Commento:
L’art. 12 bis, comma 3, D.LGS 28/2010, introdotto dalla riforma Cartabia prevede che, quando la
mediazione rappresenta condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il giudice, su istanza
di parte, con lo stesso provvedimento che definisce il giudizio, possa condannare la parte
soccombente che non ha preso parte alla mediazione al pagamento di una somma equitativamente
determinata in favore della controparte che ha vinto il giudizio; somma che non può superare
l’importo massimo delle spese del giudizio maturate dopo la fine del procedimento di mediazione.
Questa novità normativa introduce all’interno della mediazione una sanzione pecuniaria simile a
quella contemplata dall’art. 96, comma 3, c.p.c. (lite temeraria), che si pone l’obiettivo di punire
tutti quei comportamenti ostruzionistici e non collaborativi della parte, che poi soccombe in
giudizio.
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La sentenza decide una domanda di restituzione di un immobile locato.
I comproprietari di un immobile citano in giudizio i conduttori dell’abitazione di loro proprietà, il
cui contratto è stato redatto verbalmente, stante il rifiuto degli inquilini a regolarizzare l’accordo
locatizio; chiedono la restituzione dell’immobile e il pagamento dei canoni che, a partire da una
certa data, i conduttori non hanno più versato.
Gli inquilini, costituitisi tardivamente in giudizio, fanno presente che in realtà il contratto di
locazione non è stato stipulato in forma scritta per volere della controparte; narrano di aver
manifestato tutto l’interesse alla stipula del contratto in forma scritta perché, essendo disoccupati,
avrebbero potuto accedere al contributo comunale. Questa la ragione del mancato versamento, a
partire da un certo momento, dei canoni dovuti.
Essi avanzano però anche una domanda riconvenzionale nei confronti di controparte al fine di
ricondurre il rapporto di locazione al contratto di locazione a canone concordato.
Per il Tribunale i conduttori hanno ottenuto la disponibilità dell’immobile di cui gli attori chiedono
la restituzione, sulla base di un accordo verbale con cui hanno assunto l’obbligo di versare un
canone mensile di 400,00 euro in base allo schema contrattuale della locazione disciplinata dall’art.
1571 c.c, in violazione della legge 431/1998, che disciplina la locazione degli immobili destinati ad
uso abitativo; per questi contratti di locazione infatti la legge contempla per la loro stipula la forma
scritta a pena di nullità, con il fine di garantire la trasparenza del mercato e scongiurare fenomeni di
evasione fiscale.
Nel caso di specie il giudice ha rilevato che la denuncia e la successiva registrazione del contratto
non riescono a sanare la nullità pregressa del contratto derivante dal mancato rispetto della forma
scritta, per cui i conduttori risultano occupanti abusivi dell’immobile;questi ultimi non sono riusciti
infatti a dimostrare la responsabilità degli attori nell’imporre loro la forma verbale per la stipula
dell’accordo. Non solo, ma hanno anche proposto domanda riconvenzionale con una comparsa di
risposta depositata tardivamente rispetto ai termini; tardività eccepita da controparte e comunque
d’ufficio.
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Il Tribunale accoglie la domanda degli attori e condanna la controparte soccombente al pagamento
delle spese e anche al versamento di una somma di denaro, ai sensi dell’articolo 96 comma 3 c.p.c,
stante la resistenza pretestuosa in giudizio e la proposizione della domanda riconvenzionale. Tale
disposizione, che consente al giudice di condannare la parte soccombente anche al pagamento di
una somma equitativamente determinata in favore della controparte, ha natura deterrente, di
deflazione del contenzioso e di ristoro.
Il legislatore si è ispirato proprio alla formulazione dell’articolo 96 comma 3 c.p.c. nell’introdurre il
nuovo articolo 12 bis comma 3 nel D.LGS. n. 28/2010 in materia di mediazione.
L’articolo prevede, infatti, che quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda il
giudice, con il provvedimento che chiude il giudizio, su richiesta di parte, possa condannare la parte
soccombente che ha preso parte alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una
somma equitativamente determinata il cui importo non può superare quello corrispondente alle
spese del giudizio sostenute dopo la fine del procedimento di mediazione.