Commento:
Il Consiglio di disciplina di Messina contestava all’avvocato X di essersi reso responsabile della violazione dell’art. 55 bis del precedente codice deontologico (art. 62 codice attuale), in particolare della disposizione prevista al IV comma. L’Avv. X impugnava la decisione avanti al CNF che confermava la sanzione con sentenza CNF n. 265/2022 sottolineando che "il disvalore ascritto alla coincidenza ovvero contiguità tra sede dell'organismo di mediazione e sede dello studio legale derivava dalla necessità di evitare anche la mera apparenza di una commistione di interessi, di per sé sufficiente a far dubitare dell'imparzialità dell'avvocato mediatore".
Nella fattispecie lo studio legale e l’organismo di mediazione condividevano l’ingresso, un pianerottolo, un vano ed un’anticamera, rendendo evidente una situazione di coincidenza.
L’avv. X ricorreva innanzi alla Corte di Cassazione avverso la predetta sentenza del CNF.
La Corte Suprema, nel confermare la pronuncia del Giudice Disciplinare, ha affermato alcuni principi.
Nella fattispecie lo studio legale e l’organismo di mediazione condividevano l’ingresso, un pianerottolo, un vano ed un’anticamera, rendendo evidente una situazione di coincidenza.
L’avv. X ricorreva innanzi alla Corte di Cassazione avverso la predetta sentenza del CNF.
La Corte Suprema, nel confermare la pronuncia del Giudice Disciplinare, ha affermato alcuni principi.
- L’indipendenza del procedimento disciplinare rispetto al procedimento ispettivo promosso dal Ministero della Giustizia in punto di regolarità dell’attività dell’organismo di mediazione. Ai fini dell’esclusione della configurabilità della violazione deontologica, non può essere attribuita alcuna valenza agli esiti positivi della verifica ispettiva di regolarità del funzionamento dell’organismo.
- L’adozione del provvedimento disciplinare di sospensione dall’esercizio professionale dell’Avvocato mediatore non richiede il contraddittorio con l’Organismo di Mediazione e con il Ministero vigilante
Il procedimento disciplinare forense persegue il fine di tutelare l’immagine, la dignità ed il decoro della professione. La sospensione dall’esercizio professionale dell’Avvocato mediatore ha, quale effetto riflesso, la perdita del requisito di onorabilità, requisito previsto dall’art. 4 comma 3 del D.M. Giustizia n. 180/2010 allora vigente.
La mera contiguità spaziale tra i locali dello studio professionale e quelli sede dell’Organismo di Mediazione è idonea a far dubitare i terzi dell’imparzialità e dell’indipendenza dell’Avvocato Mediatore.
Richiamate la Circolare del CNF n. 24/2011 e la Circolare del Ministero della Giustizia del 27.11.2012, la Corte suprema ha affermato che lo svolgimento imparziale dell’attività di mediazione è un dovere non solo del singolo mediatore nei confronti delle parti ma anche dell’organismo di mediazione il quale è tenuto ad offrire garanzie di indipendenza ed imparzialità nello svolgimento del servizio offerto.
L’accertamento del fatto ad opera del CNF, l’apprezzamento della sua gravità e l’adeguatezza della sanzione non sono sottoposte al controllo di legittimità se la decisione è caratterizzata da ragionevolezza. La Corte dunque rigetta il ricorso, richiedendo all’avvocato soccombente il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.°
La mera contiguità spaziale tra i locali dello studio professionale e quelli sede dell’Organismo di Mediazione è idonea a far dubitare i terzi dell’imparzialità e dell’indipendenza dell’Avvocato Mediatore.
Richiamate la Circolare del CNF n. 24/2011 e la Circolare del Ministero della Giustizia del 27.11.2012, la Corte suprema ha affermato che lo svolgimento imparziale dell’attività di mediazione è un dovere non solo del singolo mediatore nei confronti delle parti ma anche dell’organismo di mediazione il quale è tenuto ad offrire garanzie di indipendenza ed imparzialità nello svolgimento del servizio offerto.
L’accertamento del fatto ad opera del CNF, l’apprezzamento della sua gravità e l’adeguatezza della sanzione non sono sottoposte al controllo di legittimità se la decisione è caratterizzata da ragionevolezza. La Corte dunque rigetta il ricorso, richiedendo all’avvocato soccombente il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.°
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/avvocato-mediatore-sanzionato-se-non-separa-studio-sede-organismo-AFbQwjh#:~:text=Scatta%20la%20sospensione%20per%20l,unite%20della%20Cassazione%2C%20sentenza%20n.
https://www.diritto.it/studio-organismo-presieduto-avvocato-sospeso/
https://www.ilfogliodelconsiglio.it/giurisprudenza/contiguita-tra-studio-legale-e-organismo-di-mediazione-sospeso-lavvocato-mediatore-cass-sez-un-29-agosto-2023-n-25440/