Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, visto il decreto di sostituzione dell'udienza dell'8/06/2023 con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note autorizzate depositate dall'avv. - nell'interesse di - dall'avv. - nell'interesse di - e dagli avv.ti - nell'interesse di - s.r.l.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA ---- OPPONENTI
CONTRO
- S.r.l., - OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/06/2023.
Con atto di citazione notificato in data 08/09/2020, - proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 126/2020, emesso dal Tribunale di ### in data 26/03/2020 e notificato in data 01/07/2020, con il quale era stato lei ingiunto, nella qualità di coobbligata in solido con - di pagare in favore di -s.r.l., quale cessionaria del credito vantato da ### la somma di € 33.517,79 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di rimborso del finanziamento n. 47519177, stipulato da - in data 11/02/2013, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. A sostegno dell'opposizione, --- in primo luogo, eccepiva la non conformità all'originale della copia del contratto di finanziamento posto a fondamento del decreto ingiuntivo, la nullità del contratto per difetto di forma scritta e l'applicazione di interessi usurari. Eccepiva, inoltre, la nullità della garanzia prestata in quanto contenente clausole identiche allo schema contrattuale predisposto dall'ABI in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali. Chiedeva, pertanto, “in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. 47519177 per le ragioni infra spiegate e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto; in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità della fideiussione per la ragioni infra spiegate e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto”, con vittoria di spese e compensi del giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25/01/2021, si costituiva --- s.r.l. la quale, nel contestare tutto quanto dedotto ed eccepito dall'opponente, in via preliminare, evidenziava che a seguito di cessione dei crediti finalizzata alla cartolarizzazione, la società cessionaria, era “divenuta mera titolare di un diritto di credito vantato nei confronti dell'odierno debitore, peraltro, senza alcun accollo degli eventuali debiti dipendenti dall'esercizio del relativo diritto”. Eccepiva, pertanto, il proprio difetto di legittimazione passiva per “il pagamento di presunte somme indebitamente versate ad altro soggetto giuridico, nonché il risarcimento di presunti danni subiti a seguito dell'asserita condotta illegittima posta in essere dall'originaria controparte negoziale che ha gestito il rapporto”. Nel merito, deduceva la genericità del disconoscimento e delle ulteriori contestazioni formulate dall'opponente in ordine alla validità delle condizioni contrattuali applicate, facendo rilevare che il tasso di interesse passivo era stato espressamente pattuito in contratto e che non ricorreva la dedotta usurarietà dei tassi. Quanto all'eccezione di nullità della fideiussione rappresentava, infine, che “nel caso di specie non vi è alcuna fideiussione, atteso che la signora ### sotto scriveva il contratto quale coobbligata, ovvero debitrice solidale che è tenuta ad adempiere l'obbligazione in solido con il sig. --- come si evince chiaramente dalle condizioni contrattuali, art. 2 (cfr. doc. 4)”. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/06/2023 Chiedeva, pertanto, rigettarsi l'opposizione previa riunione del giudizio a quello iscritto al n. 1019/2020 R.G. avente ad oggetto l'opposizione proposta avverso il medesimo decreto ingiuntivo da -- Quest'ultimo con atto di citazione notificato in data 07/09/2020, proponeva, difatti, opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, eccependo unicamente l'erroneità dell'importo ingiunto in quanto non decurtato delle somme già corrisposte da parte dell'opponente. Chiedeva, pertanto, “--- e dichiarare che in ogni caso la somma ingiunta è errata e che la somma eventualmente dovuta è di gran lunga inferiore a quella ingiunta”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25/01/2021, si costituiva nel giudizio n. 1019/2020 R.G. la ---s.r.l, la quale, tra l'altro, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, quarto comma, c.p.c. “in quanto dal contenuto del tutto indeterminato e generico e raffigurante una evidente incertezza circa gli addebiti che oggi parte attrice muove alla --- S.r.l.”. Nel merito, evidenziava l'assenza di puntuali contestazioni in ordine al credito fatto valere, costituendo piuttosto l'atto di opposizione “un vero e proprio riconoscimento di debito da parte dell'opponente, con tutte le conseguenze sul piano probatorio indicate dall'art. 1988 C.c.”. Instava, pertanto, per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di giudizio, previa riunione del giudizio a quello iscritto al n. 1001/2020 R.G., avente ad oggetto l'opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo proposta da ---
Effettuati gli adempimenti ex art. 274 c.p.c., all'udienza dell'01/07/2021, veniva disposta la riunione al presente giudizio, di quello iscritto al n. 1019/2020 R.G..
Veniva, inoltre, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e fissato a parte opposta il termine di giorni 15 per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria. In seno alle note scritte del 10/06/2022 --- chiedeva dichiararsi “l'inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo e per l'effetto di provvedere alla revoca dello stesso” per mancato esperimento del tentativo di mediazione. Con note del 10/06/2022 --- evidenziava di aver avviato il procedimento di mediazione solo nei confronti del --- e non anche di -- in quanto nulla era stato eccepito da quest'ultima in seno alle note di prima udienza depositate in data 29/01/2021. Le parti con note ex art. 127 c.p.c. insistevano nei propri scritti difensivi e, in particolare, --- chiedevano dichiararsi l'improcedibilità della domanda.
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L'opposizione proposta da -- è infondata e va rigettata. Il decreto ingiuntivo va, invece, revocato nei confronti di --- Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/06/2023 Va premesso che l'odierna controversia, attenendo all'esecuzione di un contratto bancario, rientra tra quelle per cui la legge prevede l'esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda e che, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. a), d.lgs. 28/2010, la verifica in ordine all'integrazione della predetta condizione di procedibilità, ovvero l'assegnazione alle parti del termine per provvedervi, come previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo, non si applica sino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
La giurisprudenza nel tempo ha assunto posizioni contrastanti circa l'individuazione del soggetto tenuto ad avviare il procedimento di mediazione nell'ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e, quindi, destinato a subire le conseguenze della mancata verificazione della condizione di procedibilità. Il contrasto interpretativo è stato risolto dalle Corte della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19596 del 18/9/2020, con cui è stato affermato il seguente principio di diritto: “--- controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Le conclusioni della Corte appena riportate, cui si intende aderire, muovono dalla considerazione che nel giudizio di opposizione è parte opposta ad assumere la veste sostanziale di attore, per cui, ponendo il d.lgs. 28/2010 in capo a “chi intende esercitare in giudizio un'azione” l'onere di avviare il procedimento di mediazione, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo la parte onerata non può che essere il creditore opposto che mediante la proposizione del ricorso monitorio ha esercitato l'azione giudiziale.
Nella fattispecie, dunque, era onere della --- s.r.l. avviare il procedimento di mediazione, come, peraltro, espressamente disposto in seno all'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo dell'1/7/2021 (dopo la riunione dei procedimenti), e ciò sia nei confronti del debitore principale, --- sia nei confronti della coobbligata, -- a nulla rilevando la circostanza che solo il --- avesse eccepito in prima udienza il mancato esperimento del procedimento di mediazione, dovendo la condizione di procedibilità essere integrata anche nei confronti della --- Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/06/2023 Il mancato esperimento del procedimento di mediazione non è, infatti, oggetto di una eccezione in senso stretto riservata alle parti, ma è rilevabile anche d'ufficio dal giudice sino alla pronuncia sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione. Pertanto, ancorché solo -- abbia eccepito il mancato esperimento della mediazione, l'invito a procedere all'avvio del procedimento disposto in seno all'ordinanza dell'1/7/2021 imponeva all'opposta di integrare la condizione di procedibilità nei confronti di entrambi gli opponenti. Tuttavia, è stato documentato in atti l'espletamento del procedimento di mediazione nei soli confronti di-- e non anche di -- (cfr. pag. 1 del verbale di mediazione depositato dall'opposta in data 10/6/2022). Per l'effetto, il presente giudizio va dichiarato improcedibile nei confronti di --- per mancata integrazione della condizione di procedibilità prevista dagli artt. 5, commi 1 bis e 4, lett. a), d.lgs. 28/2010, con conseguente revoca in parte qua del decreto ingiuntivo opposto.
L'eccezione di improcedibilità avanzata da --- è invece infondata in quanto la condizione di procedibilità è stata integrata nei suoi confronti. Ciò posto, l'opposizione da esso proposta va rigettata in quanto del tutto generica. Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta uno sviluppo della fase monitoria e richiede al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di esso non è affatto limitato ad un controllo di validità o meno del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso (Cassazione civile sez. I, 22/05/2008, n.13085). Ne deriva, pertanto, che, l'accertamento oggetto della presente sede processuale attiene alla sussistenza del credito azionato alla luce della documentazione allegata ricorso monitorio e eventualmente di quella integrata nel corso dell'istruzione, nonché delle eccezioni e difese del debitore. A ciò, per un verso, consegue l'irrilevanza delle doglianze circa la idoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a costituire prova rilevante agli effetti degli artt. 633 e ss. e, per l'altro, la necessità di vagliare le prove offerte da parte opposta - attrice in senso sostanziale - a fondamento della propria pretesa e delle controdeduzioni dell'opponente - convenuta in senso sostanziale - circa eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Tanto premesso, la società opposta ha fondato la propria pretesa creditoria sul contratto n. 47519177 avente ad oggetto la concessione a ---di un finanziamento di € 15.000,00 con assunzione da parte dello stesso e di --- quale coobbligata, dell'obbligo di restituire l'importo finanziato in 96 rate da € 287,00 ciascuna. Ha a tal fine prodotto, oltre al contratto di finanziamento Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/06/2023 sottoscritto dagli opponenti, anche l'estratto conto con la lista completa dei movimenti relativi al finanziamento, dal quale risultano le rate pagate e quelle insolute. Parte opponente, su cui incombeva l'onere di allegare compiutamente i fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa del creditore, secondo gli ordinari principi in tema di riparto degli oneri probatori, non ha contestato di aver stipulato il predetto contratto di finanziamento, di aver ricevuto la somma finanziata, né di essere inadempiente rispetto all'obbligazione di restituzione del capitale e dei relativi interessi. L'unico motivo di opposizione formulato si sostanzia in una eccezione di inadempimento che, tuttavia, oltre a risultare generica già in punto di allegazione, non essendo nemmeno stato specificato l'importo già versato da decurtare da quello richiesto, è rimasta non provata.
L'opponente infatti non ha documentato di aver effettuato pagamenti ulteriori rispetto a quelli già tenuti in considerazione dall'opposta. Per quanto esposto, l'opposizione proposta da ---va rigettata con conseguente dichiarazione di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 126/2020, emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 26/03/2020, solo nei suoi confronti. L'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità della domanda determina l'integrale soccombenza di --- s.r.l. nei confronti di --- e la condanna della prima al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornati al D.M. 147/2022), tenendo conto del valore del giudizio e delle fasi espletate (valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale).
Le spese del giudizio seguono, invece, la soccombenza di --- nei confronti dell'opposta e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornati al D.M. 147/2022), tenendo conto del valore del giudizio e delle fasi espletate (valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale).
Va disposta, altresì, la condanna di -- ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore dell'opposta di una somma determinata in via equitativa in misura pari alla metà dell'importo liquidato a titolo di spese legali, in quanto nella condotta processuale dello stesso è ravvisabile se non la mala fede, quantomeno la colpa grave consistente nell'aver avversato la pretesa creditoria della controparte con difese generiche di cui la parte non ha nemmeno tentato di fornire la prova.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 1001/2020 e n. 1019/2020 R.G., così statuisce:
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/06/2023
- DICHIARA improcedibile la domanda proposta dalla --- s.r.l. nei confronti di -e per l'effetto -- nei confronti di quest'ultima, il decreto ingiuntivo n. 126/2020 emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 26/03/2020; - --- s.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore ---che vengono quantificate in € 2.906,00, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
- RIGETTA l'opposizione proposta da –
- DICHIARA definitivamente esecutivo nei confronti di --- il decreto ingiuntivo n. 126/2020 emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 26/03/2020;
- condanna - al pagamento delle spese processuali in favore - s.r.l., che vengono quantificate in € 2.906,00, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e c.p.a. come per legge; - -- ex art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento in favore della -- di € 1.453,00, già all'attualità.
Così deciso in Caltagirone il 28/6/2023
IL GIUDICE Dott.ssa Criscione
a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/06/2023