Commento:
Questa la massima:
"Nel giudizio sommario di cognizione [oggi giudizio semplificato di cognizione], l'eccezione di improcedibilità per mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria deve essere sollevata o rilevata d'ufficio, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza. Tuttavia, il giudice ha la facoltà di verificare la condizione di procedibilità anche d’ufficio, senza un termine di decadenza specifico, purché ciò avvenga prima dell'esame del merito della controversia”.
La vicenda sottesa alla decisione della Corte d’Appello di Campobasso contempla un caso di impugnazione di delibera condominiale, soggetta al preventivo esperimento della mediazione.
Proposta, in primo grado, l’eccezione di improcedibilità della domanda da parte del Condominio convenuto, il tribunale disponeva il rinvio all'udienza del 21/11/2017, ordinando che le parti dessero corso alla procedura obbligatoria di mediazione.
All'udienza successiva, poi rinviata al 10/1/2018, il Condominio deduceva la tardività della domanda di mediazione, in quanto proposta oltre il termine indicato dal giudice, ed il tribunale disponeva il rinvio della causa all'udienza del 5/6/2018 per la precisazione delle conclusioni; a detta udienza il Condominio eccepiva ulteriormente la mancata comparizione personale dei ricorrenti all'incontro di mediazione.
A seguito di ulteriori rinvii - disposti per ragioni di ruolo, sempre per la decisione della causa - il tribunale, con ordinanza depositata il 5/11/2020, dichiarava improcedibile la domanda.
Rilevava all’uopo il giudice di prime cure che all'incontro di mediazione svoltosi in data 18/4/2017 non erano comparsi i ricorrenti personalmente, ma solo il loro procuratore; che la procura conferita all'avv. Neri, procuratore dei ricorrenti, non conteneva alcun riferimento alla mediazione, così che la partecipazione dei ricorrenti alla mediazione a mezzo del procuratore non era rituale con conseguente improcedibilità.
Con il primo motivo di appello, veniva contestata la statuizione adottata dal tribunale in ordine alla rilevata improcedibilità della domanda per mancata mediazione obbligatoria; si rilevava, in particolare, che l'eccezione relativa alla mancata comparizione personale era stata sollevata tardivamente dal Condominio; il tribunale, pertanto, avrebbe dovuto rilevare che l'eccezione relativa alla mancata comparizione dei ricorrenti non era stata ritualmenhte proposta alla prima udienza utile e conseguentemente avrebbe dovuto rigettare l'eccezione e procedere all'esame della causa nel merito.
Ha invece osservato al riguardo la Corte di Campobasso che il tribunale, motivando sul punto, aveva rilevato che l'eccezione relativa al mancato regolare esperimento della mediazione era stata sollevata immediatamente dal Condominio alla prima udienza utile; l'integrazione del motivo relativo alla mancata comparizione personale era stata proposta all'udienza successiva, fissata sempre per la decisione, aggiungendo una ulteriore motivazione rispetto a quella tempestivamente proposta, relativa alla tardività della domanda di mediazione.
Ha richiamato poi, lo stesso giudice di appello, la giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale, nel giudizio sommario di cognizione (oggi ribattezzato rito semplificato), il rilievo della improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione deve essere eccepito o rilevato d'ufficio – a pena di decadenza – non oltre la prima udienza e se il procedimento si è esaurito in un'unica udienza, non oltre la sua celebrazione (Cass. n. 29017/2018; Cass. n. 32797/2019).
Alla luce di questi rilievi, la Corte d’appello ha quindi ritenuto che nessun termine di decadenza è previsto dall’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, ben potendo il giudice anche d’ufficio accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta o meno; il fatto il tribunale si fosse pronunciato sull'accertamento della verificazione di procedibilità dopo che erano stati disposti svariati rinvii, non ha inficiato la ritualità della sua pronuncia, intervenuta prima di ogni ulteriore accertamento di merito.

Conseguita la laurea presso l’Università degli Studi di Bologna (con una tesi in diritto processuale civile su L'arbitrato commerciale internazionale nella prassi delle camere arbitrali) e l'abilitazione, mi sono iscritta all’Albo degli Avvocati di Bologna ed esercito la professione dal 1986.
Ho avuto il privilegio di essere allieva del prof. avv. Federico Carpi e, dal 1992, sono docente dell’Università di Bologna, dove oggi insegno Diritto processuale generale, del lavoro e delle procedure ...
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