La mediazione obbligatoria si applica solo all'atto introduttivo del giudizio e non alle domande riconvenzionali.

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Dott.ssa Cristina Scatto

Cassazione, 13.10.2025, sentenza n. 27272

A cura del Mediatore Dott.ssa Cristina Scatto da Lecce.
Letto 19 dal 22/03/2026

Commento:

In una controversia in materia di distanze legali, la società Alfa agiva contro la società Beta avanti al Tribunale di Verbania chiedendo il rilascio di una porzione di suolo occupata sine titulo e l'arretramento di un manufatto eretto in violazione delle distanze legali. La società convenuta si costituiva resistendo alla domanda e spiegando, in via riconvenzionale, la richiesta di condanna dell'attrice ad arretrare muri, terrazzamenti, terrapieni e parti del proprio edificio realizzate in violazione delle distanze, o in subordine la sua condanna al risarcimento del danno ed al pagamento di una indennità ex art. 2058 c.c.
Veniva autorizzata la chiamata in giudizio di altri comproprietari del fondo della società attrice, prima della quale, su invito del giudice, le parti originarie esperivano il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 2010, che si concludeva con esito negativo.
Si costituivano in giudizio i terzi chiamati, contestando la fondatezza della domanda riconvenzionale spiegata anche nei loro riguardi.
Il Tribunale, dopo aver ricostruito il confine tra i due fondi, condannava la società Beta (esattamente, i soci della società nel frattempo cancellata dal registro delle imprese) al rilascio dell'area occupata ed all'arretramento.
I soci della società Beta appellavano la sentenza avanti alla Corte d'appello di Torino che rigettava il gravame, ritenendo non necessario l'esperimento di un nuovo procedimento di mediazione, per effetto della mancata partecipazione dei terzi chiamati a quella svoltasi, tra le sole parti originarie del giudizio, prima della loro chiamata in causa. Le domande riconvenzionali e risarcitorie erano state respinte per mancanza di prova.
Gli stessi ricorrevano per cassazione sulla base di sei motivi che vengono tutti rigettati salvo uno (avente ad oggetto la liquidazione delle spese). Nel rigettare il primo motivo, viene data continuità al principio contenuto in Cass. Sez. U, Sentenza n. 3452 del 07/02/2024, Rv. 670006 secondo cui “la mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo”. Nel caso di specie la Corte di Appello non aveva ritenuto necessario esperire un ulteriore tentativo di mediazione nei confronti dei terzi chiamati, in relazione ai quali era stata spiegata, dalla società Beta dante causa degli odierni ricorrenti, domanda riconvenzionale di arretramento e risarcimento del danno.
La sentenza impugnata viene cassata con decisione della causa nel merito ed eliminazione della statuizione sulle spese oggetto del sesto motivo.°

Testo integrale:

Integrale
EDILIZIA ED URBANISTICA - DISTANZE LEGALI
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ORILIA Lorenzo - Presidente
Dott. MOCCI Mauro - Consigliere
Dott. PICARO Vincenzo - Consigliere Dott. OLIVA Stefano - Consigliere-Relatore Dott. AMATO Cristina - Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
sul ricorso 4928-2024 proposto da:
Fe.Ma. e Po.Ma., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VI.CO., nello studio dell'avv. BR.BI., che li rappresenta e difende
  • ricorrenti - contro
GA.VA. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. AL.PR.
  • controricorrente -
nonchè contro
Ga.Da., Ca.Al. e Fe.Gi., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BA.TO., nello studio del dott. AL.PL., rappresentati e difesi dall'avv. VI.LA.
  • controricorrenti -
nonchè contro
Ma.An., Ma.Si. e Ma.Cr., rappresentati e difesi dall'avv. GI.GI.
  • controricorrente -
nonchè contro
To.Fa. e Bo.El.
  • intimati -
avverso la sentenza n. 1094/2023, della CORTE DI APPELLO di TORINO, depositata il 29/11/2023; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva;
udito il P.G., nella persona del dott. FULVIO TRONCONE;
uditi gli avv.ti Ma.To., per parte ricorrente, in sostituzione dell'avv. BR.BI.; AL.PR., per il controricorrente GA.VA. Srl; Cl.De., in sostituzione dell'avv. VI.LA., per i controricorrenti Ga.Da., Ca.Al. e Fe.Gi.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 13.7.2016 Ga. Srl evocava in giudizio Bo. Sas di Po.Ma. E C., proprietaria di alcuni fondi confinanti con quello di cui la società attrice era comproprietaria innanzi il Tribunale di Verbania, chiedendo il rilascio di una porzione di suolo occupata sine titulo e l'arretramento del manufatto eretto in violazione delle distanze legali.
Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda e spiegando, in via riconvenzionale, corrispondente richiesta di condanna dell'attrice ad arretrare muri, terrazzamenti, terrapieni e parti del proprio edificio realizzate in violazione delle distanze, o in subordine la sua condanna al risarcimento del danno ed al pagamento di una indennità ex art. 2058 c.c.
Veniva autorizzata, mercè la riconvenzionale suindicata, la chiamata in giudizio degli altri comproprietari del fondo della società attrice, prima della quale, su invito del giudice, le parti originarie esperivano il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 2010, che si concludeva con esito negativo.
Si costituivano in giudizio i terzi chiamati, contestando la fondatezza della domanda riconvenzionale spiegata anche nei loro riguardi.
Nel corso del giudizio di prime cure veniva cancellata dal registro delle imprese la società convenuta e la causa, interrotta, veniva riassunta nei confronti dei soci di detta società, odierni ricorrenti, che si costituivano facendo proprie le difese svolte dalla società cancellata.
Con sentenza n. 335/2021 il Tribunale, dopo aver ricostruito il confine tra i due fondi, condannava gli odierni ricorrenti al rilascio dell'area da essi occupata ed all'arretramento del loro edificio sino al rispetto della distanza di mt. 5 dal confine; rigettava invece tutte le altre domande, principali e riconvenzionale.
Con la sentenza impugnata, n. 1094/2023, la Corte di Appello di Torino rigettava il gravame interposto dagli odierni ricorrenti, confermando la decisione di prime cure. La Corte di Appello ha condiviso la ratio della pronuncia di primo grado, che aveva, nell'ordine:
  1. ritenuto non necessario l'esperimento di un nuovo procedimento di mediazione, per effetto della mancata partecipazione dei terzi chiamati a quella svoltasi, tra le sole parti originarie del giudizio, prima della loro chiamata in causa;
  2. qualificato la domanda di rilascio dell'area occupata dagli odierni ricorrenti come di regolamento dei confini, visto il contenuto sostanziale della pretesa, non applicando il regime della prova previsto per la domanda di rivendicazione, e ritenendo che il limes coincidesse con quello di cui al tipo di frazionamento del 13.5.1992, predisposto dall'originario proprietario dell'intero lotto, in assenza di prove di un accordo per una diversa collocazione del confine;
  3. rigettato la domanda risarcitoria di parte attrice, in assenza di prova del danno;
  4. accolto quella di arretramento del fabbricato degli odierni ricorrenti, avendo accertato la sua collocazione a distanza inferiore a quella legale, pari a metri 5 dal confine tra i fondi;
  5. rigettato la domanda riconvenzionale dell'originaria parte convenuta, in parte per impossibilità di individuarne con certezza l'oggetto, ed in parte perché comunque la distanza di 5 metri dal confine era rispettata.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Fe.Ma. e Po.Ma., già soci della disciolta e cancellata Bo. Sas di Po.Ma. E C., affidandosi a sei motivi.
Resistono con separati controricorsi, rispettivamente: Ga.Da., Ca.Al. e Fe.Gi.; Ga. Srl; Ma.An., Ma.Si. e Ma.Cr.. Sono invece rimasti intimati To.Fa. e Bo.El., già contumaci anche in appello.
In prossimità dell'udienza pubblica, il P.G., nella persona del Sostituto dott. Tr.Fu., ha depositato conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del sesto motivo del ricorso e nel rigetto degli altri, mentre hanno depositato memoria la parte ricorrente ed i controricorrenti GA.VA. Srl, da un
lato, e Ga.Da., Ca.Al.e Fe.Gi., dall'altro lato.
Sono comparsi in udienza pubblica il P.G., nella persona del Sostituto dott. Tr.Fu., che ha insistito nelle proprie conclusioni scritte; l'avv. Ma.To., per parte ricorrente, in sostituzione dell'avv. BR.BI., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; l'avv. AL.PR., per il controricorrente GA.VA. Srl, e l'avv. Cl.De., in sostituzione dell'avv. VI.LA., per i controricorrenti Ga.Da., Ca.Al. e Fe.Gi., le quali hanno entrambe concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe ritenuto necessario esperire un ulteriore tentativo di mediazione nei confronti dei terzi chiamati, in relazione ai quali era stata spiegata, dalla società dante causa degli odierni ricorrenti, domanda riconvenzionale di arretramento e risarcimento del danno.
La censura è infondata.
Va data continuità al principio secondo cui "La mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3452 del 07/02/2024, Rv. 670006). Ne consegue la sufficienza del tentativo di mediazione obbligatorio esperito prima della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure, non essendo previsto l'onere di ripetere l'adempimento in relazione alle domande riconvenzionali.
Con il secondo motivo, la parte ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 345 c.p.c. e 24 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto ritenere ammissibili le produzioni documentali eseguite dagli odierni ricorrenti in seconda istanza, in quanto finalizzate a dimostrare la sussistenza della loro legittimazione processuale e la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti.
Il motivo è infondato.
La Corte di Appello ha evidenziato che gli appellanti, odierni ricorrenti, dopo essersi vista rigettare dal Tribunale, per carenza di prova, la loro eccezione di carenza di legittimazione attiva di Ga. Srl, perché il suolo acquistato da quest'ultima sarebbe stato gravato da usi civici, con conseguente nullità del titolo di acquisto, avevano introdotto in secondo grado nuovi documenti, non depositati in prime cure, adducendo che la loro mancata produzione sarebbe dipesa dal fatto che l'invio telematico del loro atto difensivo era stato suddiviso in più "buste telematiche" dalle quali i
predetti documenti erano stati esclusi per mera svista (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata). La Corte territoriale, al riguardo, ha ravvisato l'assenza di una causa non imputabile per il mancato deposito tempestivo di detta documentazione, indicata come 15, 15B e 15C, essendo onere della parte verificare il contenuto delle varie "buste telematiche" depositate in uno al suo scritto difensivo; evidenziando, altresì, che gli appellanti, odierni ricorrenti, non avevano dedotto, né dimostrato, che il mancato deposito era dipeso da un malfunzionamento del sistema informatico (cfr. pag. 18 della sentenza). Con riferimento invece ad ulteriori documenti, indicati come 41, 42 e 42B, la Corte di Appello ha evidenziato trattarsi di atti rilasciati dal Comune di Varzo,
asseritamente dopo la sentenza del Tribunale, ma in assenza di prova di una precedente richiesta rimasta inevasa (cfr. pag. 18 della sentenza). Trattasi di statuizione coerente con l'insegnamento di questa Corte, secondo cui, nella vigenza del testo dell'art. 345, comma 3, c.p.c., introdotto dall'art. 54 del D. L. n. 83 del 2012, convertito con legge n. 134 del 2012, la parte interessata deve dimostrare l'esistenza di una causa di impossibilità non imputabile, ove richieda di produrre, in seconde cure, documenti non depositati nei termini scansiti dal procedimento di prime cure (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16289 del 12/06/2024, Rv. 671542; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29506 del 24/10/2023, Rv. 669299; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26522 del 09/11/2017, Rv. 646466; Cass. Sez. U, Sentenza n. 10790 del 04/05/2017, Rv. 643939). Per cercare di superare tale ratio, i ricorrenti sostengono che si tratterebbe di documenti ammissibili, perché finalizzati a dimostrare la sussistenza della legittimazione processuale, ma non considerano che essi erano stati prodotti, in appello, a sostegno della fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Ga. Srl per nullità del suo titolo di acquisto, che da loro stessi era stata sollevata. Trattavasi, pertanto, di documentazione tesa a dimostrare la fondatezza di una eccezione di nullità di un atto di acquisto a titolo derivativo, e non a provare -come sostengono oggi i ricorrenti- la sussistenza della legittimazione attiva di Ga. S.r.l, la quale aveva adeguatamente assolto al suo onere probatorio mediante la produzione del suo titolo di provenienza, essendo stata inquadrata l'azione da essa proposta sub specie di regolamento del confine.
Peraltro, la doglianza non si confronta con l'ulteriore ratio della decisione della Corte distrettuale, la quale ha evidenziato che la sentenza del Commissario per gli Usi Civici del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria n. 1/2019 aveva accertato l'inesistenza di diritti di uso civico sui terreni oggetto di causa (cfr. pag. 18 della sentenza).
Con il terzo motivo, viene invece contestata la violazione o falsa applicazione dell'art. 950 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente determinato il confine tra i fondi.
La censura è inammissibile.
La Corte di Appello, condividendo la statuizione del Tribunale, ha ritenuto che, in assenza di prova certa sulla conclusione di un accordo bonario per la collocazione del confine in posizione diversa da quella indicata dal tipo di frazionamento del 1992, a suo tempo redatto dall'originario proprietario dell'intero lotto, valessero le risultanze di quest'ultimo atto. Trattasi di
apprezzamento di merito, che la parte ricorrente attinge contrapponendovi una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa
all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né sussiste alcuna violazione dell'art. 950 c.c., poiché nell'actio finium regundorum la prova del confine è ammessa con ogni mezzo, in presenza di una incertezza sulla sua collocazione, a meno che detta incertezza non sia esclusa, come nella fattispecie, dalla presenza di un tipo di frazionamento unitario, al quale ambedue le parti avevano fatto riferimento mediante il richiamo ai dati catastali in esso contenuti, in considerazione anche del fatto che trattavasi di frazionamento successivo alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 2/1988, che ha introdotto le procedure automatizzate per gli aggiornamenti catastali a tutt'oggi in vigore (cfr. pag. 21 della sentenza impugnata). Gli odierni ricorrenti affermano invece che dagli atti del giudizio di merito sarebbe emersa la dimostrazione di un accordo per un posizionamento alternativo del confine, ma non considerano che detto profilo è stato esaminato, sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello, che concordemente hanno escluso il conseguimento della prova dell'esistenza di un siffatto accordo (cfr. pagg. 22 e ss. della sentenza). Al riguardo, va evidenziato che non è possibile proporre, in sede di legittimità, un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui "L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328 e Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812).
Con il quarto motivo, la parte ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte
distrettuale avrebbe dovuto considerare che il progetto di realizzazione dei due fabbricati ricadeva nell'ambito di un unico piano di lottizzazione, con conseguente possibilità, prevista dal richiamato art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, di derogare alle distanze legali fissate dai regolamenti locali.
La censura è infondata.
La Corte di Appello ha rigettato il motivo di gravame con cui gli odierni ricorrenti avevano proposto la censura di cui alla doglianza qui in esame, osservando che essi avevano prodotto in atti del giudizio di merito soltanto una planimetria indicante l'ubicazione delle opere di urbanizzazione dell'area (doc. 11) e dalla convenzione stipulata con il Comune di Varzo (depositata come doc. 14 dalla difesa di Ga. Srl) non emergeva alcuna deroga alle distanze previste dalle N.T.A. del vigente P.R.G. (cfr. pag. 25 della sentenza impugnata). La censura non si confronta neppure
con tale decisiva statuizione, non avendo i ricorrenti dimostrato di aver offerto la prova, nel corso del giudizio di merito, sull'esistenza di una deroga alle norme generali in tema di distanze, che la Corte distrettuale ha espressamente escluso trovarsi nella convenzione con l'ente locale depositata in atti.
Peraltro, giova osservare che la censura è anche inconferente alla ratio della decisione, poiché la Corte distrettuale, confermando la decisione di prime cure, ha ravvisato la violazione della
distanza dal confine, e non di quella -diversa- tra fabbricati, alla quale si riferisce la disposizione di cui all'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968.
Con il quinto motivo, la parte ricorrente lamenta ancora la violazione o falsa applicazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. e l'omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto rilevare la nullità della citazione originariamente proposta da Ga. Srl per genericità del suo contenuto e dare rilievo alle risultanze della C.T.U., dalle quali invece si sarebbe discostato senza fornire adeguata motivazione.
La censura è inammissibile nella parte in cui contiene la deduzione di un vizio di omesso esame, in presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme. È del pari inammissibile per la parte in cui i ricorrenti lamentano l'inadeguatezza della motivazione resa dalla Corte distrettuale, trattandosi di ipotesi esclusa, ormai dal 2012, dal paradigma dei vizi utilmente denunziabili in sede di legittimità.
Nel resto, la censura non considera che il vizio dedotto avrebbe dovuto essere veicolato, a norma di quanto previsto dall'art. 161 c.p.c., in un motivo di appello, che non risulta esser stato proposto. Peraltro, va anche osservato che la Corte di Appello, conformemente a quanto già ritenuto dal Tribunale, ha inquadrato la domanda di rilascio proposta da Ga. Srl nell'alveo dell'actio finium regundorum, interpretandola sulla base del suo contenuto sostanziale. In tal modo la Corte di Appello ha confermato il giudizio di adeguata specificità dell'istanza di tutela formulata da Ga. Srl, che -del resto- era circoscritta alla domanda di rilascio di un'area oggetto di sconfinamento da parte degli odierni ricorrenti e a quelle di arretramento del fabbricato eretto da questi ultimi, a distanza non regolare dal confine tra i fondi, e di risarcimento del danno (quest'ultima, peraltro, rigettata già in prime cure per difetto della prova del danno). Non vi era quindi alcuna incertezza sul bene della vita del quale l'originaria parte attrice aveva invocato protezione, onde l'eccezione di nullità della citazione introduttiva del giudizio di prime cure è stata a ragione disattesa dalla Corte territoriale.
Con il sesto ed ultimo motivo, il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe liquidato le spese anche in favore di una parte rimasta contumace in seconde cure.
La censura è fondata.
La Corte di Appello ha condannato gli odierni ricorrenti a rifondere le spese del giudizio di seconde cure anche in favore di To.Fa. e Bo.El., rimasti tuttavia contumaci in secondo grado. Ne deriva l'accoglimento della censura in esame. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 384 c.p.c., con eliminazione della condanna alle spese oggetto della doglianza in esame.
In conclusione, vanno rigettati i primi cinque motivi di ricorso, mentre va accolto il sesto. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, in relazione alla censura accolta, con decisione della causa nel merito ed eliminazione della statuizione sulle spese oggetto del sesto motivo.
In ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, e dunque della reciproca soccombenza, è opportuno disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il sesto motivo di ricorso e rigetta gli altri.
Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall'art. 384 c.p.c., elimina la condanna alle spese del giudizio di appello disposta in favore dei contumaci To.Fa.e Bo.El..
Compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 2 ottobre 2025. Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2025.

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Chi è l'autore
Dott.ssa Cristina Scatto Mediatore Dott.ssa Cristina Scatto
Laureata in Scienze della Comunicazione con un ventennio di esperienza in qualità di manager nell'ambito delle vendita e della negoziazione per un azienda leader del trasporto aereo, mediatrice familiare e counselor professionale, ferrata nella gestione dei conflitti e nelle tecniche di comunicazione interpersonale, frutto dell'esperienza acquisita.
In base alla mia esperienza, la mediazione consente in genere di preservare il rapporto tra le parti: spesso lo rinnova e lo rafforza su basi nuov...
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