Mediazione “a una sola voce” e divieto di cumulo dell’avvocato: una soluzione discutibile della Cassazione

Prof. Avv. Brunella Brunelli

Cass. civ., Sez. III, Ord., 15.04.2026, n. 9608

A cura del Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli da Bologna.
Letto 20 dal 30/04/2026

Commento:
La pronuncia della Cassazione n. 9608/2026 nasce da un procedimento di sfratto per morosità promosso da ATER contro il conduttore. Il dato decisivo, però, è questo: la mediazione disposta dal giudice era stata avviata dal conduttore, mentre ATER, cioè il locatore e attore sostanziale, non vi aveva partecipato, limitandosi a dichiarare la propria non adesione .
Il conduttore, quindi, eccepiva l’improcedibilità della domanda, sostenendo che la mancata partecipazione del locatore alla mediazione impedisse di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità. I giudici di merito avevano però respinto l’eccezione, limitandosi a sanzionare ATER per l’assenza ingiustificata.
La Cassazione conferma questa impostazione, affermando che la mancata partecipazione della parte convocata non determina improcedibilità, quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell’altra parte.
Il primo profilo critico sta proprio qui.
Nei procedimenti di sfratto, dopo l’opposizione e il mutamento del rito, l’onere di attivare la mediazione grava normalmente sul locatore-intimante, cioè su chi ha introdotto la domanda e ne coltiva l’interesse. Tale principio è ribadito anche dalla giurisprudenza di merito più recente, secondo cui l’onere di promuovere la mediazione obbligatoria grava sul locatore perché è lui a voler ottenere la convalida o la risoluzione del rapporto (v., da ultimo, Trib. di Enna,21.1.2026, n. 56). In senso conforme, è stato evidenziato che l’omessa attivazione da parte dell’opposto-intimante comporta l’improcedibilità della domanda, proprio perché il locatore resta l’attore sostanziale del giudizio (v. Trib. Arezzo, 12.04.2024, n. 397). 
Da questo punto di vista, la soluzione della Cassazione appare problematica: la Corte sposta l’attenzione dal soggetto onerato all’esistenza in sé del procedimento.
In altri termini, sembra dire che, se la mediazione è comunque stata avviata e almeno una parte si è presentata, la condizione è soddisfatta. Ma così facendo si rende di fatto fungibile l’onere di attivazione: non conta più chi doveva attivarsi, ma soltanto che qualcuno lo abbia fatto.
Questa impostazione rischia di indebolire la struttura legale della mediazione obbligatoria. Se l’attore sostanziale può restare inattivo, non partecipare, e beneficiare comunque dell’attività posta in essere dalla controparte, l’onere di mediazione perde la sua funzione responsabilizzante.
Il locatore, in un caso come questo, non solo non avvia la procedura, ma nemmeno vi prende parte, e tuttavia la sua domanda resta procedibile. La sanzione pecuniaria, pur prevista, non sembra sufficiente a compensare lo svuotamento dell’onere processuale.
Il secondo profilo, ancora più delicato, riguarda il tema della partecipazione personale e del ruolo dell’avvocato.
La Cassazione ribadisce che la mediazione non può ridursi alla presenza del solo difensore. Secondo la Corte, parte e avvocato sono figure strutturalmente distinte: la legge prevede che le parti partecipino “con l’assistenza degli avvocati”, e ciò presuppone una dualità soggettiva tra chi partecipa come titolare dell’interesse sostanziale e chi assiste tecnicamente .
Il punto critico è questo: secondo il Supremo collegio, il difensore non può cumulare i due ruoli di parte e di suo assistente. È proprio questo il passaggio più innovativo — e insieme più problematico — dell’ordinanza. La Cassazione sembra infatti andare oltre l’orientamento precedente, fondato su Cass. 8473/2019, secondo cui la parte può farsi sostituire anche dal proprio avvocato, purché munito di procura sostanziale. Anche la giurisprudenza successiva aveva ammesso la rappresentanza tramite difensore, purché la procura attribuisse pieni poteri dispositivi sui diritti controversi (v. Cass14676/2025).
Qui invece la Corte sembra introdurre un limite ulteriore: non basta che l’avvocato abbia una procura sostanziale; occorre evitare che egli sia, nello stesso tempo, rappresentante della parte e suo assistente tecnico.
La conseguenza pratica è rilevante: se l’avvocato delegato compare da solo, anche con procura sostanziale, la partecipazione potrebbe non essere idonea, perché mancherebbe quella dualità soggettiva tra parte e difensore che la Corte ritiene connaturata alla mediazione.
La posizione, però, non è del tutto lineare. Da un lato, la Cassazione richiama l’orientamento secondo cui la parte può partecipare tramite rappresentante sostanziale, anche coincidente con il difensore; dall’altro, afferma che il solo avvocato, ancorché munito di procura, non può soddisfare la condizione di procedibilità, perché non può cumulare i ruoli di parte e assistente. È una tensione evidente. Se il difensore può essere rappresentante sostanziale, occorre chiarire quando tale partecipazione sia valida: serve un secondo avvocato che lo assista? Oppure l’avvocato-rappresentante deve comparire come “parte sostanziale delegata” e non come difensore? La Corte non scioglie davvero il nodo.
Sotto questo profilo, la pronuncia rischia di creare incertezza operativa. Il principio della dualità soggettiva è condivisibile nella misura in cui valorizza la natura della mediazione come luogo di confronto tra centri decisionali reali, non tra soli tecnici. Tuttavia, se applicato rigidamente, può rendere inutilizzabile una prassi molto diffusa: quella della partecipazione dell’avvocato munito di procura sostanziale. La dottrina e i primi commenti alla decisione hanno infatti sottolineato che l’ordinanza apre un “fronte nuovo” proprio sulla presenza della parte, pur confermando che l’assenza del chiamato non paralizza il giudizio.
Il punto di equilibrio avrebbe dovuto essere diverso. È corretto pretendere che la mediazione sia effettiva e che partecipi un soggetto dotato di reali poteri decisionali. È altresì corretto escludere che basti la procura alle liti. Ma non convince l’idea che l’avvocato, pur munito di procura sostanziale piena, sia sempre inidoneo a rappresentare la parte se compare da solo. Il vero discrimine dovrebbe essere funzionale: conta che il delegato abbia conoscenza dei fatti, poteri dispositivi e possibilità concreta di negoziare. Se questi requisiti sussistono, la mediazione non è necessariamente svuotata solo perché il delegato è anche avvocato.
La pronuncia, dunque, è criticabile su due piani. Da un lato, perché considera soddisfatta la condizione di procedibilità nonostante la mediazione sia stata attivata dal conduttore e non dal locatore, cioè dalla parte normalmente onerata. Dall’altro, perché introduce — almeno in forma di obiter dictum — un divieto di cumulo tra rappresentanza sostanziale e assistenza tecnica che rischia di irrigidire eccessivamente il sistema.
In conclusione, la sentenza tenta di bilanciare effettività della mediazione e diritto di accesso al giudice, ma finisce per produrre un risultato ambiguo: è rigorosa verso l’avvocato-rappresentante, ma indulgente verso la parte onerata che non attiva e non partecipa alla mediazione. Proprio questa asimmetria rende la soluzione poco convincente.
Da notare, infine, una frizione interna tra la parte “ricognitiva” della motivazione e la sua parte più innovativa. Il principio di diritto finale, significativamente, da un lato parla soltanto di “rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali”, senza aggiungere l’esplicito divieto di coincidenza col difensore; dall'altro parla di "comparizione della parte ritualmente onerata dell’attivazione": segno che la vera innovazione sta più nell’argomentazione che non nel dispositivo di principio. Almeno questo è ciò che si può sperare!
 

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Prof. Avv. Brunella Brunelli Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli
Conseguita la laurea presso l Università degli Studi di Bologna (con una tesi in diritto processuale civile su L'arbitrato commerciale internazionale nella prassi delle camere arbitrali) e l'abilitazione, mi sono iscritta all Albo degli Avvocati di Bologna ed esercito la professione dal 1986.
Ho avuto il privilegio di essere allieva del prof. avv. Federico Carpi e, dal 1992, sono docente dell Università di Bologna, dove oggi insegno Diritto processuale generale, del lavoro e delle procedure ...
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