Testo integrale:
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACURA
II Sezione Civile
Il Giudice dott.sa Stefania Muratore,
A scioglimento della riserva che precede,
rilevato che la procura di parte attrice si trova già in atti, a margine dell’originale del ricorso introduttivo, e che pertanto l’eccezione sollevata da parte convenuta non risulta fondata;
ritenuta superflua la prosecuzione della prova per testi, atteso che la causa si appalesa matura per la decisione;
considerato che sul ruolo di questo giudice pendono oltre 1.170 procedimenti, di cui oltre quattrocentocinquanta fissati per la precisazione delle conclusioni;
considerate, in particolare, le esigente di organizzazione delle udienze di discussione e di precisazione delle conclusioni, al fine di garantire il tempestivo deposito dei provvedimenti;
ritenuto che deve farsi applicazione del criterio oggettivo della priorità di trattazione e decisione dei procedimenti con data di iscrizione a ruolo più risalente, anche alla luce delle indicazioni di cui al programma di gestione ex art. 37 D.L. n. 97/2011 del Tribunale di Siracusa per l’anno 2016;
letto l’art. 5 co. II D.Lgs. n. 28/2010, così come introdotto dall’art. 84 del D.L. n. 69/2013 conv. con modif. nella L.n.98/2013;
valutata la natura della causa, relativa a diritti disponibili e riguardante procedimento possessorio, per il quale sono già stati emessi i provvedimenti di cui all’art.703 comma III c.p.c.c;
considerata l’ammissibilità della mediazione c.d. delegata, ai sensi del comma II D.Lgs. 28/2010, trattandosi di procedimento per il quale non è stata ancora celebrata l’udienza di precisazione delle conclusioni;
evidenziato che l’esperimento di procedimento di mediaconciliazione, che deve concludersi entro 3 mesi dalla relativa richiesta (ex art. 6 decreto cit.), non comporterà in concreto, anche in caso di esito infruttuoso della procedura, alcun ritardo nella decisione della lite;
sottolineato che la soluzione conciliativa della controversia eviterà alle parti l’ulteriore aggravamento delle spese del processo, anche in relazione all’eventuale fase della impugnazione;
P.Q.M.
1) FISSA l’udienza del 31.01.2017 h. 9 per la precisazione delle conclusioni;
2) visto l’art. 5 comma 2 D.Lgs 28/2010, così come introdotto dall’art. 84 del D.L. n. 69/2013, conv. con modif. nella L.n. 98/2013;
DISPONE che le parti sostanziali, assistite dai rispettivi difensori, promuovano il procedimento di mediazione, con deposito della domanda di mediazione presso organismo abilitato, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
3) EVIDENZA la necessità che al primo incontro l’attività di mediazione sia concretamente espletata;
4) INVITA il mediatore ad avanzare proposta conciliativa, pur in assenza di congiunta richiesta delle parti (art. 11 co.1 D.Lgs. cit.);
FA PRESENTE che il mancato esperimento della suddetta procedura è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda;
6) INVITA le parti ad informare il Giudice, con nota da depositare in Cancelleria almeno 30 giorni prima della prossima udienza dell’esito della mediazione, anche in relazione a quanto stabilito dagli art. 8 IV comma bis e 13 (D.lgs. citato), rispettivamente per l’ipotesi della mancata partecipazione delle parti (sostanziali), senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, ed in tema di statuizioni sulle spese processuali del giudizio, in caso di ingiustificato rifiuto della proposta di conciliazione formulata dal mediatore.
Si comunichi.
Siracura, 22 febbraio 2016-03-11 Il Giudice
dott.sa Stefania Muratore