Testo integrale:
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
in composizione monocratica nella persona del dr. Ilario Pontani, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 34081/2022, promossa con atto di citazione notificato
DA
(...) tutti elettivamente domiciliati in Milano, via (...), con gli Avv.ti NI.D. e PA.D.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(...), elettivamente domiciliato in Milano, (...), con gli Avv. ti AN.ME., RI.LU. ed EL.PE. PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Comunione e Condominio,
impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 14/11/2023 i procuratori delle parti precisavano come da fogli depositati telematicamente.
Parte attrice: "In via principale e nel merito: Quanto al punto D. dell'ordine del giorno del verbale dell'assemblea condominiale del 5/4/2022: (i) accertato che nel verbale relativo alla adunanza assembleare del 5/4/2022 è stata deliberata con millesimi 392, 90 l'approvazione dell'esecuzione dei lavori necessari per l'ottenimento del CPI e il relativo preventivo, avente l'importo di Euro 105.465, 28, assieme al relativo riparto e alla rateizzazione proposta, (ii) accertato, che per statuizione normativa ai sensi dell'art. 1136, comma 4, c.c., le deliberazioni che concernono riparazioni straordinarie di notevole entità debbono essere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (quindi 500 millesimi), voglia il giudice dichiarare la nullità ovvero l'annullamento della delibera adottata dall'assemblea condominiale in data 5 aprile 2022 in corrispondenza del punto D. dell'ordine del giorno perché illegittima per i motivi sopra esposti. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari di lite oltre IVA e CPA di legge, successive ed occorrende".
Parte convenuta: "Rigettare l'impugnativa proposta dagli Attori avente ad oggetto la richiesta di annullamento della delibera assembleare in data 5 aprile 2022 con riferimento al punto D dell'ordine del giorno perché inammissibile e/o improcedibile in ragione della sopravvenuta carenza di interesse ad agire degli Attori ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e/o in ragione della tardività della stessa impugnativa ai sensi dell'art. 1137 c. c. e, in ogni caso, perché infondata. Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato alla controparte, (...) ed (...) impugnavano la delibera assembleare del 5/4/2022 (punto D dell'ordine del giorno) con la quale il (...) ha approvato l'esecuzione dei lavori funzionali all'ottenimento del certificato prevenzione incendi (CPI) della centrale termica condominiale e dell'autorimessa, unitamente ai relativi costi (Euro 105.465, 28), lamentando che la delibera è stata assunta con soltanto 392, 90 millesimi anziché con 500 millesimi (metà del valore dell'edificio), percentuale richiesta dall'art. 1136, comma 4°, c. c. per le deliberazioni che
concernono riparazioni straordinarie di notevole entità.
Tutto ciò premesso, gli attori chiedevano che la delibera impugnata venisse dichiarata nulla o annullata.
Si costituiva il (...)
(...), eccependo l'inammissibilità/improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza della condizione dell'azione dell'interesse ad agire (in quanto i lavori funzionali all'ottenimento del certificato prevenzione incendi sono stati ultimati nei primi mesi del 2023) o per tardività dell'impugnazione.
Concludeva chiedendo il respingimento della domanda, perché infondata e che il giudice valutasse la condanna degli attori al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Esaurita la trattazione della controversia le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
Va rilevato preliminarmente che non è venuta meno la condizione dell'azione dell'interesse ad agire degli attori, che conservano un interesse marginale all'accoglimento della domanda, accoglimento che consentirebbe loro di agire per il risarcimento danni nei confronti del (...) (non dell'Amministratore, che non poteva esimersi dal dare esecuzione alla delibera impugnata per non incorrere nella grave irregolarità tipizzata dal dodicesimo comma a dell'art. 1129 n. 2 c.c.: "mancata esecuzione di deliberazioni dell'assemblea"). L'impugnazione della delibera condominiale deve comunque essere dichiarata inammissibile. Valgano, in proposito, le seguenti considerazioni:
- ai sensi dell'art. 1137 cpv. c.c. "contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di deliberazione per i dissenzienti o astenuti o dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti":
- ai sensi dell'art. 5, comma 6°, D.Lgs. 28/2010 (che ha introdotto l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale) "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione impedisce la decadenza";
- dal combinato disposto delle superiori norme, per evitare la decadenza, gli attori (presenti alla delibera del 5/4/2022) avrebbero dovuto entro il 5/5/2022: a) o notificare al (...) l'atto di citazione ex art. 1137 c.c. a comparire davanti al Tribunale il 16/1/2023 (la mediazione è condizione di procedibilità e non di ammissibilità della domanda giudiziale, che può comunque essere proposta per evitare la decadenza), citazione che è invece avvenuta soltanto il 7/9/2022; b) oppure informare della pendenza del procedimento di mediazione il (...) che ha invece appreso soltanto il 9/5/2022 - a decadenza già maturata - dall'organismo di mediazione che era stata (ormai inutilmente) presentata domanda di mediazione il 5/5/2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), ridotte del 50 % in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate.
Non può trovare accoglimento la domanda di condannare (...) ed (...) per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Si tratta di una figura juris che assolve una funzione risarcitoria e che si inquadra nella responsabilità extracontrattuale per violazione del precetto generale del neminem laedere. Attenendo alla condotta processuale della parte soccombente, costituisce una "figura speciale" della più generale fattispecie della responsabilità per fatto illecito prevista dall'art. 2043 c.c.. Coerentemente con la sua natura risarcitoria, la parte vittoriosa che assume di essere stata danneggiata dalla condotta processuale del soccombente ha l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti normativi della responsabilità della controparte, ossia la sussistenza dell'elemento "oggettivo" (esistenza ed entità di un danno concreto ed effettivo patito) e di quello
"soggettivo" ("mala fede" o "colpa grave") della fattispecie. Si tratta di una figura di responsabilità aggravata costituita in maniera tale da imporre alla parte vittoriosa oneri probatori particolarmente gravosi, oneri che non sono stati soddisfatti nel caso in esame.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 34081/2022, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- dichiara inammissibile l'impugnazione della delibera condominiale del 5/4/2022;
- condanna (...) ed (...) in solido, al pagamento in favore del (...) delle spese processuali che liquida in Euro 7.051 (euro settemilacinquantuno/00) per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P. A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza per legge esecutiva. Milano, il 2 maggio 2024.