Commento:
Il sig. X ricorreva avverso un avviso di liquidazione, ai fini dell'imposta di registro, in relazione al trasferimento di una porzione immobiliare avvenuta in esecuzione di un accordo di mediazione di scioglimento di comunione ereditaria. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Roma aveva accolto tale ricorso condannando l’ufficio alle spese, affermando che la spettanza dell'esenzione non può essere limitata all'accordo di mediazione ma si deve estendere ai necessari atti attuativi dell'accordo stesso, facendo riferimento sia al dettato dell’art. 17 del D.Lgs. n. 28/2010 che alla consulenza giuridica della stessa Agenzia delle Entrate n. 913-8/2014, della D.R. Lazio all'Associazione Italiana degli Organismi di Mediazione.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’Ufficio lamentando che nel caso in esame, le parti dopo aver concluso l’accordo all’esito della procedura di mediazione, avevano scelto di stipulare un separato e distinto atto notarile di compravendita immobiliare, che è la vera fonte dell’effetto traslativo finale con cui le parti, successivamente alla mediazione, hanno disposto il trasferimento dell’immobile e, quindi, ad esso non poteva applicarsi il regime agevolato, sulla base della nota sentenza n. 11617/2020 della Corte di cassazione secondo cui l’agevolazione fiscale, avendo carattere eccezionale, è da ritenere di rigida interpretazione e non suscettibile di applicazione analogica. Secondo l’Ufficio, non andrebbe demandato a un successivo atto notarile, che recepisca, nella forma dell’atto pubblico, un accordo di mediazione già sottoscritto davanti al relativo organismo, pena la perdita del beneficio fiscale. L’esenzione ai sensi dell’art. 17 citato va riservata solo ed esclusivamente all’accordo di mediazione sottoscritto davanti al notaio rogante. La posizione del contribuente costituitosi in giudizio era di ritenere la cessione dell’immobile un mero adempimento dell’obbligo che già vincolava le parti sin dall’accordo di mediazione.
L’appello viene accolto. La Corte afferma che l’effetto traslativo non è stato ad esso [accordo conciliativo] affidato, ma rimesso a un successivo e distinto atto notarile. Pertanto, risulta chiaro che non si è in presenza di un accordo di conciliazione – raggiunto in sede di mediazione civile – avente immediati effetti traslativi, con la conseguenza che non è possibile considerare il successivo atto notarile come mera attuazione dell’accordo precedente, e, quindi, volto esclusivamente a consentire la pubblicità legale dell’avvenuto passaggio di proprietà, godendo, a sua volta, dell’esenzione dall’imposta di registro. Prosegue la corte: all’accordo in questione va attribuita mera efficacia obbligatoria, assimilabile a quella che si ha quando si stipula un contratto preliminare, mentre all’atto notarile oggetto dell’avviso di liquidazione deve essere attribuita la vera e propria efficacia traslativa. L’atto notarile successivo non può essere ritenuto meramente riproduttivo dell’accordo conciliativo precedente, ma ad esso va attribuito il concreto effetto traslativo dell’immobile. Pertanto, non è possibile estendere all’atto notarile i benefici fiscali.°
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’Ufficio lamentando che nel caso in esame, le parti dopo aver concluso l’accordo all’esito della procedura di mediazione, avevano scelto di stipulare un separato e distinto atto notarile di compravendita immobiliare, che è la vera fonte dell’effetto traslativo finale con cui le parti, successivamente alla mediazione, hanno disposto il trasferimento dell’immobile e, quindi, ad esso non poteva applicarsi il regime agevolato, sulla base della nota sentenza n. 11617/2020 della Corte di cassazione secondo cui l’agevolazione fiscale, avendo carattere eccezionale, è da ritenere di rigida interpretazione e non suscettibile di applicazione analogica. Secondo l’Ufficio, non andrebbe demandato a un successivo atto notarile, che recepisca, nella forma dell’atto pubblico, un accordo di mediazione già sottoscritto davanti al relativo organismo, pena la perdita del beneficio fiscale. L’esenzione ai sensi dell’art. 17 citato va riservata solo ed esclusivamente all’accordo di mediazione sottoscritto davanti al notaio rogante. La posizione del contribuente costituitosi in giudizio era di ritenere la cessione dell’immobile un mero adempimento dell’obbligo che già vincolava le parti sin dall’accordo di mediazione.
L’appello viene accolto. La Corte afferma che l’effetto traslativo non è stato ad esso [accordo conciliativo] affidato, ma rimesso a un successivo e distinto atto notarile. Pertanto, risulta chiaro che non si è in presenza di un accordo di conciliazione – raggiunto in sede di mediazione civile – avente immediati effetti traslativi, con la conseguenza che non è possibile considerare il successivo atto notarile come mera attuazione dell’accordo precedente, e, quindi, volto esclusivamente a consentire la pubblicità legale dell’avvenuto passaggio di proprietà, godendo, a sua volta, dell’esenzione dall’imposta di registro. Prosegue la corte: all’accordo in questione va attribuita mera efficacia obbligatoria, assimilabile a quella che si ha quando si stipula un contratto preliminare, mentre all’atto notarile oggetto dell’avviso di liquidazione deve essere attribuita la vera e propria efficacia traslativa. L’atto notarile successivo non può essere ritenuto meramente riproduttivo dell’accordo conciliativo precedente, ma ad esso va attribuito il concreto effetto traslativo dell’immobile. Pertanto, non è possibile estendere all’atto notarile i benefici fiscali.°