disponibilita` del diritto, per predicarne l’accesso alla mediazione, non intende riferirsi alla necessita` della sussistenza in concreto della titolarita` del diritto in capo a chi intenda disporne (nella e con la mediazione).
La mancanza di sussistenza concreta ed attuale in capo a tale soggetto, e` piuttosto fattore sostanziale e causa di invalidita`, rectius inutilita` dell’eventuale accordo di mediazione, in applicazione del noto principio nemo plus juris transferre potest quam ipse habet.
La previsione della norma in commento vale piuttosto a delimitare l’ambito della mediazione civile e commerciale a tutte quelle aree di situazioni soggettive che non siano sottratte alla disponibilità
Della negoziazione da parte dei privati.
Diritti disponibili si rinvengono in tutte le aree del diritto, comprese ad esempio quella della famiglia, della successione, delle locazioni e del lavoro dipendente, tradizionalmente sedi di severa tutela da parte del legislatore a favore della parte ritenuta piu` debole, presidiate da previsioni di indisponibilita` assoluta o relativa e di nullita` assolute ovvero eccepibili solo dalla parte che si e` inteso proteggere.
Che siano mediabili anche i diritti allogati in tali aree, ove, per come conformati dalla legge siano disponibili, non puo` essere revocato in dubbio sia perche´ non vi e` alcuna norma che lo proibisce e sia perche´ il riferimento della legge alla possibilita`, da parte del giudice, di inviare in mediazione le parti (anche) allorche` l’udienza per le conclusioni non sia prevista, rimanda a settori (rito lavoro e locazioni) dove per elezione tale udienza in effetti non esiste.
Cio` premesso, va evidenziato che nel giudizio civile di querela di falso non intervengono interessi pubblicistici (come accade in sede penale), e cio` neppure nelle ipotesi estreme.
Si immagini (verosimilmente potrebbe rientrarvi il caso in esame), in cui sia impugnato di falso un atto pubblico. Anche in questo caso, la circostanza che all’esito del giudizio il giudice civile potrebbe ravvisare ipotesi di reato a carico di taluno, con quanto ne consegue in termini di trasmissione degli atti al titolare dell’azione penale, non viene meno la piena disponibilita` degli interessi sottesi alla promozione della causa civile.
Come dimostra la circostanza che l’esito del giudizio e` l’accertamento della genuinita` o meno dello specifico contenuto di un atto, in ordine alla quale e` previsto che il giudice ai fini di accertarlo (art. 222 cpc) ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei, e dispone i modi e i termini della loro assunzione. Fra tali mezzi e` sicuramente ammissibile la confessione. Attingibile anche (ma non solo) a mezzo dell’interrogatorio formale.
Se la parte che ha impugnato di falso confessa la veridicita` della scrittura, cosa che incontrovertibilmente e` ammissibile e possibile sia concettualmente e sia in punto di diritto, si produrranno due conseguenze: da una parte che la causa avra` fatto regolarmente il suo corso raggiungendo uno degli esiti possibili, dall’altra che si avra` la dimostrazione della piena disponibilita` del diritto del soggetto che ha avanzato la querela di falso.
Risulta pertanto in modo incontrovertibile la piena legittimità dell’invio in mediazione, anche sotto il profilo della disponibilità del diritto dell’attrice.
Va avvisato che si procede ai sensi del secondo comma di cui all’art. 5 decr.legisl. 28/2010;
Si ritiene di fissare termine fino al quindicesimo giorno a fare tempo dal 1.1.2014 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art. 5 del decreto;
P .Q.M.
AMMETTE le prove nei termini di cui in motivazione;
INVITA le parti alla mediazione della controversia;
INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di
Cui all’art.4 comma 3 decr. Lgsl. 28/2010;
INFORMA le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione e` condizione di procedibilita` della domanda ai sensi dell’art. 5, co.2° e che ai sensi dell’art. 8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa;
FISSA termine fino al quindicesimo giorno dal 20.1.2014 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art. 5 del dec.lgs. 28/10;
RINVIA all’udienza del 9.6.2014 h. 9,30 per quanto di ragione.
Roma li` 28.11.2013
Il Giudice
dott. cons. Massimo Moriconi
 
 
Il verbale di mediazione e la sua erronea formulazione.
All’udienza del 9.6.2014 la difesa di (…) produceva il verbale negativo del procedimento di mediazione e si riportava alle sue istanze istruttorie, come faceva anche il procuratore di (…).
Il giudice, riservatosi, rimetteva le parti davanti a se´ per la decisione.
L’art. 5 co. II prevede che “fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, puo` disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione e` condizione di procedibilita` della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello”.
Occorre pertanto valutare, prima di ogni altro incombente istruttorio, se il procedimento di mediazione sia stato effettivamente e ritualmente esperito.
Il mediatore dell’Organismo Forense di Roma dava atto nel verbale del 15.1.2014 di quanto segue:
Reg.n. 208/2014 istanza depositata il 15.1.2014
Le parti non sono comparse. L’avv. (…) difensore della (…) con lettera del 4.3.2012 trasmesso a mezzo fax alla segreteria dell’Organismo Forense di Roma ha comunicato la volonta` delle parti del presente procedimento di mediazione di non addivenire ad un accordo e la loro decisione di non partecipare alla odierna sessione.
Pertanto il mediatore dichiara concluso il presente procedimento di mediazione per mancato raggiungimento di un accordo ad opera delle parti.
Firmato il Mediatore
A tale fine occorre tener presente il quadro normativo di riferimento.
Oltre alla norma teste richiamata vale ricordare quella, fondamentale, del comma 2-bis dell’art. 5 del decreto legislativo 28/2010 come introdotto dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69 come convertito dalla legge 9.8.2013, n. 98 secondo il quale quando l’esperimento del procedimento di mediazione e` condizione di procedibilita` della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.
Inoltre l’art. 8 del decreto legislativo 28/2010 come introdotto dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69 come convertito dalla legge 9.8.2013, n. 98 stabilisce all’art. 8 co. I che:
All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalita` di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilita` di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo puo` nominare uno o piu` mediatori ausiliari.
Infine l’art. 17 co. 5-ter dello stesso testo normativo dispone che nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso e` dovuto per l’organismo di mediazione.
Da quanto precede emerge con assoluta chiarezza, in primo luogo, l’inesattezza di quanto e` stato scritto nella parte conclusiva del suddetto verbale di mediazione.
Il mediatore, non evidentemente bene accorto del contesto nel quale si muoveva, riteneva di poter dare comunque atto che l’accordo non era stato raggiunto dalle parti, di cui non aveva avuto la presenza, neppure del richiedente, e che quindi per tale ragione il procedimento di mediazione era per tale ragione concluso.
Decisione che va qualificata del tutto errata.
Il procedimento di mediazione si e` concluso perche´ nessuna delle parti si e` recata il giorno fissato per l’incontro, davanti al mediatore.
Era semplicemente di questo che il mediatore avrebbe dovuto dare atto.
Affermare che le parti non avevano raggiunto l’accordo e` un’aporia, sicuramente non consapevole, ma pur sempre tale.
Ed infatti e` contrario al vero affermare che le parti non abbiamo raggiunto un accordo in mediazione.
Le parti potranno anche non avere raggiunto un accordo, ma questa sarebbe, in ogni caso, una situazione esterna alla mediazione, che il mediatore non puo` conoscere, se non per riferito, e della quale non si deve neppure interessare, perche´ esula dai suoi compiti e dal contesto nel quale deve operare.
Affermare, quale semplice nuncius, peraltro di una sola parte scrivente, che non e` stato raggiunto l’accordo quando nessuna delle stesse si e` presentata davanti al mediatore, significa semplicemente abdicare, da parte del mediatore, al ruolo che la legge gli ha assegnato.
I requisiti perche´ si possa ritenere realizzata la condizione di procedibilita` prevista dalla norma.
Le diverse opzioni interpretative.
Precedenti giurisprudenziali antecedenti alla riforma operata dal d.l. d.l. 21 giugno 2013, n. 69 come convertito dalla legge 9.8.2013, n. 98.
La presenza delle parti personalmente davanti al mediatore e lo svolgimento effettivo della mediazione.
Le questioni principali e fondamentali che vanno esaminate, de iure condito, riguardano la necessaria presenza personale delle parti nel procedimento di mediazione e la necessita` o meno che al mediatore sia consentito di svolgere l’attivita`, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu` soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (cosi` l’art. 1 co. I lettere A e B del decr.lgsl. 28/2010)
Al secondo interrogativo veniva data risposta positiva, gia` nella vigenza della precedente normativa primaria, dal giudice della Sezione Distaccata di Ostia del Tribunale di Roma con la sentenza 22.8.2012 nella causa srl SDPCA c. srl GUU 1
La presenza della parte proponente davanti al mediatore quale condizione di efficacia del tentativo di mediazione obbligatoria.
Come supra ricordato l’art. 5 del decreto legislativo 28/10 prevede che chi intenda esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia nelle materie indicate dalla stessa norma sia tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.
L’orientamento interpretativo (del decr.legisl. 28/10) che si ritiene debba essere preferito a proposito del contenuto formale o sostanziale di tale precetto e` per la soluzione contenutistica, vale a dire che non sia sufficiente, per radicare l’avveramento della condizione di procedibilita` della successiva domanda giudiziale nei casi di cui al primo comma dell’art. 5 cit. la semplice proposizione della domanda di mediazione alla quale non segua effettivamente la presenza e la partecipazione (almeno) della parte istante davanti al mediatore.
Il Ministero della Giustizia gia` con la circolare 4 aprile 2011 – Regolamento di procedura e requisiti dei mediatori. Chiarimenti osservava quanto segue:
“Preme evidenziare che si ritiene non corretto l’inserimento, nel regolamento di procedura di un organismo di mediazione, di una previsione secondo la quale, ove l’incontro fissato del responsabile dell’organismo non abbia avuto luogo perche´ la parte invitata non abbia tempestivamente espresso la propria adesione ovvero abbia comunicato espressamente di non volere aderire e l’istante abbia dichiarato di non volere comunque dare corso alla mediazione, la segreteria dell’organismo possa rilasciare, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata. Una siffatta previsione non puo`, infatti, essere considerata conforme alla disciplina normativa in esame nei casi di operativita` della condizione di procedibilita` di cui all’art.5 del d.lgs.28/2010.L’inserimento di tale previsione nel regolamento di procedura di un organismo di mediazione non puo` che essere ritenuta in contrasto con la norma primaria (art.5 del d.lgs 28/2010) che esige che, per determinate materie, deve essere preliminarmente esperito il procedimento di mediazione: il che postula che si compaia effettivamente dinanzi al mediatore designato, il quale solo puo` constatare la mancata comparizione della parte invitata e redigere il verbale negativo del tentativo di conciliazione.
La mediazione obbligatoria e` tale proprio in quanto deve essere esperita anche in caso di mancata adesione della parte invitata e non puo`, quindi, dirsi correttamente percorsa ove l’istante si sia rivolto ad un organismo di mediazione ed abbia rinunciato, a seguito della ricezione della comunicazione di mancata adesione della parte invitata, alla mediazione.
Ove, invece, si ritenesse legittima tale previsione regolamentare, si produrrebbe l’effetto, non consentito, di un aggiramento della previsione che ha imposto l’operativita` della condizione di procedibilita` per talune materie. In realta`, in tale caso, deve ritenersi che il rilascio da parte della segreteria di un organismo della dichiarazione di conclusione del procedimento non puo` assurgere ad atto valido ed efficace ai fini dell’assolvimento dell’onere di esperire previamente il tentativo di conciliazione; cio`, in quanto la mancata comparizione anche del solo istante, dinanzi al mediatore, impedisce di ritenere correttamente iniziato e proseguito il procedimento di mediazione.
A dare ulteriore conforto a tale impostazione e` la circostanza che ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 28/2010 e dell’art. 7 del d.m. 180/2010, il mediatore puo` formulare la proposta anche in caso di mancata partecipazione di una o piu` parti al procedimento di mediazione; in ogni caso, e` il mediatore che deve verificare se effettivamente la controparte non si presenti, essendo tale comportamento valutabile dal giudice nell’effettivo successivo giudizio, ai sensi dell’art. 8, comma quinto, del d.lgs. 28/2010.
E’, inoltre, rilevante considerare che, nel corso del procedimento di mediazione, il mediatore potrebbe ragionare con l’unica parte presente sul ridimensionamento o sulla variazione della sua pretesa da comunicare all’altra parte come proposta dello stesso soggetto in lite e non del mediatore.
In conclusione: la previsione, per talune materie, di una condizione di procedibilita` comporta che la mediazione debba essere effettivamente esperita dinanzi al mediatore, sia pure con le modalita` sopra indicate, con la conseguenza che, per ritenersi esperita la condizione di procedibilita`, l’unico soggetto legittimato secondo legge a redigere il verbale di esito negativo della mediazione e` il mediatore e non la segreteria dell’organismo di mediazione.
Verifica, allo stato della sopravvenuta normativa, se tale opzione interpretativa sia ancora valida e da condividere.
Il contatto delle parti con il mediatore mediante fax, telegramma et similia NON integra la condizione di procedibilita` prevista dalla norma.
Con riserva di approfondimento nella sede ove rilevi, che non e` questa, relativa alla presenza personale, necessaria o meno, delle parti nel procedimento di mediazione (art.8 co. I terzo periodo: al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato); l’interrogativo, all’altro quesito, nasce da due norme di nuovo conio e precisamente dall’art. 8 comma primo, periodo quarto del decr.lgsl. 28/10 come modificato dal d.l. 69/2013 prevede che durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalita` di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilita` di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento; e dall’art. 2 bis dell’art. 5 del decr.lgsl. 28/10 come modificato dal d.l. 69/2013 secondo cui quando l’esperimento del procedimento di mediazione e` condizione di procedibilita` della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.
E’ legittimo interrogarsi infatti se tali norme autorizzino (o addirittura impongano) una interpretazione alla stregua della quale la condizione di procedibilita` si possa considerare realizzata:
a. anche laddove non vi sia un incontro (delle parti e/o dei loro avvocati) con il mediatore;
Ai fini, quindi, della corretta applicazione delle previsioni normative di riferimento, questa direzione, nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza, invita gli organismi di mediazione ad adeguarsi alla presente circolare nei sensi di cui sopra, limitando alla sola fattispecie della mediazione volontaria l’applicazione di una eventuale previsione del regolamento di procedura che abbia contenuto analogo a quello preso in esame.
Con il successivo D.M. 6 luglio 2011 n. 145 tale orientamento veniva confermato prevedendosi nei casi di mediazione obbligatoria la necessaria presenza della parte istante al fine di consentire al mediatore di incontrare almeno tale parte e se del caso accertare l’effettiva impossibilita` di un’utile prosecuzione dell’esperimento. Solo all’esito di tale incontro e verbalizzazione l’organismo di mediazione e` abilitato ad attestare l’esito negativo della media conciliazione per la mancata presenza della parte chiamata
Poiche´ non si tratta di fonte normativa primaria e` opportuno uno scrutinio di legittimita` di tale disposizioni che solo se conformi alla legge potranno trovare applicazione da parte del giudice ordinario.
Ebbene si ritiene la sostanziale conformita` (sia pure con la consapevolezza del relativismo storico della interpretazione normativa, che per quanto ci occupa deve confrontarsi con una cultura nazionale ancora largamente distante dalla media conciliazione) al decreto legislativo 28/10 della disposizione che prevede che ove sussiste obbligatorieta` del tentativo di mediazione e` necessario che l’invitante si presenti in ogni caso (vale a dire anche nel caso in cui la parte chiamata non abbia dato alcuna risposta ovvero abbia dichiarato di non avere interesse a presenziare al tentativo di media conciliazione) davanti al mediatore.
Cio` in quanto deve essere il mediatore ad accertare ed attestare la mancata comparizione della controparte e la conclusione negativa del procedimento di mediazione.
Diversamente opinando si correrebbe il rischio, specialmente nell’attuale periodo di ancora diffusa diffidenza verso l’istituto della mediazione, di prestare il fianco a condotte delle parti non corrette (in quanto sostanzialmente aventi lo scopo di bypassare tout court la mediazione ovvero, che e` lo stesso, di espropriare surrettiziamente il mediatore delle funzioni che la legge gli attribuisce).
Infine con la circolare del Circolare del 20.12.2011 il Ministero ribadiva i concetti gia` espressi con la circolare del 4.4.2011.
b. anche laddove, pur realizzatosi un primo incontro, le parti dichiarino al mediatore, in tale occasione, di non avere interesse a proseguire oltre quello che e` previsto dalla legge come un incontro informativo.
Per quanto riguarda il caso sub b) la questione e` piu` complessa.
Quanto alla situazione sub a) ritiene il giudicante che un’interpretazione piana e del tutto coerente con il contenuto e lo spirito delle norme in commento, consenta di affermare che laddove non vi sia un incontro (delle parti e/o dei loro avvocati) con il mediatore non si possa considerare realizzata la condizione di procedibilita` della domanda.
Va premesso che i provvedimenti generali emessi dal Ministero della Giustizia ricordati in nota 1) ritengono che il mediatore debba comunque acquisire la presenza delle parti (o almeno di quella istante) solo nel caso di mediazione obbligatoria.
Le ragioni ivi indicate (del tutto intuitive, invero se la mediazione e` volontaria non ha senso imporre particolari oneri a carico di colui che come ha attivato la procedura di mediazione cosi` puo` soprassedervi), in un momento storico antecedente alla riforma della mediazione demandata dal giudice, sono del tutto valide e cogenti, a fare tempo dall’entrata in vigore del d.l. 96/13, anche per la mediazione demandata dal giudice.
Il citato art.2 bis dell’art. 5 del decr.lgsl. 28/10 come modificato dal d.l. 96/2013 prevede al fine di considerare avverata la condizione di procedibilita` che si sia verificato almeno un primo incontro dinanzi al mediatore sia pure conclusosi senza l’accordo.
Poiche` solo con acrobazie dialettiche si potrebbe parificare l’incontro (fisico) di cui parla la norma ad un incontro solo cartaceo, qual’e` quello che si determina, come nel caso in esame, in presenza di missive, telegrammi, fax o simili, inviati, dalle parti renitenti, al mediatore, si deve affermare con certezza che in questo secondo caso, che e` quello che qui interessa, non si sia realizzata la condizione di procedibilita` prevista dalla legge.
Tale essendo quindi la situazione ed assorbita quella piu` complessa sub caso a) che sara` affrontata quando di ragione, va dichiarata la improcedibilita` della domanda.
Le spese di causa.
Le spese (che vengono regolate secondo le previsioni – orientative per il giudice che tiene conto di ogni utile circostanza per adeguare nel modo migliore la liquidazione al caso concreto- della l. 24.3.2012 n. 27 e del D.M. Ministero Giustizia 10.3.2014 n. 55) vengono liquidate come in dispositivo a carico di (…).
Non avendo partecipato, ingiustificatamente, l’attrice e al procedimento di mediazione che pure aveva richiesto, va condannata al versamento all’Erario della somma di €. 450,00, a quanto cioe` ammonta il contributo unificato dovuto per il giudizio.
La cancelleria provvederà alla riscossione.
P .Q.M.
definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, cosi` provvede:
DA’ ATTO, a carico dell’attrice, del mancato rituale svolgimento (mancata partecipazione) dell’esperimento di mediazione demandata;
DICHIARA improcedibile la domanda di (…);
CONDANNA (…) al versamento, a titolo di sanzione per la mancata ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione, della somma di €. 450,00, pari al contributo unificato dovuto per il giudizio; mandando alla cancelleria, in mancanza di volontario pagamento entro gg. 40, per la riscossione coattiva;
CONDANNA (…) al pagamento delle spese di causa che liquida in favore di (…) titolare dell’Officina (…) in persona del legale rappresentante pro tempore in complessivi €. 2.800,00 di cui €. 150,00 per spese oltre IVA, CAP e spese generali;
SENTENZA esecutiva.-
Roma 29.9.2014
Il Giudice
Dott. cons. Massimo Moriconi
 

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Chi è l'autore
Avv. Aldo Corcioni Mediatore Avv. Aldo Corcioni
Nato a Verona il 16/02/1956, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bologna il 26/02/1981. Ha superato l'esame di Stato presso la Corte d'Appello di Trento ed in data 19/05/1983 è stato iscritto all'Albo dei Procuratori di Verona, quindi in data 29/05/1989 a quello degli Avvocati e dal 19/06/1997 all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle giurisdizioni superiori. Ha studio legale in Verona, Via Tonale n.11...
continua





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