La mediazione esperita dopo il termine di 15 gg concesso dal Giudice, ma entro l’udienza di rinvio rende comunque procedibile la domanda giudiziale.

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Nicola Aldo  Solimena

Tribunale di Ravenna, 07.11.2023, sentenza n. 806, Giudice Estensore Dott. Fabrizio Valloni

A cura del Mediatore Avv. Nicola Aldo Solimena da Genova.
Letto 284 dal 04/09/2024

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di contratti bancari e finanziari.
Il Giudice rilevava l’obbligatorietà della mediazione in materia di contratti bancari e finanziari e concedeva alle parti un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010.

La mediazione non veniva, però, attivata.

In merito, il Tribunale ha così statuito:
  • Nel caso in esame, la mediazione è obbligatoria ante causam;
  • Se la domanda giudiziale non è preceduta dal procedimento di mediazione, il Giudice è legalmente autorizzato a concedere alle parti un termine massimo di 15 giorni per provvedervi; in tal modo, la parte onerata può sanare il vizio di improcedibilità della domanda giudiziale;
  • Anche se la mediazione non viene avviata nel termine di 15 giorni, la condizione di procedibilità nelle materie soggette a mediazione obbligatoria ope iudicis si realizza comunque se viene esperita entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice;
  • Il termine di 15 giorni concesso dal Giudice non è, quindi, perentorio;
  • Purtroppo, parte attrice, onerata di introdurre il procedimento di mediazione, non ha prodotto alcunchè al riguardo e per tale ragione il procedimento giudiziale è improcedibile. *

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ravenna
SEZIONE CIVILE
 
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni , in composizione monocratica, Visti gli atti, lette in particolare le note conclusionali depositate da parte convenuta in data 27.10.2023; decorso il termine per il deposito delle note sostitutive dell'udienza del 2.11.2023 fissata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. tenutasi nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 707/2022 promossa da:
C. ATTRICE
contro
B.XX -CONVENUTA
 
avente ad oggetto: Contratto di Mutuo
 
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
 
Per parte attrice, come da atto di citazione: "Voglia il Tribunale Adito, respinta ogni contraria richiesta, accertare come sopra meglio specificato l'eccessiva erogazione del mutuo Fondiario rispetto al prezzo di acquisto dell'immobile, deliberare la sospensione del mutuo e in sub ordine la NULLITA' del Mutuo Fondiario".
Per parte convenuta, come da foglio depositato telematicamente in data 27.10.2023: "Piaccia all'Ill. mo Giudice Unico del Tribunale di Ravenna disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione così giudicare Preliminarmente - accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010; nel merito - respingere la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto. in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di invalidità del contratto di mutuo fondiario di cui è causa - accertare e dichiarare che il contratto di cui è causa è inquadrabile nello schema negoziale del mutuo ordinario ipotecario; -disporre ex art. 1424 c.c. la conversione del contratto in un finanziamento avente integrale natura di mutuo ipotecario. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio"
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
 
In via preliminare, si osserva che l'udienza del 2.11.2023 per la discussione della causa è stata sostituita dal deposito di note scritte - come da provvedimento emesso da questo ufficio - ai sensi del disposto dell'art. 127 ter c.p.c.. Si ritiene che l'introduzione della citata disposizione (A opera dell'art. 3, comma 10, lett. b), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 dello stesso D.Lgs., è entrata in vigore dal 1 gennaio 2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili pendenti) consenta di derogare alla previsione di cui all'art. 281 sexies c.p.c. in merito alla necessità dell'udienza di discussione orale e alle modalità di pronuncia e redazione della sentenza (come ritenuto dalla S.C. in una recente pronuncia, emessa con riguardo alla previsione di cui all'art. 83 co. 7 lett. h, D.L. 18/2020, conv, nella L. 27/2020, avente il medesimo contenuto precettivo del citato art. 127 ter c.p.c. e contemplante i medesimi presupposti applicativi: "udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti": cfr. Cass. civ. Sez. Lavoro, Sent. 05/10/2022, n. 35109) e legittimi pertanto la pronuncia della sentenza senza necessità di ulteriori incombenti. 
1. Con atto di citazione del 15.3.2022, ritualmente notificato, la sig. ra F.XXX C.XXXX agiva nei confronti di BANCA P---  lamentando la nullità del mutuo fondiario stipulato in data 8.2.2008 per Notaio G.X per la somma di euro 260.000, 00 euro con iscrizione di ipoteca il 22.8.2008 ai nn. 937/4442 a favore di B.XX  per superamento della soglia di finanziabilità dell'80 per cento. Chiedeva pertanto di accertare la eccessiva erogazione del mutuo fondiario rispetto al prezzo di acquisto dell immobile, deliberare la sospensione del mutuo e in subordine la nullità del mutuo fondiario.
In data 25.11.2022 si costituiva in giudizio B.XXXXXXX S.X contestando tutto quanto ex adverso argomentato e dedotto e chiedendo, in via preliminare, di accertare l'improcedibilità della domanda giudiziale per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e , nel merito, il rigetto delle domande avversarie ed, in estremo subordine, di accertare e dichiarare che il contratto stipulato rientra nello schema negoziale del mutuo ordinario ipotecario e disporre ex art. 1424 c.c. la conversione del contratto in finanziamento avente integrale natura di mutuo ipotecario. A. udienza del 15.12.2022, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., veniva concesso alle parti un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010, rilevata la sua obbligatorietà in materia di contratti bancari e finanziari.
All'udienza del 18.5.2023, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., rilevata la mancata attivazione della procedura obbligatoria di mediazione, la causa veniva rinviata al 2.11.2023 -tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. - per la precisazione delle conclusioni con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt. 8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 veniva assegnata la causa allo scrivente giudice.
2. Devesi rilevare innanzitutto il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 a pena di improcedibilità dell'azione, fra le altre, anche in materia di contratti bancari e finanziari. 
L'art. 5, co. 1-bis, del l. lgs n. 28/2010 prevede che "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale".
La mediazione in esame è quella obbligatoria ante causam, nel senso che il tentativo dev'essere esperito già prima del giudizio, costituendo una condizione dell'azione. Qualora la domanda giudiziale non sia preceduta dal predetto procedimento, la stessa norma autorizza il giudice a concedere alle parti un termine di massimo 15 giorni per provvedervi. La parte onerata può pertanto sanare il vizio di improcedibilità della domanda proposta, con la conseguenza che, se non vi provvede, la domanda giudiziale resta improcedibile.
Quanto al termine per dare avvio alla mediazione, la Suprema Corte ha precisato che: "Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione" (Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 20/10/2021) 14-12-2021, n. 40035).
Con riferimento al caso di specie, alla prima udienza del 15.12.2022 parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità dell'opposizione per omessa presentazione della domanda di mediazione obbligatoria, il giudice assegnava termine di 15 giorni per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria e rinviava all'udienza del 10.5.2023.
All'udienza di rinvio del 10.5.2023, parte attrice, onerata di introdurre il procedimento di mediazione, nulla ha prodotto sul punto; parte convenuta ha eccepito il difetto di condizione di procedibilità derivato dall'omesso avvio del procedimento di mediazione. Successivamente nulla è stato prodotto al riguardo.
Ne segue pertanto che, in difetto della prova circa l'avvenuto avvio dell'esperimento del tentativo di mediazione, il presente procedimento deve essere dichiarato improcedibile, con il conseguente assorbimento di tutte le altre questioni. 
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 co. 1 c.p.c. e sono poste dunque a carico di parte attrice in quanto "ai fini del regolamento delle spese del giudizio la parte soccombente va identificata, in base al principio della causalità, in quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa accertata come infondata, ha dato causa al processo. Tale accertamento va compiuto dal giudice di merito nell'ambito di una valutazione globale ed unitaria rapportata al risultato finale della Lite e non alle singole questioni trattate (Cassazione civile sez. II, 06/04/2023, n. 9457).
Le spese legali sono quantificate ai sensi del D.M. 55/2014 e vengono liquidate in dispositivo, considerate svolte tutte le fasi di giudizio ad eccezione della fase istruttoria nella quale non sono state espletate prove orali né dimesse memorie istruttorie, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi per discostarsi dai valori medi se non per la fase della decisione che deve essere liquidata ai minimi, attesa la particolare natura della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1) dichiara improcedibile il presente procedimento;
2) Condanna F.XXX C.XXXX a rifondere a B.X S.X, in persona del legale pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 6.307 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge (se dovute).

Così deciso in Ravenna, il 4.11.2023.

Il Giudice dott. Fabrizio Valloni

Sentenza n. 806/2023 pubbl. il 07/11/2023

aa
Chi è l'autore
Avv. Nicola Aldo  Solimena Mediatore Avv. Nicola Aldo Solimena
Sono iscritto all'albo degli Avvocati del Foro di Genova dal 2008 e svolgo l'attività sia giudiziale che stragiudiziale in ambito civilistico con particolare riferimento alla responsabilità civile, professionale e medica, all'infortunistica, alla materia contrattuale ed alla materia immobiliare (amministrazioni patrimoniali e condominiali) oltre all'attività diretta al recupero crediti.

Ho deciso di intraprendere questo percorso come mediatore perché credo che la mediazione sia uno strumento ...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia