Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di sfratto per morosità, al quale l’intimato si è opposto e per il quale è stato, quindi, disposto il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c.
Parte convenuta eccepiva, quindi, l’improcedibilità della domanda degli intimanti opposti che durante il primo incontro avevano dichiarato di non voler aderire alla mediazione e poiché si sarebbe presentato solo uno degli attori, privo di delega sostanziale per comparire anche per gli altri due.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- parte attrice ha regolarmente instaurato il procedimento di mediazione;
- parte attrice ha preso parte al primo incontro;
- al primo incontro le parti sono entrate nel merito della controversia;
- la mediazione si è conclusa con esito negativo, a seguito del mancato accordo tra le parti;
- la condizione di procedibilità si intende realizzata se le parti partecipano al primo incontro, entrando nel merito della controversia, mentre non è necessario che le parti prendano parte a successivi incontri o che si addivenga ad un accordo;
- inoltre, se più soggetti sono legittimati a far valere in giudizio la lesione di un diritto oppure, come nel caso in esame, siano più comproprietari del medesimo bene oggetto di causa, la condizione di procedibilità è soddisfatta se al procedimento di mediazione partecipa anche uno solo dei soggetti disgiuntamente legittimati
Per tali ragioni, il Tribunale ha rigettato l’eccezione di improcedibilità. *
Parte convenuta eccepiva, quindi, l’improcedibilità della domanda degli intimanti opposti che durante il primo incontro avevano dichiarato di non voler aderire alla mediazione e poiché si sarebbe presentato solo uno degli attori, privo di delega sostanziale per comparire anche per gli altri due.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- parte attrice ha regolarmente instaurato il procedimento di mediazione;
- parte attrice ha preso parte al primo incontro;
- al primo incontro le parti sono entrate nel merito della controversia;
- la mediazione si è conclusa con esito negativo, a seguito del mancato accordo tra le parti;
- la condizione di procedibilità si intende realizzata se le parti partecipano al primo incontro, entrando nel merito della controversia, mentre non è necessario che le parti prendano parte a successivi incontri o che si addivenga ad un accordo;
- inoltre, se più soggetti sono legittimati a far valere in giudizio la lesione di un diritto oppure, come nel caso in esame, siano più comproprietari del medesimo bene oggetto di causa, la condizione di procedibilità è soddisfatta se al procedimento di mediazione partecipa anche uno solo dei soggetti disgiuntamente legittimati
Per tali ragioni, il Tribunale ha rigettato l’eccezione di improcedibilità. *