Commento:
In una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di delibera assembleare, il giudice accoglie parzialmente le domande dell'attore e dichiara la nullità della delibera impugnata con sentenza ex art 281 sexies cpc. Preliminarmente, non ritiene fondata l'eccezione proposta dal Condominio di inammissibilità dell'impugnazione per intervenuta decadenza.
Il giudice rileva che nel verbale conclusivo della mediazione, si dà atto che: “Al primo incontro le parti hanno prestato il consenso alla prosecuzione della mediazione […] Le parti al fine di raggiungere accordo conciliativo hanno chiesto vari rinvii e all'organismo lo sforamento dei termini rinunciando a sollevare tale eccezione nell'eventuale sede processuale …”
Pertanto, la volontà delle parti che hanno prestato il consenso alle proroghe e che risulta dal verbale di mediazione deve ritenersi prevalente e può portare a una proroga anche oltre il termine semestrale, come è avvenuto nella fattispecie anche in considerazione che una delle parti era un Condominio e che era necessario convocare l'assemblea.
Il giudice afferma inoltre che la volontà delle parti deve ritenersi sovrana nel decidere come modulare i tempi della procedura: le parti possono decidere di differire gli incontri e anche di consentire la prosecuzione del procedimento di mediazione ben oltre il termine massimo semestrale previsto ex lege e ciò senza incorrere in nullità della procedura.°
Il giudice rileva che nel verbale conclusivo della mediazione, si dà atto che: “Al primo incontro le parti hanno prestato il consenso alla prosecuzione della mediazione […] Le parti al fine di raggiungere accordo conciliativo hanno chiesto vari rinvii e all'organismo lo sforamento dei termini rinunciando a sollevare tale eccezione nell'eventuale sede processuale …”
Pertanto, la volontà delle parti che hanno prestato il consenso alle proroghe e che risulta dal verbale di mediazione deve ritenersi prevalente e può portare a una proroga anche oltre il termine semestrale, come è avvenuto nella fattispecie anche in considerazione che una delle parti era un Condominio e che era necessario convocare l'assemblea.
Il giudice afferma inoltre che la volontà delle parti deve ritenersi sovrana nel decidere come modulare i tempi della procedura: le parti possono decidere di differire gli incontri e anche di consentire la prosecuzione del procedimento di mediazione ben oltre il termine massimo semestrale previsto ex lege e ciò senza incorrere in nullità della procedura.°
Si veda anche: Tribunale di Catania, 08.01.2025, sentenza n. 121, Giudice Maria Patane
https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/il-termine-per-esperire-la-mediazione-ha-natura-ordinatoria-e-non-perentoria-1612.aspx