La mediazione non è obbligatoria nelle controversie insorte tra comproprietari di un appartamento per il rimborso di somme versate da uno di loro all’amministratore a titolo di oneri condominiali.

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Emanuela  Palamà

Tribunale di Genova, Sez. III, 27.11.2024, sentenza n. 3093, giudice Roberto Bonino

A cura del Mediatore Avv. Emanuela Palamà da Lecce.
Letto 77 dal 09/03/2025

Commento:

La vicenda ha ad oggetto un decreto ingiuntivo notificato da comproprietario ad altri comproprietari di un appartamento sito in un condominio per il rimorso del 50% dell’importo versato a titolo di spese condominiali ordinarie. I comproprietari con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo chiedevano la revoca dello stesso e che nessuna somma fosse dovuta. Eccepivano inoltre l’improcedibilità della domanda per mancato assolvimento della mediazione (a loro dire obbligatoria) in sede di precisazione delle conclusioni. Il giudice ritiene tale eccezione totalmente infondata.
L’articolo 71 quater delle disposizioni di attuazione del Codice civile dispone che per controversie in materia di condominio si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II del codice e degli articoli da 61 a 72 delle disposizioni per l’attuazione del codice.
La controversia de qua pertanto non rientra nella fattispecie della materia condominiale: il credito oggetto del procedimento monitorio non è un credito maturato dal (...), in violazione delle norme richiamate dall'articolo precedentemente citato, ma un asserito credito per il rimborso di spese condominiali sostenute/pagate da una comproprietaria nei confronti degli altri comproprietari.
Nel merito l’opposizione viene accolta.°
 
Si veda G. Iaria, Non obbligatoria la mediazione nelle liti tra comproprietari per il rimborso di spese condominiali, in Norme&Tributi Plus Condominio, 19 gennaio 2025
 
 

Testo integrale:

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Genova
Terza Sezione Civile
nella persona del giudice Dott. Roberto Bonino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 11867/2023 promossa da:
(...) elettivamente domiciliata in Alessandria, Via (...), presso lo studio dell'Avv.to (...) che la rappresenta e difende;
(...), elettivamente domiciliata in Alessandria, Via (...), presso lo studio dell'Avv.to (...) che la rappresenta e difende;
(...), elettivamente domiciliata in Alessandria, Via (...), presso lo studio dell'Avv.to (...) che la rappresenta e difende;
Attori in opposizione Contro
(...) elettivamente domiciliata in Como, via (...), presso lo studio dell'Avv.to (...), che la rappresenta e difende;
Convenuta opposta
Sulle seguenti conclusioni delle parti: Parte attrice in opposizione: "Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte dagli opponenti nella memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc, sospendere il presente procedimento ex art. 295 cpc nell'attesa della decisione di quello pendente tra le parti attualmente pendente in Cassazione, oggetto dell'impugnazione dell'ordinanza di incompetenza del Tribunale di Genova resa nella causa rg. 3063/2020;
in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nessuna somma di denaro è dovuta dagli opponenti alla sig.ra (...);
con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in distrazione al sottoscritto legale che si dichiara antistatario.
In via istruttoria: parte attrice opponente chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi:
  1. vero che il sig. (...) dal 2019 dimora a Genova, via (...).
A testi i sig.ri: (...).
  1. vero che la sig.ra (...) dal 2020 dimora a Genova, via (...).
A testi i sig.ri: (...).
  1. vero che la sig.ra (...) dal 2020 dimora a Novi Ligure con la propria anziana madre, presso l'abitazione di quest'ultima.
A testi i sig.ri: (...). In caso di ammissione dei capi avversari, chiediamo di essere ammessi alla controprova con i testi indicati nella memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc."
Parte convenuta opposta:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare:
-nell'ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere che la materia oggetto del presente contenzioso rientri fra quelle che richiedono la mediazione obbligatoria, concedere alle parti termine per l'introduzione della stessa. Nel merito, in via principale:
  • confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni esposte in atti, per l'effetto respingere ogni domanda ed eccezione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto,
In via subordinata:
  • nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, accertato e dichiarato che le spese condominiali ordinarie per il periodo di cui in atti sono pari ad Euro 18.685,99=, condannare gli opponenti al pagamento in favore della convenuta opposta dell'importo suddetto, oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In ogni caso: con il favore delle spese di lite del presente giudizio, oltre accessori di legge e spese vive.
In via istruttoria:
si chiede:
  • l'interrogatorio formale dei convenuti e la prova per testi sui capitoli di seguito teorizzati:
  1. Vero che i signori (...) ed utilizzano l'appartamento di Via (...) a Genova dagli anni '80 sino ad oggi?
  2. Vero che lo studio del dr. (...) è sito in Genova alla Via (...) nel Condominio Via (...)?
  3. Vero che la relazione che mi si rammostra (all. 11) è stata da me redatta e che ho assistito personalmente ai fatti ivi descritti e documentati nelle fotografie della relazione?
  4. Vero che la foto n. 1 di cui alla relazione informativa del 6 maggio 2024 (all. 11 p. 2) mostra la porta di ingresso dell'immobile in Via (...) ove vi è lo studio del dr. (...)?
  5. Vero che in data 24/04/2024 la signora (...) è uscita dal portone di Via (...) a Genova, è entrata nella farmacia (...) ed è rientrata nel portone del Condominio di (...) (foto da n. 1 a 4, p. 3-5 relazione all. 11)?
  6. Vero che in data 26/06/2024 alle ore 12:55 ca. il dr. (...) ha ricevuto una persona nel proprio studio di Via (...)?
  7. Vero che in data 27/04/2024 alle ore 11:00 ca. la sig.ra (...) è uscita dal portone di Via (...) ed è entrata nella adiacente farmacia (...) (p. 6-8, foto nn. 1, 2, 3 relazione all. 11)?
  8. Vero che in data 29/04/2024 alle ore 11:18 la signora (...) è uscita dal civico 8 di Via (...) e si è recata nel vicino ufficio postale (p. 9, 10, 11, 12 foto nn. 1, 2, 3, 4 relazione all. 11)?
  9. Vero che in data 30/04/2024 alle ore 12:00 ca. la sig.ra (...) è uscita dal portone del civico n. 8 di Via (...) ed è rientrata a casa in Via (...) alle ore 12:30 ca. (come da fotografie che mi si rammostrano, di cui alle pag. 13, 14, 15, 16della relazione all. 11)?
  1. Vero che le fotografie che mi si rammostrano (all. 10) sono state da me scattate a fine del mese di aprile 2024 nell'immobile di Via (...) a Genova?
  2. Vero che le spese condominiali ordinarie di cui al decreto ingiuntivo opposto si riferiscono alla quota del 50% dei periodi di gestione ordinaria dal 2018 alle prime n. 3 rate del preventivo 2023?
  3. Vero che i prospetti redatti dall'amministratore di Condominio Via (...) si riferiscono alle spese condominiali ordinarie di competenza del conduttore/detentore dell'immobile di Via (...) per i periodi di gestione dal 2018 al 2022 (All. 9)?
  4. Vero che le spese condominiali ordinarie di cui al decreto ingiuntivo opposto pari a complessivi euro 18.685,99= si riferiscono alla quota del 50% delle spese di competenza del detentore/conduttore dell'immobile, di cui ai prospetti redatti dall'amministratore di condominio (All. 9) oltre alla quota del 50% delle prime n. 3 rate delle spese condominiali ordinarie del preventivo di gestione 2022/2023 (doc. 7 fasc. monitorio)?
  5. Vero che la signora (...) ha versato al Condominio la quota del 50% delle spese condominiali ordinarie delle gestioni dal 2018 al prime n. 3 rate del preventivo 2023 (All. A fasc. monitorio doc. 8)?
  6. Vero che l'ingiunzione fatta dal Condominio alla signora (...) per le spese condominiali ordinarie 2020/2021 e preventivo 2021/2022 (all. A fasc. monitorio doc. 3a) comprendeva anche i conguagli delle spese condominiali ordinarie per le annualità precedenti fino al 2018?
  7. Vero che l'importo di euro 15.640,78= versato con bonifico del 13/02/2023 dalla sig.ra (...) al Condominio (All. A fasc. monitorio doc. 8) contiene il saldo, al netto di quanto riscosso coattivamente dal Condominio per Euro 7.297,53= (all. A fasc. monitorio doc. 6), della quota del 50% delle spese condominiali ordinarie arretrate dal 2018 alla rata n. 3 preventivo 2022/2023 pari ad Euro 11.669,49=?
  8. Vero che la sig.ra (...) ha versato al Condominio Via (...) per la quota del 50% delle spese condominiali ordinarie dalla gestione 2018 alle prime n. 3 rate della gestione 2023 la somma complessiva di euro 18.967,02= (all. A fasc. monitorio doc. 6 e doc. 8)?
Si indicano a testi:
  • Dr. (...) Via (...), Genova - sui capitoli: 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
  • (...), Via (...), Genova - sui capitoli 1,2
  • Avv. (...), Piazza (...), Genova - sui capitoli 14, 15, 16, 17
  • (...) Via (...), Villa Guardia (CO) - sui capitoli 3,4,5,6,7,8, 9, 10
  • (...), Via (...), Villa Guardia (CO) - sui capitoli 3,4,5,6,7,8, 9, 10
Ci si oppone alle eventuali richieste istruttorie di controparte e nella denegata ipotesi fossero ammesse si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati.
  • che il Giudice, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., voglia ordinare ai convenuti l'esibizione delle bollette relative alla fornitura dell'energia elettrica e gas dell'appartamento di Via (...) int. 8 a Genova per il periodo dal 2018 ad oggi."
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato (...) hanno convenuto in giudizio (...) chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 2973/2023 e che venga dichiarato che nessuna somma di denaro è dovuta a (...).
Si è costituita in giudizio (...), la quale ha chiesto la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e la conferma di tale provvedimento. In via subordinata, ha chiesto che sia accertato e dichiarato che le spese condominiali ordinarie per il periodo di cui in atti sono pari ad Euro 18.685,99 e che gli opponenti siano condannati al pagamento in suo favore dell'importo suddetto, oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
All'udienza del 30 maggio 2024 si è svolto il libero interrogatorio dell'avv. (...), in qualità di procuratrice speciale di (...), la quale ha dichiarato che la convenuta opposta non dispone delle chiavi dell'immobile e non le ha mai avute, in quanto l'immobile è sempre stato nella detenzione della famiglia di (...), che ne aveva l'usufrutto.
Il Giudice ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'articolo 185 bis cpc ed ha rinviato la causa all'udienza del 04 luglio 2024 per consentire ai difensori ed alle parti di valutare la proposta conciliativa formulata.
In tale udienza, il Giudice ha rigettato l'istanza formulata ai sensi dell'articolo 295 cpc, ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2973/2023, nonché le prove per interpello e testi dedotte dalle parti e ha rinviato la causa all'udienza de l 21 novembre 2024 per la rimessione della causa in decisione.
Le parti hanno precisato le conclusioni nei termini indicati in epigrafe e depositato le difese finali: all'esito dell'udienza c.d. cartolare scritta del 21/11/2024 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
In via preliminare, occorre pronunciarsi sull'eccezione relativa al mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria formulata dalla convenuta opposta in sede di precisazione delle conclusioni. Tale eccezione risulta totalmente infondata per le seguenti ragioni.
L'articolo 5 bis del D.Lgs. 28 del 2010 prevede che, quando l'azione di cui all'articolo 5 comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, sia onere della parte che ha depositato il ricorso per ingiunzione presentare la domanda di mediazione.
Il primo comma dell'articolo 5 del D.Lgs. 28 del 2010 stabilisce che la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, nel caso in cui un soggetto intenda esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia nelle materie in elenco, tra le quali è annoverata quella condominiale. L'articolo 71-quater delle disposizioni di attuazioni del Codice civile stabilisce che per controversie in condominiale si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II del codice e degli articoli da 61 a 72 delle disposizioni per l'attuazione del codice.
La presente controversia non rientra quindi nella materia condominiale, dal momento che il credito oggetto del procedimento monitorio non è un credito maturato dal (...), in violazione delle norme richiamate dall'articolo precedentemente citato, ma un asserito credito per il rimborso di spese condominiali sostenute/pagate da una comproprietaria nei confronti degli altri comproprietari.
Per quanto attiene, inoltre, alla reiterazione delle istanze istruttorie formulate dalle parti si richiama il contenuto dell'ordinanza dell'08 luglio 2024.
Passando all'esame del merito, occorre riepilogare brevemente i fatti e verificare la fondatezza dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
(...) ha instaurato il procedimento monitorio r.g. 10228/2023 chiedendo agli opponenti il rimborso delle spese condominiali dalla stessa versate al Condominio per la sua quota del 50%. L'odierna convenuta opposta, infatti, sostiene di avere diritto al rimborso di tali oneri, in ragione dell'esclusivo godimento da parte dei sig.ri (...) dell'unità abitativa sita in Genova, via (...) int. 8.
Tale prospettazione è infondata per le seguenti ragioni.
Come è stato correttamente rilevato dagli attori in opposizione, mancano i presupposti a sostegno della richiesta di rimborso.
In primo luogo, si osserva come la convenuta opposta non abbia dimostrato l'esistenza di alcun titolo negoziale/contrattuale a fondamento del godimento dell'immobile da parte degli attori i quali sono soltanto dei comproprietari/compossessori ovvero una parente dei comproprietari/compossessori.
Non risulta, infatti, prodotto alcun contratto di locazione o comodato, in forza del quale gli opponenti sarebbero obbligati al pagamento delle spese di ordinaria amministrazione delle parti comuni condominiali anche per la quota del 50% richiesta dal Condominio alla convenuta opposta. Viceversa, dall'esame dei riparti consuntivi prodotti (cfr. produzioni n. 2 e 7 fascicolo monitorio) e sulla base dei quali è stato emesso il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione,
emerge che solamente (...) sono proprietari e, quindi, compossessori dell'immobile sito in via (...) interno 8.
Gli stessi, pertanto, sono solidalmente obbligati al versamento delle spese condominiali in forza del loro diritto di proprietà, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 1123 c.c., secondo cui le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune devono essere sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
In secondo luogo, si osserva come la convenuta opposta, nel richiedere il rimborso delle somme oggetto del decreto ingiuntivo n. 2973/2023, abbia contravvenuto al disposto di cui all'articolo 1299 c.c. Tale articolo, infatti, consente al condebitore che ha pagato l'intero debito di ripetere dagli altri coobbligati soltanto la parte di ciascuno di essi e trova applicazione nei rapporti tra i comproprietari di un'unità immobiliare sita in un condominio.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione Civile n. 21907/2011 e Cassazione Civile n. 27989/2022), infatti, ha precisato che i comproprietari di un'unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido nei confronti di tale ente al pagamento degli oneri condominiali, in quanto i comunisti stessi rappresentano un insieme, in virtù del principio dettato dall'articolo 1294 c.c. Nel caso di specie, dalle produzioni del fascicolo monitorio risulta che (...) non abbia estinto l'intero debito imputabile all'appartamento di via (...) interno 8, ma si sia limitata al versamento della propria quota di oneri condominiali, corrispondente alla quota del 50% del totale. Tale dato è dimostrato oltre che dai riparti consuntivi prodotti (cfr. produzioni n. 2 e 7 fascicolo monitorio) anche dai distinti decreti ingiuntivi emessi su richiesta del (...) nei confronti delle odierne parti in causa per la quota del 50% ciascuno (cfr. produzioni 3a e 4 fascicolo monitorio).
Per tali ragioni, la convenuta opposta non può pretendere il rimborso delle somme dalla stessa versate al Condominio di via (...) relative all'interno 8 atteso che gli attori opponenti non sono conduttori o comodatari del bene immobile ma solo compossessori e pertanto non esiste alcun titolo negoziale o legale ex art. 1173 c.c. a fondamento del vantato diritto di credito azionato in giudizio e della corrispondente asserita obbligazione degli attori. Il decreto ingiuntivo opposto deve pertanto essere revocato.
Deve essere infine evidenziato da ultimo che la comproprietaria potrà, in mera astratta ipotesi e se ritenuto, chiedere nel giudizio di divisione del bene comune il pagamento di un'eventuale indennità per l'asserito godimento esclusivo del bene immobile da parte degli altri comproprietari. Le spese di lite
Le spese di lite in ragione dell'accoglimento dell'opposizione seguono la soccombenza di parte convenuta opposta e vengono liquidate in conformità ai criteri di cui al D.M. 147/2022, nei valori medi per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 e così, come di seguito: Euro 919,00 per la fase di studio; Euro 777,00 per la fase introduttiva; Euro 1.680,00 per la fase di trattazione ed Euro 1.701,00 per la fase decisionale e così in totale: Euro 5.077,00 per compensi oltre IVA, esborsi ed oneri di legge, con distrazione in favore del difensore degli attori opponenti che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
  • in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2973/2023, per le motivazioni di cui in narrativa;
  • condanna la convenuta opposta (...) al rimborso delle spese di lite in favore degli attori opponenti liquidate in Euro 324,56 per esborsi ed Euro 5.077,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa ed iva di legge, con distrazione in favore dell'avvocato Massimo Grattarola dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Genova il 25 novembre 2024.
 

aa
Chi è l'autore
Avv. Emanuela  Palamà Mediatore Avv. Emanuela Palamà
Credo fortemente nella mediazione quale strumento per la gestione costruttiva dei conflitti in ogni ambito del vivere civile e, dunque, con funzione compositiva e negoziale delle liti.

Ritengo che la mediazione sia una grande opportunità, offerta alle parti in lite, di ascoltarsi reciprocamente e trovare da sè soluzioni tendenzialmente soddisfacenti i bisogni di tutte, in una logica reciprocamente vincente.

Laureata in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università del Salento, diplomat...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia