Commento:
In una vicenda condominiale relativa alla sostituzione dell’amministratore, l’amministratore sostituito impugnava la delibera dell’assemblea straordinaria ex art. 66 disp. att. c.c., con cui veniva nominato il nuovo amministratore e chiedeva il risarcimento dei danni subiti. L’attore contestava la decisione assunta, per l’illegittimità della convocazione autonoma da parte dei condomini, l’apposizione di firme apocrife sul verbale impugnato, la nullità di quanto deliberato per mancata indicazione del compenso del nuovo amministratore, oltre che la mancanza di ogni riferimento alla prima convocazione. Contestava altresì l’illegittimità della delibera per il mancato raggiungimento del quorum deliberativo in assenza delle deleghe dei comproprietari e per le modalità di svolgimento dell'assemblea.
Il Condominio si costituiva eccependo l’improcedibilità della domanda di mediazione sia per mancata presenza personale dell’attore, sia per difformità tra oggetto, ragioni e parti dell’istanza di mediazione e della domanda in giudizio.
Il tribunale, richiamando il noto arresto Cass. n. 8473/19, ha rilevato che per la parte attrice era presente all’incontro di mediazione il solo legale munito di procura speciale autenticata dal difensore stesso, pertanto ha dichiarato l’improcedibilità della domanda con conseguente condanna alle spese.
La Suprema Corte infatti ha stabilito che se l’attore sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.°
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/in-mediazione-procura-conferita-legale-non-puo-essere-autenticata-difensore-stesso-AEHjxMxD
https://www.confedilizia.it/wp-content/uploads/2023/07/24ore_19.7.23_4.pdf
Il Condominio si costituiva eccependo l’improcedibilità della domanda di mediazione sia per mancata presenza personale dell’attore, sia per difformità tra oggetto, ragioni e parti dell’istanza di mediazione e della domanda in giudizio.
Il tribunale, richiamando il noto arresto Cass. n. 8473/19, ha rilevato che per la parte attrice era presente all’incontro di mediazione il solo legale munito di procura speciale autenticata dal difensore stesso, pertanto ha dichiarato l’improcedibilità della domanda con conseguente condanna alle spese.
La Suprema Corte infatti ha stabilito che se l’attore sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.°
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