Commento:
La vicenda aveva ad oggetto l’impugnazione di una delibera assembleare da parte di una società sotto diversi profili tra cui la presentazione contestuale di più rendiconti, il conferimento di deleghe in conflitto di interesse, la mancata indicazione dei votanti, astenuti e dissenzienti in merito alla nomina dell'amministratore e vari lamentati errori. Si costituiva il condominio convenuto eccependo la tardività in quanto la procedura di mediazione avrebbe comportato la sospensione del termine per impugnare sicché, cumulando il periodo intercorso fra la notifica del verbale assembleare e la data di presentazione dell'istanza di mediazione con quello intercorso fra il verbale negativo di mediazione e la notifica dell'atto di citazione, risultava spirato il termine di trenta giorni di cui all'art. 1137, II coma, c.c. Nel merito contestava la fondatezza dei motivi di impugnazione e concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite.
Il tribunale rigetta l'eccezione di decadenza dall'impugnazione dando conto dell’orientamento giurisprudenziale in vigenza dell'art. 5, quarto comma, del d. lgs. 28/2010, ratione temporis. Secondo la lettura accolta dal Tribunale di Napoli, tale termine ritorna a decorrere per la sua intera estensione a far data dalla conclusione della procedura di mediazione, con il deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo, non rinvenendosi alcun dato testuale da cui evincere che la mediazione determini la sola sospensione del termine per impugnare (Trib. Monza, sent. n. 65 del 12.01.2016). Da tale data inizia a decorrere nuovamente, per intero, il termine di trenta giorni di cui all'art. 1137, II comma, c.c. (Trib. Busto Arsizio, sent. n. 244 del 18.02.2022).
Nel caso in esame, conclusasi la procedura di mediazione obbligatoria con verbale negativo del 28 ottobre 2021, l'instaurazione del giudizio si è tempestivamente avuta con la notifica dell'atto di citazione in data 25 novembre 2021. Nel merito il Tribunale accoglie, in parte, l'opposizione e, per l'effetto, annulla la delibera assembleare con compensazione per due terzi delle spese°.
Il tribunale rigetta l'eccezione di decadenza dall'impugnazione dando conto dell’orientamento giurisprudenziale in vigenza dell'art. 5, quarto comma, del d. lgs. 28/2010, ratione temporis. Secondo la lettura accolta dal Tribunale di Napoli, tale termine ritorna a decorrere per la sua intera estensione a far data dalla conclusione della procedura di mediazione, con il deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo, non rinvenendosi alcun dato testuale da cui evincere che la mediazione determini la sola sospensione del termine per impugnare (Trib. Monza, sent. n. 65 del 12.01.2016). Da tale data inizia a decorrere nuovamente, per intero, il termine di trenta giorni di cui all'art. 1137, II comma, c.c. (Trib. Busto Arsizio, sent. n. 244 del 18.02.2022).
Nel caso in esame, conclusasi la procedura di mediazione obbligatoria con verbale negativo del 28 ottobre 2021, l'instaurazione del giudizio si è tempestivamente avuta con la notifica dell'atto di citazione in data 25 novembre 2021. Nel merito il Tribunale accoglie, in parte, l'opposizione e, per l'effetto, annulla la delibera assembleare con compensazione per due terzi delle spese°.