Commento:
La Corte di Cassazione è ritornata sul tema dell’inapplicabilità al contratto di leasing dell’art. 5 dlgs 28/2020 in ragione della tassatività di tale elencazione e della gravità della conseguenza derivante dal mancato esperimento del tentativo stesso.
Il caso riguarda una controversia fra una banca contro una società per la restituzione di un immobile concesso in leasing immobiliare al cui contratto si era resa inadempiente.
Sia presso il Tribunale che la Corte d’Appello di Milano, la società aveva eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale adito e l’improcedibilità dell'azione promossa per non essere stato esperito preventivamente il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il contratto, contenendo una clausola con "opzione floor”, avrebbe dovuto essere considerato un contratto misto, contenente uno strumento finanziario derivato, e per ciò solo soggetto alla condizione di procedibilità del preventivo esperimento del tentativo di mediazione, previsto espressamente per i contratti bancari e finanziari. Nel merito aveva contestato, tra le altre cose, l’usurarietà degli interessi indicati nel contratto di leasing.
I primi giudici avevano disatteso l’eccezione di improcedibilità condannato la società all’immediato rilascio dell’immobile concesso in leasing. In particolare, i giudici della Corte di Appello avevano respinto l’eccezione di improcedibilità formulata dalla resistente per il mancato espletamento della mediazione obbligatoria, osservando che per le controversie di leasing la mediazione obbligatoria non è prevista e che comunque un tentativo di conciliazione era stato esperito, dinanzi alla Camera di Commercio di Padova.
I soci della resistente, accomandatario e accomandante, nei confronti dei quali nelle more del giudizio innanzi al Tribunale era stato riassunto il procedimento a seguito dell’interruzione intervenuta per la cancellazione della resistente dal registro delle imprese, sottoponevano la questione alla Corte di Cassazione.
Anche la Corte di Cassazione ha dato torto agli originari resistenti, ritenendo infondato il motivo del ricorso e dichiarando la non applicabilità al leasing immobiliare della condizione di procedibilità delle azioni giudiziarie del preventivo tentativo di mediazione di cui all'art. 5, comma 1 bis, d. Igs. n. 28 del 2010.
Su tale tema si era già pronunciata nello stesso senso l’ordinanza n. 15200 del 12 giugno 2018 (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/definizione-di-contratti-bancari-e-finanziari-ex-art-5-dlgs-28-del-2010-777.aspx ) secondo cui “in tema di condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, il riferimento della norma ai contratti "bancari e finanziari" contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB (d.lgs. n. 385 del 1993), nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (d.lgs. n. 58 del 1998), sicché non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all'acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto”.°
Mediatore Avv. Annamaria Ajello
Sono un avvocato iscritto al Foro di Sassari dal 1998, ho iniziato al mia esperienza professionale nello studio di famiglia del quale sono attualmente la titolare.
Opero nel campo della responsabilità civile, dei diritti reali, delle successioni, del diritto di famiglia e dei minori, sia in materia civile che penale.
La mia attività si estende anche al campo del diritto fallimentare e delle procedure concorsuali in quanto svolgo l’incarico di curatore fallimentare presso il Tribunale di Sassa...
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