La mediazione telematica svolta presso un Organismo con sede non evincibile nel circondario del Tribunale competente comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale.

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Avv. Calogero  Andaloro

Tribunale di Taranto, 03.04.2023, sentenza n. 791, Giudice Macchitella

A cura del Mediatore Avv. Calogero Andaloro da Palermo.
Letto 382 dal 02/07/2024

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale è stato eccepito il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione per incompetenza territoriale dell’Organismo di mediazione e conseguente improcedibilità della domanda giudiziale.

In merito, il Tribunale ha così statuito:
  • all’esito della decisione in ordine alla richiesta provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il creditore opposto ma attore sostanziale aveva avviato la procedura di mediazione, depositando presso la domanda presso un Organismo di mediazione;
  • il procedimento di mediazione obbligatoria deve essere instaurato innanzi ad un organismo che abbia necessariamente sede nel circondario del Tribunale dinanzi al quale pende il giudizio;
  • la competenza territoriale è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro organismo;
  • dalla documentazione non si evince la sede effettiva dell’Organismo di mediazione presso il quale è stata depositata la domanda;
  • dalla convocazione al primo incontro di mediazione si evince che la procedura era stata fissata ab origine in modalità telematica, senza il preventivo accordo delle parti e senza che fosse stata comunque assicurata alle parti o ad alcune delle parti la possibilità di presenziare fisicamente presso l’Ufficio dell’organismo.
Per tali ragioni, il Tribunale ha accolto l’eccezione di improcedibilità e revocato il decreto ingiuntivo opposto. *
 

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Terza Civile
 
in composizione monocratica nella persona del Giudice Unico G.O.T. dott. Leonardo Macchitella
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 
nella causa civile iscritta sotto il numero d’ordine 5559 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell’anno xxx, vertente tra:
xxxx, rappresentato e difeso dall’avv. xxxx, - opponente e convenuto sostanziale
e
xxxx, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. xxx, - opposta ed attore sostanziale

******

OGGETTO DEL GIUDIZIO: opposizione a decreto ingiuntivo
All’udienza odierna le parti provvedevano alla precisazione a verbale delle rispettive conclusioni,
da aversi qui siccome riportate e trascritte, dopo di che discutevano oralmente la causa a termini
dell’art. 281sexes c.p.c. chiedendo che la causa veniva decisa, all’esito questo Magistrato tratteneva il fascicolo nella Camera di Consiglio per dare all’esito lettura della sentenza in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. n. 69.
L’eccezione formulata da è risultata fondata e come tale merita accoglimento.
La questione verteva in ordine alla pregiudiziale in rito relativa alla causa di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Le emergenze documentali comprovano che tale incombente, di cui era stata onerato l’Istituto creditore opposto ma attore sostanziale, all’esito della decisione in ordine alla richiesta provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, fosse stato adempiuto sin dal xxx mediante la richiesta che aveva inteso inviare al xxxx  per la sede in xxxx.
Si rammenta, infatti, che la quaestio in ordine alla necessità, ai fini del soddisfacimento del requisito di procedibilità, della introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria dinanzi un organismo che abbia necessariamente sede nel circondario del Tribunale dinanzi al quale pende il giudizio, ha riferimento nell’art 4 comma 1 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal decreto legge 69/2013 convertito dalla legge n. 98, che recita che: "la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia".
Consolidata giurisprudenza ha affermato quel principio e tra queste si segnalano: Tribunale di Milano sent. 220/2023; Tribunale di Torino sent. (che precisa che la competenza territoriale è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro organismo).
Se non che dal documento di xxxx che dispone la convocazione, non è data evincere la sede effettiva in  xxxx, né quella propria né quella presso altro analogo Organismo in convenzione con xxxx; tanto è vero che la convocazione appare essere stata fissata ab origine perché si svolgesse con formalità telematica, e ciò in assenza di preventivo accordo delle parti e senza che fosse stata comunque assicurata alle parti la possibilità, pur nonostante alcuna avesse optato per il collegamento telematico, di presenziare fisicamente presso l’Ufficio dell’ organismo xxx in poiché non indicato.
Poiché è evidente che l’esigenza stabilita dall’art. 4 comma 1 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal decreto legge 69/2013 convertito dalla legge n. 98 è, invero, quella di consentire in prima battuta la comparizione personale delle parti interessate al procedimento, le peculiarità di quello per cui è causa appaiono eludere le previsioni normative.
I documenti prodotti tra l’altro non indicano la sede fisica del xxxx, né detta sede, quand’anche presso altro organismo convenzionato è rilevabile dall’indagine al sito dell’organismo xxxx all’indirizzo  xxx.
L’accoglimento della eccezione di improcedibilità comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, null’altro potendosi provvedere quanto al merito, poiché la decisione è in mero rito.
Le spese seguono la soccombenza e si determinano, attesa la esigua attività processuale svolta in € 800,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali e gli accessori come per legge.
Ogni altra domanda deve ritenersi rigettata e respinta.

P.Q.M.
 
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica nella persona del giudice unico G.O.T. dott.
Leonardo Macchitella definitivamente decidendo la domanda proposta dal così provvede:
  1. accoglie l’eccezione preliminare in rito spiegata da xxxx e dichiara improcedibile il giudizio ed al contempo revoca il decreto ingiuntivo 1107/22 (R.G. 3735/22) del Tribunale di Taranto del xxx;
  2. per l’effetto condanna xxxx, in persona del suo legale rappresentante pro tempore a rifondere allo le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 800,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Taranto, oggi in esito alla Camera di Consiglio protrattasi fino alle ore 14.15, sentenza di cui viene data lettura in pubblica udienza.

Il Giudice Unico (G.O.T. dott. Leonardo Macchitella)

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Chi è l'autore
Avv. Calogero  Andaloro Mediatore Avv. Calogero Andaloro
Sin dai tempi della pratica forense mi è stato insegnato che cercare di fare raggiungere un accordo tra le parti in lite è di gran lunga preferibile che lasciarle in balìa di un contenzionso lungo che, anche solo per questo motivo nonchè per l'incertezza del risultato, le lascerà in qualche modo non soddisfatte,
Per questo credo fermamente nella mediazione per la risoluzione dei conflitti; un modo per far sì che le parti possano essere artefici in prima persona del raggiungimento della migliore...
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