La tempestiva interruzione del termine di decadenza per l’impugnazione della delibera condominiale deve essere dimostrata mediante la produzione in giudizio della documentazione che dimostra la data di avvenuta comunicazione alle controparti ex art. 8, comma 1. D. Lgs. 28/2010

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Avv. Micaela  Sedea

Tribunale di Oristano, 03.05.2023, sentenza n. 221

A cura del Mediatore Avv. Micaela Sedea da Padova.
Letto 640 dal 03/09/2024

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di impugnazione di una delibera condominiale, nella quale il condominio convenuto ha eccepito in via preliminare l'intervenuta decadenza dall'impugnazione.
 
In merito, il Tribunale ha ritenuto la predetta eccezione fondata sulla base delle seguenti motivazioni:
  • gli attori rilevano che il termine di decadenza sarebbe a rimasto sospeso durante l'espletamento della mediazione obbligatoria;
  • gli attori hanno depositato solo il verbale negativo, dal quale si evince che l'incontro è avvenuto fuori termine;
  • gli attori non hanno depositato ulteriore documentazione, quale la domanda di mediazione e/o i documenti a riprova della data di avvenuta comunicazione alle controparti della domanda, unico atto idoneo ad interrompere le prescrizioni e ad evitare le decadenze così come statuito dall’art. 8, comma 2, D. Lgs. n.28/2010;
  • parte attrice non ha quindi fornito alcuna prova atta a dimostrare di aver evitato la decadenza. *

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ORISTANO

Sezione Civile
 
rg.n.1107/2019
 
tra
 
parte principale xxx
 
e
 
controparte xxx
Svolgimento dell'udienza
 
Il xxx sono presenti le note conclusive delle parti.
Le parti concludono come segue: xxx in via preliminare e con specifico riferimento alla domanda del Sig. xxx accertare la tardività ex art. 1137 cc comma 2, e per l'effetto, dichiarare la decadenza dalla facoltà d'impugnazione della delibera assunta in data. xxx con ogni conseguenza di legge anche sotto il profilo relativo al pagamento delle spese processuali;  Sempre in via pregiudiziale e/o comunque preliminare, dichiarare nulle, inammissibili e/o improcedibili le avverse domande per mancanza dei presupposti di legge e/o per l'assoluta incertezza e genericità in ordine agli elementi essenziali del petitium (mediato e immediato) e della causa petendi e, comunque perché formulate in violazione dei presupposti di legge e, fra l'altro, in contraddizione fra loro.
Nel merito xxx, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ed anche della fase cautelare.
Controparte xxx (xxx)
 
La lettura della sentenza è sostituita dal suo deposito.
 
Ragioni della decisione
 
La causa riguarda una deliberazione del xxx a xxx in xxx.
 
Il 3 e il xxx è stata fissata una riunione di condominio, in prima e seconda convocazione.
 
Ordine del giorno era: il rinnovo o sostituzione dell'amministratore per il 2020 e il 2021 e del preventivo 2019; l'approvazione di lavori straordinari all'impianto idrico; infine, varie ed eventuali.
Gli attori sono tre condomini: i signori xxx per un appartamento e i sig. xxx per un altro. Essi non hanno
partecipato alla riunione e ora impugnano la deliberazione e il bilancio per vari motivi.
 
Il condominio convenuto ha eccepito in via preliminare l'intervenuta decadenza dall'impugnazione.
 
L'eccezione è fondata.
 
L'art.1137 comma 2 cc, sstabilisce che i condomini interessati sono tenuti a impugnare le deliberazioni entro trenta giorni, a pena di decadenza. Per i condomini in questione, che non hanno partecipato, il termine decorre dal giorno della comunicazione della deliberazione.
La deliberazione è stata comunicata agli attori con raccomandata del xxx, perciò l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta entro il xxx La notificazione della citazione, tuttavia, è avvenuta solo il xxx.
Gli attori sostengono che il termine di decadenza sia rimasto sospeso durante l'espletamento della mediazione obbligatoria. Il problema è che gli attori hanno depositato solo il verbale negativo (doc.3 attori), dal quale risulta che l'incontro è avvenuto il xxx; già fuori termine.
Non ha, invece depositato la domanda di mediazione e soprattutto i documenti che dimostrano la data di avvenuta comunicazione alle controparti della domanda, fatto che a norma di legge è l'unico atto idoneo a interrompere prescrizioni ed evitare decadenze (art.8 comma 2 d.lgs.28/2010), quindi non ha provato di aver evitato la decadenza.
 
Non è necessario esaminare, invece, l'eccezione di mancanza di procura. Gli attori, infatti, hanno sostenuto che in seguito alla revoca giudiziale dell'amministratore fosse necessaria una nuova procura da parte del nuovo amministratore. Tale procura è stata rilasciata e depositata insieme alle note conclusive del condominio.
Le spese seguono la soccombenza, senza il compimento di attività istruttoria e senza attività difensiva utile in sede decisionale, le spese sono liquidate in1.384 euro per compensi oltre accessori di legge.
Dispositivo

l Tribunale:
  1. rigetta le domande principali;  
  2. condanna gli attori al rimborso delle spese processuali, che si liquidano in 1.384,00 euro per compensi oltre accessori di legge.
Si comunchi.

Il giudice

aa
Chi è l'autore
Avv. Micaela  Sedea Mediatore Avv. Micaela Sedea
Avvocato civilista da oltre 20 anni, mi occupo prevalentemente di diritto di famiglia, successioni, divisioni e condominio. Sono paziente, meticolosa e attenta nel mio lavoro. Dedico tempo ed attenzione a tutti gli aspetti di ogni procedura, anche a quelli in apparenza meno significativi. Credo che la mediazione permetta alle parti di avere maggior spazio e considerazione rispetto a quella che hanno in causa.





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