Commento:
La mediazione non è un procedimento antagonista al processo bensì un istituto attraverso il quale si realizza una rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti. L'istituto disciplinato dal dlgs 28/2010 punta non solo a consentire alle parti un risparmio in termini di tempo ma anche e, soprattutto, un risparmio economico. Infatti, è insista nel processo la possibilità che la controversia venga sviscerata in diversi gradi di giudizio e, ovviamente, che solo una delle parti possa trarre beneficio dalla pronuncia finale dell'Autorità giudicante. Alla luce di ciò, vista la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall’ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della proposta del Giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà il Tribunale di Napoli ha preferito invitare le parti a procedere con il tentativo di mediazione.
La mediazione non è un procedimento antagonista del processoInvia ad un amico |
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Tribunale di Napoli, ordinanza del 05/02/2019A cura del Mediatore Avv. Lucilla Olivieri da Roma.Letto 2169 dal 15/03/2019 |
Testo integrale:
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione VI
Ordinanza 5 febbraio 2019
Procedimento n. ……/2017 RG
tra CONDOMINIO OMISSIS – NAPOLI
contro S. E.;
Il giudice, dott. Francesco Cislaghi,
letti gli atti, a scioglimento della riserva che precede,
ritenuto che, in relazione alle prove documentali fin qui raccolte ed ai provvedimenti finora emessi dal Tribunale, che le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo;
ammesse le prove documentali e ipotizzata, in caso di mancato accordo, una rigorosa selezione delle ridondanti richieste di prova orali delle parti nonché di ctu in apparenza esplorativa;
ritenuto che l’accordo conciliativo vada valutato adeguatamente in un’ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, di modo che esso potrebbe dirsi vantaggioso per tutte (ed infatti oltre all’aspetto della durata della causa – beninteso, di questa come di ogni altra – che può penalizzare, sia pure in modo diverso, ciascuno dei contendenti, incombe sempre il rischio del risultato ultimo che non è solo la sentenza, ma gli eventuali successivi gradi di giudizio nonché, per chi spetti, in caso di non volontario adempimento, i tempi ed i costi dell’esecuzione coattiva);
ritenuta la reciproca alea processuale (in definitiva l’alternativa all’accordo è che l’esito del giudizio possa, per ciascuna delle parti, essere diverso e peggiore di quello ambito, circostanza questa niente affatto anomala ma insita nella natura stessa della giurisdizione);
rilevato che finora Invero la controversia non ha fatto emergere questioni di diritto complesse, e dubbi tali da richiedere approfondite analisi e difficili interpretazioni dei testi normativi (cfr. art.185 bis come introdotto dall’art.77 del d.l.21.6.2013 n.69 conv.nella l.9.8.2013 n.98);
tenuto conto della natura e del valore della controversia;
ritenuto opportuno dare alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente;
vista la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall’ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della proposta del Giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà;
ritenuto possibile prevedere, anche all’interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato;
precisato che la proposta del Giudice non è disgiunta da una certa dose di equità che ben si attaglia a questa fase;
ritenuto che le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo apportatore di utilità per ognuna di esse;
P.T.M.
AMMETTE le prove documentali delle parti, riservando al prosieguo ogni ulteriore provvedimento;
INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo concedendo termine fino alla data del 30.4.2019, sulla base della seguente proposta ex art. 185 bis cpc: rinunzia al decreto ingiuntivo, pagamento in favore del S. di una somma pari al 70% della somma riconosciuta in fase monitoria oltre a spese di lite pari a recupero degli esborsi ed euro 1928,00 per compensi oltre accessori, con rateazione in 12 mensilità della sorta.
Dalla eventuale infruttuosa scadenza del suddetto termine, decorrerà quello ulteriore di gg.15 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del d.lgs. 28/2010; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto.
Viene infine fissata un’udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo (relativamente alla sola proposta del giudice), anche al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt.91 e 96 III° cpc.
In ogni caso i difensori delle parti sono invitati ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4, co.3° co.decr.lgsl.28/2010; INFORMA le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5, co.2° e che ai sensi dell’art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa.
RINVIA all’udienza del 18.10.2019 h.11,00. Si comunichi
Napoli, 5.2.2019
il giudice