Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8705/2016 promossa da:
P.XXX F.XXX, N.XXX S.X, ATTORI
contro
R.XXXXX L.XX , N.XXXX L.XXXXXX - CONVENUTI
"Oggetto: servitù di passaggio pedonale - artt. 1027 e ss. c.c.”.
Conclusioni: Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 3 marzo 2022 celebratasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. h) d.l. 28/2020 e s.m.i., in combinato disposto con l'art. 221 co. 4 d.l. 34/2020 e s.m.i..
Tali conclusioni sono qui richiamate e da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
Si evidenzia, ad ogni buon conto, che la causa, seppur di risalente iscrizione, è stata assegnata a questo giudice solo con decreto del Presidente del Tribunale del 30.9.2021 n. 7021/2021 provv. n. 107/2021.
* * *
La domanda degli attori non è fondata e va respinta.
Le ragioni in appresso.
Premessa in fatto.
P.XXX F.XXXXXXXXX e N.XXX S.XXXXX (d'ora innanzi, per brevità, anche solo "F.XXXXXXXXX" E "S.XXXXX") hanno convenuto in giudizio R.XXXXX L.XXXXXX, M.XXX C.XXXXXX, N.XXXX L.XXXXXX, M.XXXX P.XXXXXXX e E.XXX P.XXXX al fine di sentir accertare e dichiarare la esistenza e determinazione dell'estensione della servitù di passaggio pedonale gravante sulle particelle iscritte al catasto terreni mappali nn. --- , sezione A, foglio 3 del comune di T (VI), di proprietà degli attori, e a favore della particella mappale n. ----, sezione A, foglio 3 del comune di T (VI), di proprietà dei convenuti, per l'accesso dalla via Dei C.XXXXXXX al fondo da ultimo citato su cui insiste un fabbricato condominiale.
In principalità, gli attori hanno chiesto di delimitare siffatta servitù di passaggio nel senso di limitarla lungo il lato sud del mappale n. 757, ovvero anche parzialmente estesa al mappale n. 756 e, in subordine, hanno chiesto che l'estensione della servitù sia comunque determinata anche nella diversa misura ritenuta di giustizia, ma previa applicazione del principio di cui all'art. 1065 c.c. rispetto al minor aggravio per il fondo servente.
Con il favore delle spese di causa nel solo caso di opposizione alla domanda.
In fatto ed in diritto, gli attori hanno esposto che con atto a rogito notaio G.XXXXXX G.XXXXXX di Vicenza del 17-18-25.11.1982, rep. n. 11.987 racc. n. 12.087, acquistavano da S.XXX P.XXXXX, G.XXX B.XXXXX, R.XXXXX A.XXXXXXX, S.XXXXX A.XXXXXXX, G.XXXXXX B.XXXXXX B.XXXXXXXX e M.XXX C.XXXXXX, danti causa dei convenuti, le aree scoperte di cui ai mappali siti al comune di T (VI) , catasto terreni, foglio 3, mappali nn. (ex /b) e (ex /c) e che nell'atto indicato veniva istituita una servitù di passaggio, esclusivamente pedonale, gravante sui medesimi fondi e a favore del Fondo mappale n. 479 (ex 479/a), sezione A, foglio 3, stesso comune, rimasto in proprietà ai convenuti, su cui insisteva un fabbricato condominiale, per l'accesso alla pubblica via Dei C.XXXXXXX.
Gli attori hanno dedotto che l'atto istitutivo di servitù datato 1982 prevedeva una servitù di passaggio pedonale della larghezza del mappale n. 757, vale a dire 1,65 metri, nonché della lunghezza di circa 7,45 metri in quanto, seppur nell'indeterminatezza dell'estensione nel testo istitutivo, le dimensioni dovevano ritenersi tali, tenuto conto del fatto che il mappale n. 757 era collocato esattamente avanti al cancello del condominio sito sul fondo dominante n. 479, ciò che doveva suggerire - in tesi - che il passaggio pedonale fosse stato concepito e istituito per la sola larghezza del medesimo.
Ad ogni buon conto, gli attori hanno dedotto che, in assenza di specifica o migliore determinazione della estensione della servitù nel titolo, avrebbe dovuto applicarsi al caso di specie l'art. 1065 c.c. laddove è sancito che la servitù deve comunque ritenersi costituita in modo tale da soddisfare il bisogno del Fondo dominante con il minor aggravio per il fondo servente.
Si sono costituiti in giudizio M.XXX C.XXXXXX, E.XXX P.XXXX e M.XXXX P.XXXXXXX (d'ora innanzi, per brevità, anche solo "C.XXXXXX", "P.XXXX" E "P.XXXXXXX") con comparsa di costituzione e risposta del 27.1.2017 chiedendo il rigetto della domanda avversaria e, più precisamente, così come in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., chiedendo di accertare che l'estensione della servitù di passaggio include entrambi i mappali nn. 756 e 757 e che il titolo impone il divieto di recintare i medesimi. Con il favore delle spese di causa.
In particolare, in fatto ed in diritto, i predetti convenuti hanno dedotto la sussistenza di una condizione di improcedibilità della domanda avversaria per aver gli attori avviato la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 co. 1 bis d.lgs. 28/2010 relativamente ad una domanda diversa, seppur attinente alla materia dei diritti reali, nonché hanno sollevato eccezione di prescrizione rispetto alla pretesa attorea per aver F.XXXXXXXXX e S.XXXXX chiesto la determinazione dell'estensione della servitù di passaggio a distanza di trentacinque anni dalla sua istituzione, vale a dire a trentacinque anni dall'atto di compravendita a rogito notaio G.XXXXXX G.XXXXXX datato 1982.
Inoltre, i convenuti hanno contrastato la domanda attorea evidenziando che la delimitazione della servitù di passaggio deve essere definita giudizialmente innanzitutto sulla scorta dei criteri interpretativi di cui all'art. 1362 c.c. da applicarsi al titolo istitutivo della servitù e, solo in caso ciò non sia possibile ed in seconda battuta, la estensione della predetta servitù deve essere determinata per mezzo dell'applicazione dell'art. 1065 c.c. e, dunque, per il tramite dell' applicazione del principio che impone di gravare il fondo servente del passaggio pedonale meno incomodo.
Per tali ragioni, i convenuti hanno dedotto che la servitù di passaggio pedonale deve essere interpretata, nel caso di specie, nel senso di estendersi su entrambi i mappali nn. 756 e 757, senza alcuna limitazione in punto di larghezza e lunghezza, per non essere stato ciò stabilito (la presenza di limiti) nell'atto istitutivo del 1982.
A sostegno della propria tesi, tra l'altro, i convenuti hanno sottolineato che l'atto istitutivo in discorso aveva, invece, stabilito che gli attori proprietari dei fondi serventi si sarebbero impegnati a non recintare i medesimi, ciò che doveva ritenersi - in tesi - a favore della prospettata soluzione interpretativa in base alla quale la servitù di passaggio pedonale si estendeva per l'intero dei mappali nn. 756 e 757 e non solo su una parte di essi ovvero sul solo mappale n. 757.
Altresì si sono costituiti in giudizio R.XXXXX L.XXXXXX e N.XXXX L.XXXXXX (d'ora innanzi, per brevità, anche solo i "L.XXXXXX") con comparsa di costituzione e risposta del 17.2.2017, aderendo sostanzialmente alle conclusioni rassegnate dagli attori.
Queste, in sintesi, le allegazioni e difese delle parti.
Sulla infondatezza della eccezione di improcedibilità
Deve dapprima respingersi la eccezione di improcedibilità della domanda attorea per essere stata - in tesi dei convenuti P.XXXXXXX, P.XXXX e C.XXXXXX - esperita la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. 28/2010 relativamente ad un oggetto diverso rispetto al thema decidendum di causa.
La tesi è priva di pregio.
La disciplina prevista in tema di mediazione obbligatoria prevede all' art. 4 d.lgs. citato che la istanza di mediazione debba indicare "l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa". Avuto riguardo al caso di specie, i convenuti rilevano che la descrizione di oggetto e ragioni della pretesa non sarebbe sufficientemente corrispondente a petitum e causa petendi, ciò che renderebbe non compiutamente esperito il tentativo di mediazione e così la domanda giudiziale improcedibile. Le censure appena riassunte debbono essere disattese nel caso di specie alla luce del mero esame e raffronto del contenuto della domanda di mediazione la quale, in effetti, precisa, con riferimento all'oggetto, che si tratta di "servitù di passaggio " E, con riferimento alle ragioni della pretesa, che si tratta di "... per non uso ventennale" (cfr. doc. 1 convenuti).
Orbene, ciò posto, deve allora ritenersi che in ossequio anche alla più recente giurisprudenza di merito sul punto, la simmetria tra il contenuto della domanda di mediazione e quello della successiva domanda giudiziale è stata rispettata dagli attori, essendo comunque stata proposta la mediazione in tema di "servitù di passaggio", ciò che è divenuto poi effettivamente l'epicentro della pretesa attorea in sede giurisdizionale. Deve precisarsi, in effetti, che la condizione di procedibilità deve ritenersi assolta ogni volta che il destinatario della domanda di mediazione abbia avuto contezza dell'oggetto del contendere al punto da essere in grado di autodeterminarsi efficacemente rispetto alla possibilità di conciliare o meno (cfr., sul punto, Tribunale Mantova Sez. II, Sent., 22/01/2019).
Per tali ragioni, non v'è dubbio allora che i convenuti, stante il contenuto di siffatta proposta mediazione, seppur così genericamente delineato, siano stati posti nella condizione di scegliere liberamente se tentare o meno un componimento bonario della controversia avuto riguardo all'esercizio del diritto di servitù di passaggio loro spettante sui luoghi di causa.
Sulla infondatezza della eccezione di prescrizione
E' parimenti infondata la eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti P.XXXXXXX, P.XXXX e C.XXXXXX. Queste le ragioni. I convenuti predetti argomentano in favore della prescrizione del diritto vantato in causa dagli attori per non aver questi ultimi mai chiesto, prima del giudizio, di accertare l'effettiva estensione della servitù di passaggio pedonale gravante sui di loro fondi mappali nn. 756 e 757 da quando essa è stata istituita con l'atto di compravendita a rogito notaio G.XXXXXX G.XXXXXX di Vicenza del 17-18-25.11.1982, rep. n. 11.987 racc. n. 12.087 (cfr. docc. 1 e 2 attori).
Di conseguenza - in tesi dei convenuti citati - essendo decorso un tempo superiore ai dieci anni, finanche ai trent'anni, dall'istituzione di servitù, agli attori la presente azione giudiziaria sarebbe del tutto preclusa perché prescritta. La tesi non è meritevole di accoglimento.
La domanda degli attori concerne la interpretazione del titolo istitutivo del diritto di servitù di passaggio e non l'esistenza o meno della servitù di passaggio stessa ovvero la sua estinzione; pertanto, non avendo essa ad oggetto la esistenza di un diritto suscettibile di prescrizione (cfr. art. 1073 c.c.), l’eccezione sollevata va respinta.
Sull’interpretazione della estensione della servitù di passaggio pedonale.
L’interpretazione della estensione della servitù di passaggio pedonale oggetto di causa deve dapprima fondarsi, effettivamente, sull'applicazione degli ordinari canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., ciò per espressa previsione dell'art. 1063 c.c. laddove è esplicitato che l'estensione e l'esercizio del diritto di servitù è innanzitutto regolato dal titolo.
Solo nel caso in cui in esso (il titolo) nulla sia previsto, allora la disposizione citata prevede l'utilizzo dei criteri interpretativi contenuti nelle disposizioni ivi successive, tra cui anche quello di cui all'art. 1065 c.c. citato dagli attori, che - in effetti - determina la estensione della servitù in funzione del minor aggravio per il fondo servente (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 8261 del 07/06/2002: " in materia di servitù prediali, solamente quando permangano dubbi circa l'interpretazione del titolo costitutivo in ordine all'estensione e alle modalità di esercizio della servitù, il giudice è tenuto ad applicare il criterio sussidiario del minore aggravio per il fondo servente, di cui all'art. 1065 cod. civ.").
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è inequivoca nel senso primario ed assorbente alla individuazione della servitù per interpretazione dei contratti (cfr., inter alia, Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 15046 del 11/06/2018: " in tema di determinazione dell'estensione e delle modalità di esercizio delle servitù, ai sensi dell'art. 1065 c.c., prima di adottare il criterio del contemperamento dei contrapposti interessi dei fondi, non occorre considerare gradatamente il possesso dopo il titolo, operando essi sullo stesso piano, ma si deve interpretare la disposizione negoziale secondo i criteri generali dettati dall'art. 1362 c.c. (incluso il comportamento delle parti), al fine di chiarirne la portata. Qualora, però, il titolo non stabilisca nulla di preciso, il possesso è irrilevante poiché, in tal caso, il comportamento si trasformerebbe in titolo costitutivo del contenuto del diritto").
Ciò premesso, deve allora dapprima interpretarsi il contenuto dell'atto di compravendita a rogito notaio G.XXXXXX G.XXXXXX più su citato del 1982.
Avuto riguardo all' istituzione della servitù di passaggio pedonale, l'atto indicato così dispone: '"Patti speciali A) Venne costituita a carico dell'area scoperta M.N. 756 (ex 479/b) - 757 (ex 479/c) Sezione A, Foglio 3. Comune di ---------- di totali ---- oggetto della vendita sub III) e a favore del confinante fondo M.N. 479 (ex 479/a) stessi Comune, Sezione e Foglio servitù di solo passaggio pedonale per l'accesso dalla Via dei C.XXXXXXX al detto fondo M.N. 479 su cui insiste un fabbricato condominiale. I sigg. F.XXXXXXXXX P.XXX e S.XXXXX N.XXX per sé, eredi e aventi causa s'impegnarono a non recintare detto fondo, per alle cui spese di manutenzione straordinaria provvederanno nella misura del 50% i detti proprietari e per il rimanente 50% tutti i condomini del M.N. 479" (cfr. doc. 1 attori). Il tenore letterale del testo e la comune intenzione dei contraenti dallo stesso evincibile (art. 1362 c.c.) consentono di ritenere che la servitù di passaggio, seppur esclusivamente pedonale, debba intendersi estesa interamente sui mappali nn. 756 e 757 oggetto di causa, poiché entrambi sono stati espressamente indicati come fondi serventi a vantaggio del Fondo dominante insistente sul mappale n. 479.
Non solo. Siffatta massima estensione del diritto di servitù è confermata anche dalla circostanza che nel titolo è indicato il totale di are dell'area interessata come di 0,61 che, secondo la stessa ricostruzione 1 degli attori (cfr. atto di citazione, p. 2), costituisce l'esatta somma tra la superficie del mappale n. 756 di are 0, 49 circa e quella del mappale n. 757 di are 0,12. Inequivoco, allora, il fatto che la servitù di passaggio pedonale volesse essere estesa per tutta l' area in discorso e non limitatamente al mappale n. 757.
Ma vi è di più. Il fatto che le parti abbiano altresì specificato che la servitù di passaggio pedonale dovesse garantire l'accesso dal mappale n. 479, dove si trova il condominio in cui abitano i convenuti, alla via Dei C.XXXXXXX, senza limitare l'estensione al mappale n. 756 ovvero al mappale n. 757, chiarisce che - a maggior ragione - l'area interessata dal passaggio pedonale fino alla strada pubblica debba intendersi l'intera estensione dei due mappali poiché entrambi si affacciano sulla pubblica via cui la servitù garantisce e veicola il passaggio.
Applicando, poi, alla fattispecie concreta anche il criterio della complessiva interpretazione delle clausole contrattuali (art. 1363 c.c.) si giunge al medesimo esito interpretativo, che viene così rafforzato. In effetti, il fatto che l'accordo abbia previsto che gli attori si assumessero l'obbligo di non recintare l'area, unitamente al fatto che le spese di manutenzione straordinaria fossero ripartite al 50% tra i condomini del Fondo 479 e gli attori (eredi o aventi causa), spiega e chiarisce che il passaggio pedonale voleva essere inteso come istituito su entrambi i fondi di cui ai mappali nn. 756 e 757
Alla luce di tutto quanto precede, la tesi degli attori va disattesa in favore di quella dei convenuti P.XXXXXXX, P.XXXX e C.XXXXXX.
L'interpretazione dell'accordo istitutivo di servitù è nel senso di garantire che il passaggio pedonale dei condomini debba essere esercitato sia sul mappale n. 756 sia sul mappale n. 757. L'utilizzo dei canoni ermeneutici di cui all'art. 1362 e ss. c.c. esclude che debba ricorrere l'applicazione del principio invocato dagli attori e di cui all'art. 1065 c.c..
Un'ultima considerazione. Siffatta conclusione interpretativa se da un lato certamente garantisce ai convenuti il diritto di passaggio a piedi sui fondi in discorso di proprietà degli attori, dall'altro certamente comprime il diritto di proprietà di questi ultimi (art. 832 c.c.) limitatamente rispetto al diritto di passaggio a piedi dei convenuti poiché si tratta, come più volte ripetuto ed incontestato tra le parti, di una servitù di passaggio esclusivamente pedonale.
Sulle spese di lite
Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno dunque poste a carico degli attori, in solido tra loro, nel rapporto processuale con i convenuti M.XXXX P.XXXXXXX, E.XXX P.XXXX e M.XXX C.XXXXXX. Le spese sono quantificate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014, scaglione relativo al valore della controversia fino ad euro 26.000, 00, così come indicato in atto di citazione, importi medi per tutte le fasi del giudizio, in quanto non sussistono ragioni per discostarsene, alla luce delle allegazioni e difese delle parti spiegate nel corso della causa. Relativamente, invece, al rapporto processuale instauratosi tra gli attori ed i convenuti L.XXXXXX, le spese di lite vanno dichiarate compensate, alla luce della sostanziale adesione dei predetti convenuti alla domanda attorea e, dunque, della insussistenza di contrasto tra le rispettive posizioni processuali, ciò che consente di ritenere integrate anche le "gravi ed eccezionali ragioni" di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 al fine della compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa che reca numero 8705/2016; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA e DICHIARA la esistenza della servitù di passaggio pedonale a carico dei mappali iscritti al catasto terreni del comune di T (VI) ai nn. ... e... foglio 3, ed in favore del mappale iscritto al catasto terreni del comune di T (VI) al n. 479, foglio 3, per l'estensione pari e coincidente con quella intera della somma dei medesimi mappali nn. 756 e 757 citati, per le ragioni di cui in motivazione.
2. RESPINGE la domanda spiegata da P.XXX F.XXXXXXXXX e N.XXX S.XXXXX. .. ......
3. DICHIARA la compensazione delle spese legali tra P.XXX F.XXXXXXXXX e N.XXX S.XXXXX, in solido tra loro, da un lato e R.XXXXX L.XXXXXX e N.XXXX L.XXXXXX, in solido tra loro, dall'altro.
4. CONDANNA P.XXX F.XXXXXXXXX e N.XXX S.XXXXX, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di M.XXXX P.XXXXXXX, E.XXX P.XXXX e M.XXX C.XXXXXX, in solido tra loro, che si quantificano in euro 4.835,00, oltre al 15% per spese generali; infine, Iva e Cassa professionale come per legge.
SI PUBBLICHI.
Vicenza, 29 giugno 2022
Il Giudice Francesca Grassi