Commento:
Il Tribunale di Velletri, con sentenza pubblicata nel 2017, dichiarava l’improcedibilità della domanda in una controversia in merito al risarcimento dei danni causati ai propri locali da un allagamento dipeso dalla rete idrica pubblica del comune gestita dalla convenuta.
La decisione era motivata dal mancato esperimento, nel termine di 15 giorni fissato dal giudice alla prima udienza della procedura di negoziazione assistita. La società danneggiata proponeva appello chiedendo, in riforma della decisione, che la propria domanda fosse dichiarata procedibile e, nel merito, accolta.
Si costituiva controparte chiedendo il rigetto dell'impugnazione con riproposizione delle eccezioni di merito proposte nei confronti della domanda attorea e della domanda di garanzia nei confronti della compagnia assicuratrice. La compagnia si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e della domanda di garanzia, riproposte difese ed eccezioni sollevate ni primo grado.
Il primo e il secondo motivo d'impugnazione sono collegati e secondo la Corte meritano
accoglimento.
Nel caso di specie era stata esperita la diversa procedura di mediazione con esito negativo in quanto all'incontro dinanzi al mediatore era comparso solamente la società istante e il mediatore aveva dato atto della mancata comparizione della società chiamata e dichiarato fallito il tentativo di conciliazione per la mancata ingiustificata comparizione della parte chiamata. L'appellante lamenta in primo luogo l'erroneità della decisione in quanto sarebbe irrilevante ai fini della procedibilità della domanda giudiziale l'esperimento di una ADR diversa da quella oggetto dell'invito del giudice.
L'argomento viene ritenuto meritevole d'accoglimento condividendo la Corte d’Appello di Roma il precedente di merito del tribunale di Roma n. 11431/22 (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/la-mediazione-svolta-nelle-ipotesi-in-cui-e-prevista-la-negoziazione-assistita-rende-procedibile-la-domanda-giudiziale-1161.aspx) secondo il quale la mediazione obbligatoria deve ritenersi utilmente effettuata anche nel caso in cui è previsto il diverso procedimento della negoziazione assistita in quanto la mediazione obbligatoria, comportando la presenza di un terzo imparziale quale il mediatore, offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione assistita.
Lo spirito delle norme che sanzionano con l'improcedibilità il mancato esperimento dei diversi procedimenti di ADR non è quello di eliminare i processi uccidendoli in culla con pronunce in rito ma quello di sanzionare con l'improcedibilità solo le azioni nelle quali non sia stato fatto tutto il possibile per evitare il ricorso alla via giudiziaria.
La Corte pertanto dichiara procedibile la domanda proposta dall'appellante e con separata ordinanza provvede per la prosecuzione del giudizio.°
La decisione era motivata dal mancato esperimento, nel termine di 15 giorni fissato dal giudice alla prima udienza della procedura di negoziazione assistita. La società danneggiata proponeva appello chiedendo, in riforma della decisione, che la propria domanda fosse dichiarata procedibile e, nel merito, accolta.
Si costituiva controparte chiedendo il rigetto dell'impugnazione con riproposizione delle eccezioni di merito proposte nei confronti della domanda attorea e della domanda di garanzia nei confronti della compagnia assicuratrice. La compagnia si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e della domanda di garanzia, riproposte difese ed eccezioni sollevate ni primo grado.
Il primo e il secondo motivo d'impugnazione sono collegati e secondo la Corte meritano
accoglimento.
Nel caso di specie era stata esperita la diversa procedura di mediazione con esito negativo in quanto all'incontro dinanzi al mediatore era comparso solamente la società istante e il mediatore aveva dato atto della mancata comparizione della società chiamata e dichiarato fallito il tentativo di conciliazione per la mancata ingiustificata comparizione della parte chiamata. L'appellante lamenta in primo luogo l'erroneità della decisione in quanto sarebbe irrilevante ai fini della procedibilità della domanda giudiziale l'esperimento di una ADR diversa da quella oggetto dell'invito del giudice.
L'argomento viene ritenuto meritevole d'accoglimento condividendo la Corte d’Appello di Roma il precedente di merito del tribunale di Roma n. 11431/22 (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/la-mediazione-svolta-nelle-ipotesi-in-cui-e-prevista-la-negoziazione-assistita-rende-procedibile-la-domanda-giudiziale-1161.aspx) secondo il quale la mediazione obbligatoria deve ritenersi utilmente effettuata anche nel caso in cui è previsto il diverso procedimento della negoziazione assistita in quanto la mediazione obbligatoria, comportando la presenza di un terzo imparziale quale il mediatore, offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione assistita.
Lo spirito delle norme che sanzionano con l'improcedibilità il mancato esperimento dei diversi procedimenti di ADR non è quello di eliminare i processi uccidendoli in culla con pronunce in rito ma quello di sanzionare con l'improcedibilità solo le azioni nelle quali non sia stato fatto tutto il possibile per evitare il ricorso alla via giudiziaria.
La Corte pertanto dichiara procedibile la domanda proposta dall'appellante e con separata ordinanza provvede per la prosecuzione del giudizio.°