Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia condominiale, avente ad oggetto la domanda di scioglimento dell’attuale condominio in due distinti condomini autonomi.
La parte convenuta eccepisce l’improcedibilità dell’azione giudiziaria per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, derivante dalla propria mancata partecipazione effettiva alla mediazione per cause alla medesima non imputabili.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
La parte convenuta eccepisce l’improcedibilità dell’azione giudiziaria per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, derivante dalla propria mancata partecipazione effettiva alla mediazione per cause alla medesima non imputabili.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- la parte convenuta riferisce di non essere stata messa nelle condizioni di partecipare effettivamente al procedimento di mediazione in quanto il precedente amministratore condominiale non aveva riconsegnato al nuovo amministratore la documentazione condominiale;
- la condotta di un soggetto terzo (ovvero il precedente amministratore condominiale) non può essere imputabile alla parte attrice e non può rendere inefficace la condizione di procedibilità che, invece, risulta essere stata assolta;
- l’eccezione formulata è, comunque, generica in quanto non vengono specificate la natura e il contenuto della documentazione che la parte convenuta non avrebbe avuto modo di consultare prima di partecipare al procedimento di mediazione;
- l’asserita partecipazione fittizia alla mediazione non è verificabile.
Per tali ragioni, il Tribunale ha rigettato l’eccezione d’improcedibilità della domanda giudiziale. *