Commento:
La causa veniva avviata dai conduttori nei confronti della proprietaria per ottenere una sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c. avendo gli attori esercitato tempestivamente il diritto di opzione previsto in una scrittura privata del 2020 in cui la proprietaria si sarebbe impegnata a cedere il 50% dell’immobile qualora ne fosse stata fatta richiesta. I conduttori avevano offerto il prezzo ritenuto congruo, pari al 50% del prezzo di acquisto dell’immobile (in costanza del contratto di locazione), lamentando l’ingiustificato rifiuto della convenuta, reiterato anche durante il procedimento di mediazione obbligatoria.
La proprietaria convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. In via preliminare, eccepiva l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel procedimento di mediazione e nel merito contestava la natura vincolante della scrittura privata.
L’eccezione viene ritenuta fondata e la domanda rigettata.
Nel caso di specie, il tribunale ha rivelato che gli attori conduttori non si sono limitati a dare conto dell’avvenuto esperimento della procedura di mediazione e del suo esito negativo, ma hanno riportato in modo puntuale e analitico il contenuto del confronto conciliativo, esplicitando le volontà manifestate dalle parti nel corso degli incontri, le proposte economiche formulate reciprocamente, nonché la proposta conciliativa avanzata dal mediatore e rifiutata da entrambe le parti.
Il giudice rileva che tali deduzioni attengono direttamente al contenuto sostanziale del procedimento di mediazione, rientrano nell’ambito oggettivo del divieto di utilizzazione sancito dagli artt. 9 e 10 del d.lgs. n. 28 del 2010 e vengono dunque dichiarati inutilizzabili ai fini della decisione.
La decisione viene assunta nel merito, prescindendo integralmente da ogni riferimento allo svolgimento e al contenuto del procedimento di mediazione. La scrittura privata viene qualificata come contenente un diritto di opzione ex art. 1331 c.c. e dichiarata nulla perché priva degli elementi essenziali del contratto finale, in particolare il prezzo.
Le spese di lite vengono liquidate ai minimi secondo il principio della soccombenza. °
La proprietaria convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. In via preliminare, eccepiva l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel procedimento di mediazione e nel merito contestava la natura vincolante della scrittura privata.
L’eccezione viene ritenuta fondata e la domanda rigettata.
Nel caso di specie, il tribunale ha rivelato che gli attori conduttori non si sono limitati a dare conto dell’avvenuto esperimento della procedura di mediazione e del suo esito negativo, ma hanno riportato in modo puntuale e analitico il contenuto del confronto conciliativo, esplicitando le volontà manifestate dalle parti nel corso degli incontri, le proposte economiche formulate reciprocamente, nonché la proposta conciliativa avanzata dal mediatore e rifiutata da entrambe le parti.
Il giudice rileva che tali deduzioni attengono direttamente al contenuto sostanziale del procedimento di mediazione, rientrano nell’ambito oggettivo del divieto di utilizzazione sancito dagli artt. 9 e 10 del d.lgs. n. 28 del 2010 e vengono dunque dichiarati inutilizzabili ai fini della decisione.
La decisione viene assunta nel merito, prescindendo integralmente da ogni riferimento allo svolgimento e al contenuto del procedimento di mediazione. La scrittura privata viene qualificata come contenente un diritto di opzione ex art. 1331 c.c. e dichiarata nulla perché priva degli elementi essenziali del contratto finale, in particolare il prezzo.
Le spese di lite vengono liquidate ai minimi secondo il principio della soccombenza. °


