Testo integrale:
TRIBUNALE DI MILANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13868/2014 promossa da:
CONDOMINIO xx
ATTORI
contro
AZIENDA zz
Società yy
CONVENUTI
avente ad oggetto: opposizione ex art. 3 R.D. n. 639/1910 come modificato dall’art. 32 D.L.gs n.150/2011 ad ordinanze ingiunzione emesse per indennità/canoni da occupazione di suolo pubblico (“concessione di tombinatura”) per gli anni 2008 e 2009; sulla precisazione delle conclusioni rassegnate dalle parti all’udienza del 25 novembre 2015;
premesso che
- con ordinanza del 20 maggio 2015, depositata il 28 maggio 2015, questo Giudice disponeva l’esperimento della mediazione di cui all’art.5, comma II, d.lgs. 28/2010, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e l’opportunità di addivenire ad una soluzione condivisa, in grado di prevenire l’insorgenza di futuri contrasti tra le parti in relazione al medesimo titolo per le successive annualità (anche in ragione del non rilevante valore economico in contestazione: €2.682,25 per gli anni 2008 e 2009) ;
-il giudicante assegnava alle parti termine di 15 giorni previsto ex lege per il deposito della relativa domanda;
-precisava altresì la necessità dell’esperimento di una mediazione effettiva, da svolgersi alla presenza delle parti; sottolineava che l’esperimento di tale procedimento era condizione di procedibilità della domanda; fissava l’udienza del 25 novembre 2015 per verificare l’esito della mediazione disposta;
-con istanza depositata in data 11.6. 2015, l’avv. difensore del Condominio, chiedeva una proroga del termine per la presentazione della domanda di mediazione, deducendo la necessità di sottoporre all’assemblea condominiale il contenuto del provvedimento giurisdizionale;
- l’istanza veniva proposta in limine allo spirare del termine assegnato;
- il Giudice, rilevando la non sussistenza delle condizioni di legge per la concessione della proroga richiesta, rigettava l’istanza;
-all’udienza del 25 novembre 2015 l’avv. rinnovava l’istanza, ribadendo l’impossibilità oggettiva di convocare, nel breve termine di 15 giorni, un’assemblea straordinaria finalizzata al promovimento dell’azione di mediazione;
-parti convenute chiedevano dichiararsi l’improcedibilità dell’azione per mancato assolvimento degli obblighi di mediazione; in subordine tutte le parti si riportavano alle conclusioni rassegnate in atti.
Osservato che
-l’eccezione di improcedibilità è stata tempestivamente sollevata dai difensori di parti convenute alla prima udienza celebrata successivamente al termine assegnato per svolgere la mediazione su disposizione del giudicante all’art.5, comma II, d.lgs. 28/2010;
-è pacifico che nessuna delle parti abbia dato avvio al procedimento di conciliazione nei tempi prescritti;
-deve affermarsi, in primo luogo, la natura perentoria del termine di avvio della procedura di mediazione (qui assegnato nell’estensione massima prevista ex lege), risultando univocamente ancorato alla “sanzione” dell’improcedibilità della domanda;
-la sua inosservanza, tempestivamente sollevata da parti convenute alla prima udienza utile (e, peraltro, rilevabile d’ufficio negli stessi termini), comporta, dunque, la declaratoria di improcedibilità dell’azione;
-solo per il caso non si intenda accedere alle valutazioni formulate, va ricordato che parte istante non ottemperava alla disposizione impartita neppure successivamente allo spirare del termine;
-nel presente procedimento la preclusione evocata dovrebbe quindi ritenersi in rito non superabile, neppure ove si volesse accedere alla tesi della natura ordinatoria del termine assegnato;
-quanto alla impossibilità di dare avvio al procedimento di mediazione in assenza di una preventiva assemblea straordinaria dei condomini a ciò finalizzata (come parrebbe sottintendere l’istanza di proroga del termine formulata dalla difesa di parte attrice) va sottolineato che, nel caso in cui il Giudice scelga di suggerire alle parti una mediazione volontaria, l’adesione all’invito e l’avvio della procedura costituiscano un’estrinsecazione del potere di assistenza e rappresentanza processuale di cui all’art. 84, comma I, c.p.c.;
-in tal senso, quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell’interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati;
-è, peraltro, ovvio, che di fronte alla mediazione disposta ex officio, alle parti che abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio non residui altra scelta se non quella di ottemperare al provvedimento del giudice;
- il difensore del Condominio, esercitando il potere di cui all’art. 84 cpc, avrebbe quindi potuto e dovuto proporre la domanda di mediazione nel termine disposto d’ufficio;
-si ricorda, poi, che è normativamente prevista la partecipazione della parte personalmente alla procedura conciliativa;
-ne deriva l’inconferenza ai fini dell’istituto invocato dell’adempimento posto da parte istante a fondamento della richiesta di proroga;
- si legge, poi, nella procura rilasciata a margine dell’atto di citazione che dal Condominio era conferita procura al proprio difensore anche ai fini di “transigere e conciliare, incassare e quietanzare…” la causa in oggetto;
-va dunque sottolineato che nel caso in esame il difensore istante risultava persino essere procuratore speciale del condominio assistito anche ai fini di una eventuale conciliazione in sede di mediazione, circostanza che depone ulteriormente a favore della irrilevanza, ai fini dell’adempimento prescritto, della convocazione straordinaria dell’assemblea condominiale;
-da ultimo si osserva che l’interpello dei condomini (ove ritenuto opportuno, ancorchè non necessitato) avrebbe potuto essere agevolmente attuato nel rispetto dei termini assegnati;
-non sussisteva dunque alcun elemento, di fatto o di diritto, fondante l’accoglimento della proroga dei termini richiesta;
-in sintesi conclusiva, se il Giudice dispone la mediazione e nessuna delle parti dà avvio al procedimento di mediazione, non può che dichiararsi l’improcedibilità della causa. Alla luce di quanto finora esposto, deve confermarsi il rigetto dell’istanza di proroga del termine con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda, con integrale compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti di causa.
PQM
dato atto della mancata attivazione dell’esperimento di mediazione; visto l’art. 5, comma due, dlgs. 28/2010;
-dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della disposta mediazione ;
-spese compensate tra tutte le parti di causa.
Milano 27.11.15