Commento:
Anche secondo il Tribunale di Roma, il verbale con cui le parti si danno reciprocamente atto dell’intervenuta usucapione, non è idoneo alla trascrizione nei Registri della Conservatoria Immobiliare. Il verbale di conciliazione giudiziale avente ad oggetto l’accertamento dell’intervenuta usucapione del diritto di proprietà, non si risolve in uno degli accordi di cui all’art. 2643 c.c., perché non realizza un effetto modificativo, estintivo o costitutivo, ma assume al contrario il valore di un mero negozio di accertamento, con efficacia dichiarativa e retroattiva, finalizzato a rimuovere l’incertezza, mediante la fissazione del contenuto della situazione giuridica preesistente. Oltretutto, l’accertamento di cui trattasi può avere ad oggetto solo il possesso ad usucapionem con effetti limitati alle parti, non potendo essere demandato all’autonomia negoziale l’accertamento del diritto di proprietà per intervenuta usucapione con valenza erga omnes, in quanto simile accertamento sfugge alla disponibilità delle parti, essendo riservato al giudice. Difatti, trattasi di controversia non disponibile che coinvolge interessi di carattere generale, primo fra tutti l’interesse alla sicura e pacifica circolazione dei beni, che verrebbe ad essere compromessa ove si consentisse alle parti un accertamento di tal tipo.
Mediatore Avv. Maurizio Lazzari
Nato nel '66, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza nel ’92, ha frequentato la “Scuola di Specializzazione per Giuristi d’Impresa” presso l’Università di Bologna nell’anno accademico 1993-94.
Ha completato la sua formazione in campo aziendale, divenendo consulente di alcune associazioni di categoria.
Dal 1996 svolge assiduamente l’attività forense.
Grazie a stage post universitari e al suo percorso formativo, ha acquisito competenze in vari settori del diritto civile, interessandos...
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