Nell'opposizione a decreto ingiuntivo l'obbligo di dare avvio alla mediazione non aggrava la posizione dell'opponente

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Avv. Maria Michela Fois

Tribunale di Bologna, ordinanza del 19/07/2017

A cura del Mediatore Avv. Maria Michela Fois da Sassari.
Letto 2502 dal 06/04/2018

Commento:
Non basta, per discostarsi dall’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione in materia di opposizione al decreto ingiuntivo, evidenziare che porre l’onere di avvio della mediazione in capo al debitore opponente significa aggravare ulteriormente la sua posizione. Le operazioni per l’avvio della mediazione, redazione ed invio della richiesta all’organismo con pagamento di poche decine di euro, non possono giustificare una negozazione dall’orientamento dominante. Obbligato a presentare l’istanza di mediazione è esclusivamente il debitore opponente.

 

Testo integrale:

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. /2016 promossa da:
Ente Pubblico____, con il patrocinio dell'Avvocatura________ Distrettuale
RICORRENTE OPPONENTE
contro
Società___ con il patrocinio dell'avv. ___
RESISTENTE OPPOSTA
Letti gli atti e i documenti allegati e viste le istanze ed eccezioni formulate dalle
parti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1.
Con atto di citazione regolarmente notificato il .. opponente svolgeva domanda in opposizione al decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale in favore dell'opposta per l'importo di € 620.55,28, contestando il credito di controparte per il solo importo di € 948,06 (in quanto asseritamente già pagato) ed ammettendo per il resto il proprio debito.
Si costituiva l'opposta insistendo per la provvisoria esecutorietà delle somme non pagate, affermando peraltro d'avere verificato che l'importo già versato dall'opponente era pari a soli€ 267,08e non 948,06come sostenuto dall'opponente.
Alla prima udienza la parte opponente non svolgeva alcuna ulteriore difesa, né produceva alcuna
documentazione relativa al preteso pagamento di € 948,06, sicché il giudice istruttore disponeva la
provvisoria esecutorietà con riguardo all'importo di € 620.283,20.
Concessa dunque ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività parziale del decreto ingiuntivo
opposto, il giudice istruttore, richiamato l'art. 183 bis c.p.c. e valutata la complessità della lite e
dell'istruzione probatoria, rilevava l'opportunità di procedere con rito sommario a norma
dell'articolo 702 ter c.p.c. invitando le parti ad illustrare oralmente le proprie posizioni sul punto;
sentiti, dunque, i difensori delle parti in ordine al prospettato mutamento del rito, alla medesima
udienza il giudice istruttore, visto l'art. 183 bis c.p.c disponeva procedersi a norma dell'articolo 702
ter ed invitava le parti ad indicare, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni i mezzi di
prova, ivi compresi i documenti, di cui intendevano avvalersi e la relativa prova contraria.
Alla successiva udienza, ritenuto che ricorresse l'opportunità di addivenire ad una soluzione
conciliativa della presente controversia, disponeva la mediazione delegata a norma dell'art. S, IV
comma lettera a) del d. 19s. 28/2010 e successive modificazioni (in forza del quale, come noto, «il
giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione
e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal
caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima
dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima
della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di
cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle
parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione»).
In seguito le parti davano atto che la mediazione delegata non era stata promossa.
2.
L'opposizione è improcedibile.
In ragione della mancata promozione della mediazione nel termine perentorio previsto dalla legge,
nella specie si è prodotta l'improcedibilità del giudizio, posto che il novellato art. S,2° comma del
d.l. n028/2010 prevede che, disposta la mediazione delegata da parte del giudice istruttore, il suo
mancato esperimento rende la domanda improcedibile (<<in tal caso, l'esperimento del
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale»).
2.1.
Si deve ritenere, in conformità col consolidato indirizzo di questo tribunale, che l'improcedibilità
conseguente al mancato esperimento del procedimento di mediazione disposto dal giudice attenga
alla domanda formulata dall'opponente con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
con conseguente definitività del decreto ingiuntivo opposto.
Come affermato univocamente dalla Suprema Corte, difatti, «in tema di Opposizione a decreto
ingiuntivo, l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente
poiché l'art. 5 del d.lgs.n. 28 del 2010 deve
Essere interpretato in conformità alla sua ratio e, quindi, al principio della ragionevole durata del
processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l'opponente ha interesse
ad introdurre» (Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24629 del 03/12/2015).
Si deve osservare, difatti, come il debitore opponente nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo abbia certamente veste processuale di attore e
rappresenti la parte processuale che ha interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione al
fine di evitare che il decreto ingiuntivo diventi definitivamente esecutivo.
I provvedimenti emessi in sede monitoria sono, difatti, caratterizzati da tendenziale stabilità, posto
che il legislatore, con scelta univoca, ha disposto che ogni vicenda processuale che impedisca al
procedimento di opposizione di procedere determini la definitività del decreto opposto: così, l'art.
647, l comma stabilisce che se l'opposizione non è proposta entro il termine stabilito oppure
l'opponente non si sia costituito, il giudice, su istanza del ricorrente, dichiara esecutivo il decreto
ingiuntivo; così anche l'art. 653 afferma che, in caso di estinzione del processo di opposizione, il
decreto acquisti efficacia esecutiva.
Seguendo la tesi opposta, per la quale l'improcedibilità dovrebbe colpire la domanda svolta col
ricorso monitorio, si giungerebbe a conclusioni del tutto eccentriche rispetto alle regole processuali
proprie del procedimento di ingiunzione e del successivo giudizio d'opposizione. Il creditore
opposto sarebbe, difatti, costretto a coltivare il giudizio di opposizione diretto a rimuovere gli
effetti del decreto ingiuntivo, in evidente contrasto con l'impostazione inequivoca del giudizio di
Opposizione come giudizio eventuale rimesso alla libera scelta dell'ingiunto.
Come già rilevato dalla giurisprudenza di merito, la tesi opposta (<appare fondata essenzialmente,
al di là delle suggestioni relative allo scollamento tra qualità formale e sostanziale delle parti,
peraltro costituente anch'esso caratteristica di tale tipo di procedimento, su una mera
interpretazione letterale della disciplina, secondo cui l'improcedibilità della domanda giudiziale"
sarebbe senz'altro da individuare, anche ai sensi dell'art. 39, ultimo comma c.p.c., nell'originario
ricorso monitorio.
Peraltro, così argomentando, si verrebbe a configurare, come è stato evidenziato in dottrina, una
singolare "improcedibilità postuma" che dovrebbe colpire un provvedimento giudiziario
condannatorio idoneo al giudicato sostanziale, già definitivamente emesso, ancorché sub judice. Si
tratterebbe, in sostanza, di sanzione processuale che non consta abbia uguali nell'ordinamento
processuale» (Tribunale di Firenze, sentenza del 30 ottobre 2014).
Va pure rilevato come, sul piano degli effetti concreti, imporre di attivarsi alla parte che è già
munita di un titolo (il decreto ingiuntivo),idoneo a consolidarsi in caso di estinzione
dell'opposizione, realizzerebbe un risultato non convergente rispetto all'intento chiaramente
deflattivo del Legislatore, che è alla base anche delle norme sulla mediazione di cui al d.l. 28/2010;
fare riferimento alla domanda sostanziale, ed alla nozione di attore in senso sostanziale, porterebbe
difatti all'inevitabile conseguenza, sempreché nelle more non siano maturate decadenze o
prescrizioni, che il processo potrebbe ricominciare daccapo, con un nuovo ricorso monitorio e la
conseguente opposizione, posto che il creditore insoddisfatto sarebbe verosimilmente indotto a
ripresentare la domanda.
Infine, non appare dirimente il rilievo circa i costi che l'onere di attivare la mediazione porrebbe a
carico del debitore opponente, posto che tali costi della promozione della mediazione, che
consistono in sostanza nella mera redazione ed invio della richiesta all'organismo di mediazione
con pagamento delle spese di segreteria per poche decine di euro, non possono, per la loro
obiettiva modestia, considerarsi di per sé tali da far ritenere irragionevole la scelta legislativa in
questione; non è, invero, seriamente dubitale che l'indirizzo interpretativo qui sostenuto non muta
sostanzialmente la natura del procedimento monitorio e di opposizione, la cui piena legittimità e
compatibilità con i principi del giusto processo di cui all'art. 111 non è in discussione.
2.2.
La domanda svolta con l'opposizione al decreto ingiuntivo è dunque divenuta improcedibile e per
l'effetto il decreto ingiuntivo deve essere confermato (la circostanza che l'opposta abbia dedotto in
modo del tutto indefinito all'udienza del 21 giugno 2017 che la parte opponente avrebbe pagato nel
corso del giudizio "quasi tutto" il capitale -ma non gli interessi e le spese del monitorio-, mentre
l'opponente nulla ha detto al riguardo, non consente per la sua evidente indeterminatezza di
revocare il decreto ingiuntivo e condannare l'opponente al pagamento del solo residuo, dovendosi
l'eventuale pagamento di una parte del debito qui accertato farsi eventualmente valere in sede
esecutiva).
3.
Le spese di lite seguono secondo il principio di soccombenza, tenuto conto dell'improcedibilità ma
anche, ad abundatiam, della sostanziale soccombenza anche nel merito, posto che l'importo di cui
al decreto ingiuntivo non è neppure contestato, salvo che per una parte del tutto irrisoria, in parte
peraltro senza alcuna motivata obiezione a quanto tempestivamente dedotto dall'opposta in
comparsa di risposta.
Le stesse vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa secondo il
disposto di cui all'art. 6 D. M. l0 marzo 2014 per le cause di valore superiore ad euro dovendosi
tenere conto del valore della pretesa dell'opposta di cui al ricorso monitorio e non, come ritenuto
dall'opponente in atto di citazione e ribadito all'odierna udienza, sulla base del solo importo non contestato, essendo peraltro pure pacifico che tutto il debito risultava comunque impagato al
momento dell'opposizione. Si deve quindi tenere conto delle attività effettivamente esperite (la fase di trattazione è stata contenuta, non essendo state assunte prove orali) e dei valori medi (da cui non v'è ragione di discostarsi) di cui ai parametri vigenti al momento della conclusione dell'attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente
pronunciando, DICHIARA l'improcedibilità della domanda svolta in opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo
definitivamente esecutivo CONDANNA inoltre la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della parte opposta in ____ per compensi, € 0,00 per spese ed
oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.
Bologna, 19 luglio 2017.
Il GIUDICE
dotto Marco Gattuso

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Chi è l'autore
Avv. Maria Michela Fois Mediatore Avv. Maria Michela Fois
Sono un Avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati del COA di Sassari.
Oltre che del tradizionale contenzioso in ambito giudiziale mi occupo di mediazione civile e commerciale da una decina d'anni, in particolare nel settore dei diritti reali, obbligazioni e contratti, successioni e divisioni, diritto di famiglia.
L'esperienza maturata nell'ambito mediativo a confronto con quella giudiziale, mi convince ogni giorno di più delle enormi potenzialità e benefici che la mediazione offre alle parti....
continua





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