La mediazione prevale sulla negoziazione assistita!

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Avv. Sonia Mureddu

Tribunale di Roma, ordinanza 12.04.2021 – Giudice Estensore Massimo Moriconi

A cura del Mediatore Avv. Sonia Mureddu da Cagliari.
Letto 7551 dal 19/04/2021

Commento:

Interessante provvedimento relativo ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, per la quale è previsto l’obbligo di preventivo invito alla negoziazione assistita.
Nel caso di specie, parte convenuta eccepiva il mancato esperimento da parte attrice alla negoziazione assistita e per tale ragione quest’ultima chiedeva termine per instaurare la predetta procedura.
Il Tribunale di Roma, nella persona del Giudice Dott. Massimo Moriconi, comparando le disposizioni normative che regolamentano l’istituto della mediazione (D. Lgs. 28/2010) con quelle scarne che regolamentano l’istituto della negoziazione assistita (D. L. 132/2014), ha dedotto la volontà del legislatore di dare prevalenza al procedimento di mediazione sia nelle ipotesi non assoggettate alla mediazione obbligatoria ma soggette invece alla negoziazione obbligatoria, sia nelle ipotesi di cumulo tra mediazione obbligatoria e negoziazione assistita obbligatoria.
La preponderanza del procedimento di mediazione rispetto a quello di negoziazione assistita deriva dal ruolo centrale svolto da un soggetto, il mediatore, terzo e imparziale, là dove la stessa neutralita` non e` ravvisabile nella figura dell’avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita.
Pertanto, mentre nella mediazione il compito di assistenza alle parti nella individuazione degli interessi in conflitto e nella ricerca di un punto d’incontro è svolto da un terzo indipendente e imparziale, nella negoziazione l’analogo ruolo è svolto dai loro stessi difensori.
Tale conclusione viene ancor più rafforzata nella mediazione demandata dal Giudice, in quanto  essa mutua dalla mediazione di cui al comma 1 bis predetto, il carattere di obbligatorietà.
Nel caso di specie, il Tribunale di Roma ha rilevato che la convenuta Assicurazione aveva già manifestato l’indisponibilità a partecipare al procedimento di negoziazione assistita, che l’eccezione sul mancato esperimento dell’invito alla negoziazione era solo formale, che risultava impossibile addivenire ad una conciliazione per il tramite della negoziazione assistita, che l’istituto della negoziazione assistita risultava inefficiente e che era necessario evitare perdite di tempo inutili.
Per tali ragioni, rigettava l’eccezione di mancato esperimento della negoziazione assistita.

Testo integrale:
 
RG. n. 58211 /2018

TRIBUNALE di ROMA
SEZIONE XIII°
O R D I N A N Z A
 
Il Giudice, dott. Massimo Moriconi, letti gli atti, le note scritte e le istanze delle parti, osserva: L’attore ha dedotto quanto segue:
…. nel riportarsi al proprio atto di citazione, vista l'eccezione sollevata dalla difesa del Ministero --------- , chiede concedersi termini per istaurare la procedura di negoziazione assistita nei confronti del Ministero ______.
Si allega lettera di non adesione da parte della C. Ass.ne alla negoziazione assistita.
Vertendosi in materia di RCA e di domanda di risarcimento dei danni alla persona proposta dal trasportato contro l’Ente proprietario dell’auto e della sua assicurazione, vige l’art.3 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132,  conv. nella legge 10 novembre 2014, n. 162, che prevede che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Non ritiene tuttavia il Giudice che l’eccezione sollevata dal Ministero convenuto, relativa al mancato esperimento da parte dell’attore, nei suoi confronti, della negoziazione assistita, meriti accoglimento.
Occorre puntualizzare la natura e il contenuto dei rapporti esistenti fra mediazione e negoziazione assistita. In tema, le uniche disposizioni normative vigenti sono quelle di cui all'art. 3 commi uno e cinque del D.L. 132/2014, come modificato dalla l.162/2014, che prevedono l'obbligatorietà del procedimento di negoziazione assistita in relazione alle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, specificandosi che allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro (art. 3 comma 1) Prevedendo altresì che "restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati" (art. 3 comma 5).
La norma è stata interpretata, condivisibilmente, come manifestazione di una valutazione del legislatore di opportunità di evitare l'aggravamento conseguente all'imposizione di queste due specifiche condizioni di procedibilità e di dare prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria nelle ipotesi di potenziale cumulo tra la negoziazione assistita e la mediazione, sicché, tutte le volte in cui la controversia sia tanto tra quelle indicate dal D.I. n. 132 del 2014 quanto tra quelle contenute nell'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. n. 28 del 2010, di talché chi intenda agire in giudizio sarà tenuto a proporre solo la domanda di mediazione, perdendo così la negoziazione il carattere dell'obbligatorietà (così Corte di Appello di Napoli, sentenza 22.06.2018 - Est. D'Amore, Tribunale Torre Annunziata sentenza n.740/2018 del 23.3.2018 e Tribunale di Verona, 23.12.2015). E’ stato altresì puntualizzato che “con riferimento ad altre procedure obbligatorie di conciliazione", il legislatore del D.L. n. 132/2014 sceglie di non attribuire maggiore importanza all'una o all'altra, stabilendo che esse convivano (cfr. Tribunale di Verona, 12.5.2016, Vaccari, ibidem). Tale opzione trova la sua ratio nella stessa struttura del procedimento di mediazione, che, prevedendo l'intervento di un soggetto terzo estraneo alle parti in lite e dotato del potere di sottoporre alle parti una proposta conciliativa, risulta maggiormente articolato rispetto a quello di negoziazione assistita e non totalmente demandato all'autonomia negoziale delle parti. In un quadro di tal fatta deve ritenersi che l'esperimento del tentativo di mediazione, in luogo del procedimento di negoziazione assistita - ancorché in un’ipotesi non assoggettata a mediazione obbligatoria ex art. 5, D.lgs. 28/2010 - risponda comunque alla ratio della normativa in tema di negoziazione assistita, in quanto tende ad assicurare l'espletamento di un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia con modalità più stringenti ed, almeno in ipotesi, efficaci rispetto a quello prescritto dal legislatore” (Tribunale Torre Annunziata cit.).
Da quanto fin qui osservato può trarsi un’ulteriore principio, vale a dire che la mediazione può essere efficacemente esperita (con assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall’art. 3 d.l.132/2014) anche nei casi nei quali la legge NON prevede l’esperimento obbligatorio della mediazione (art. 5 co. 1 bis decr. lgs.28/2010), (in tal senso cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza 28.5.2018 - Est. Di Vaio).
A tanto si perviene sulla base dell’autorevole insegnamento del Giudice delle Leggi che ha, nella sentenza n.97/2019, limpidamente tratteggiato le preminenti e assorbenti caratteristiche della mediazione rispetto a quelle della negoziazione assistita. 5.4.1.– Entrambi gli istituti processuali posti a raffronto sono diretti a favorire la composizione della lite in via stragiudiziale e sono riconducibili alle «misure di ADR (Alternative Dispute Resolution)» (sentenza n. 77 del 2018). Entrambi, inoltre, costituiscono condizioni di procedibilita` della domanda giudiziale, il cui difetto ha peraltro conseguenze analoghe, con finalita` deflattiva. A fronte di tali profili di omogeneità, è tuttavia ravvisabile nella mediazione un fondamentale elemento specializzante, che assume rilievo al fine di escludere che si sia al cospetto di situazioni sostanzialmente identiche disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, ovvero che la scelta legislativa di trattare diversamente, con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le due fattispecie possa ritenersi manifestamente irragionevole e arbitraria, «questo essendo il parametro di riferimento in materia, tenuto conto che si discute di istituti processuali, nella cui conformazione […] il legislatore fruisce di ampia discrezionalita`» (sentenza n. 12 del 2016; nello stesso senso, sentenza n. 164 del 2017). Piu` precisamente, il procedimento di mediazione è connotato dal ruolo centrale svolto da un soggetto, il mediatore, terzo e imparziale, là dove la stessa neutralita` non è ravvisabile nella figura dell’avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita. Il mediatore, infatti, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 28 del 2010, da un lato, non puo` «assumere diritti od obblighi connessi […] con gli affari trattati […]» ne´ percepire compensi direttamente dalle parti (comma 1); dall’altro, e` obbligato a sottoscrivere, per ciascuna controversia affidatagli, un’apposita «dichiarazione di imparzialità» e a informare l’organismo di mediazione e le parti delle eventuali ragioni che possano minare la sua neutralità (comma 2, lettere a e b). Tale neutralità, oltre ad essere sancita anche dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010, è peraltro precisata dalla disciplina posta dall’art. 14-bis del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita` di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonche´ l’approvazione delle indennita` spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28), adottato, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del medesimo d.lgs., di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, che regola le cause di incompatibilita` e le ipotesi di conflitti di interesse in capo al mediatore. Mentre, dunque, nella mediazione il compito – fondamentale al fine del suo esito positivo – di assistenza alle parti nella individuazione degli interessi in conflitto e nella ricerca di un punto d’incontro e` svolto da un terzo indipendente e imparziale, nella negoziazione l’analogo ruolo è svolto dai loro stessi difensori: è conseguentemente palese come, pur versandosi in entrambi i casi in ipotesi di condizioni di procedibilita` con finalita` deflattive, gli istituti processuali in esame siano caratterizzati da una evidente disomogeneita`. La lumeggiata eterogeneita`, nei termini appena illustrati, trova d’altro canto un chiaro riscontro nella giurisprudenza Costituzionale. Questa Corte esaminando la mediazione tributaria disciplinata dall’art. 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), ha difatti rimarcato che la mancanza, in essa, «di un soggetto terzo che, come avviene per la mediazione delle controversie civili e commerciali disciplinata dal d.lgs. n. 28 del 2010 […], svolga la mediazione», se da un lato «comporta l’impossibilita` di ricondurre la mediazione tributaria al modello di quella civilistica», dall’altro «induce a dubitare della stessa riconducibilita` dell’istituto all’ambito mediatorio propriamente inteso» (sentenza n. 98 del 2014). L’evidenziata disomogeneita` delle due fattispecie poste a confronto ne preclude, dunque, una comparabilita` idonea a integrare l’asserita violazione dell’art. 3 Cost. e induce a escludere che sia stato irragionevolmente riservato un trattamento differenziato alla mediazione e, quindi, che la scelta legislativa denunciata dal rimettente abbia valicato il confine dell’arbitrarieta`. 5.4.3.– D’altra parte, il tratto differenziale appena rilevato conferma la ratio che sostiene il diverso regime giuridico di cui, invece, si duole il giudice a quo: la presenza di un terzo del tutto indipendente rispetto alle parti giustifica, infatti, le maggiori possibilita` della mediazione, rispetto alla negoziazione assistita, di conseguire la finalita` cui e` preordinata e, pertanto, la scelta legislativa di rendere obbligatoria solo la prima, e non la seconda, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In tale ultimo giudizio, in altri termini, il legislatore ha ritenuto inutile imporre la negoziazione assistita, giacche´ essa e` condotta direttamente dalle parti e dai loro avvocati, senza l’intervento di un terzo neutrale. Anche alla luce della considerazione che precede, deve dunque escludersi che il differente trattamento normativo portato all’attenzione di questa Corte possa essere ritenuto manifestamente irragionevole e arbitrario.
In definitiva quindi, poiché plus semper in se continet quod est minus, può senz’altro essere affermato il principio che l’esperimento della mediazione, anche laddove non obbligatoria per legge, tiene luogo della negoziazione assistita anche nei casi per i quali ne è prevista l’obbligatorietà. E quindi sia per l’ipotesi delle controversie in materia di circolazione di veicoli e natanti per le quali è prevista l’obbligatorietà della negoziazione assistita e sia per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro in materie non assoggettate ex art. 5 comma 1 bis alla mediazione obbligatoria. Tale conclusione risulta viepiù rafforzata nella mediazione demandata dal Giudice in quanto che essa mutua dalla mediazione di cui al comma 1 bis predetto, il carattere di obbligatorietà. Ed invero, milita in tale senso il principio ubi eadem ratio ibi eadem dispositio.
Ed invero se la legge ha voluto far prevalere, nel caso di cumulo (che si può dare non nelle cause RCA ma per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro), fra negoziazione assistita obbligatoria e mediazione di cui all’art. 5 comma 1 bis, quest’ultima, ne consegue che eguale preminenza deve avere, in ogni caso e quale che sia la materia interessata, anche la mediazione demandata, in quanto obbligatoria così come quella di cui all’art. 5 comma 1 bis. In particolare inoltre va segnalato che:
  • la convenuta Assicurazione ha già a suo tempo manifestato l’indisponibilità a partecipare al procedimento di negoziazione assistita,
  • le probabilità che possa pervenirsi ad una conciliazione sulla base di un percorso di negoziazione assistita senza la presenza del soggetto (Assicurazione) che dovrebbe garantire il debitore (in questo caso il Ministero) sono pari a zero,
  • l’eccezione del Ministero è sicuramente del tutto formale e priva di un retroterra sostanziale, come dimostra la universalmente nota circostanza che proprio le Amministrazioni Pubbliche Statali sono quelle meno propense a conciliare le controversie,
  • la conclamata notoria inefficienza dell’istituto della negoziazione assistita che secondo le statistiche del Consiglio Nazionale Forense ha prodotto, al di fuori della materia delle separazioni e dei divorzi, risultati imbarazzanti quanto a conciliazioni, induce a ritenere l’eccezione puramente formale e procedurale, in assenza di una reale volontà del Ministero di conciliare la causa,
  • sussiste l’assoluta necessità di evitare perdite di tempo inutili nel contesto di una Giustizia Civile già ampiamente gravata da lungaggini,
  • è assicurata la garanzia, comprovata dal modo di gestione delle cause riflesso nella giurisprudenza del Giudice ubiquamente nota anche on line, che nel corso della causa sarà attivato, se e quando ritenuto utile e fruttuoso, un percorso conciliativo di maggiore e migliore efficacia consistente per l’appunto nella mediazione demandata dal Giudice ex art. 5 co. II decr.lgsl.28/2010, istituto assorbente, come il più contiene il meno, la negoziazione assistita, essendo obbligatoria in entrambi gli istituti – in particolare nella mediazione obbligatoria e demandata, come nella negoziazione assistita - l’assistenza degli avvocati, ma solo nella mediazione essendo prevista la fattiva presenza di un soggetto terzo, autonomo e imparziale, il mediatore che attribuisce un evidente vantaggio aggiuntivo a tale istituto) di talché, da una parte sarà soddisfatta la condizione di procedibilità della causa, dall’altra potrà essere soddisfatta (e testata) la sussistenza della eventuale (e sperata) reale volontà conciliativa da parte del Ministero Ritenendosi implicita la richiesta di termini, quanto meno da parte dell’attore, si provvede di conseguenza.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva,
• CONCEDE i termini di cui all’art. 183 cpc in sequenza,
• RINVIA all’udienza del 27.9.2021 h.10 per il prosieguo.
FARE AVVISI Roma lì 12/04/2021 Il Giudice dott. cons. Massimo Moriconi

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Chi è l'autore
Avv. Sonia Mureddu Mediatore Avv. Sonia Mureddu
Sono Sonia Mureddu, avvocato e mediatore civile e commerciale dal 2011. Dal 2019 sono Responsabile della sede di 101Mediatori a Cagliari, di recente apertura. Sono anche Responsabile dell'Organismo di Mediazione Forense di Nuoro dal 2013. Ho conseguito la licenza di Advanced Master Pratictioner in PNL (riconosciuta da Richard Bandler).
Sono stata relatrice e moderatrice in vari eventi sul tema della mediazione e sono formatrice accreditata presso il Ministero della Giustizia per i corsi sulla M...
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