Commento:
Nella vicenda processuale in esame, un condomino intendeva proporre impugnazione avverso una delibera assembleare votata nel corso di un’assemblea tenutasi nel mese di agosto, precisamente in data 19.08.2023.
A tal fine, trattandosi di materia sottoposta, ex art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, all’obbligatoria instaurazione del preventivo procedimento di mediazione, il citato condomino depositava la relativa istanza in data 13.09.2023.
Ed invero, l'incardinata procedura non conduceva ad alcun accordo e, pertanto, a seguito del deposito del verbale negativo in data 14.12, l'istante in mediazione proponeva domanda giudiziale.
Si costituiva in giudizio il Condominio eccependo, in via preliminare, la decadenza dell’impugnazione per:
A tal fine, trattandosi di materia sottoposta, ex art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, all’obbligatoria instaurazione del preventivo procedimento di mediazione, il citato condomino depositava la relativa istanza in data 13.09.2023.
Ed invero, l'incardinata procedura non conduceva ad alcun accordo e, pertanto, a seguito del deposito del verbale negativo in data 14.12, l'istante in mediazione proponeva domanda giudiziale.
Si costituiva in giudizio il Condominio eccependo, in via preliminare, la decadenza dell’impugnazione per:
- essere spirato il termine dei 30 giorni decorrente fra la data dell’assemblea (19.08) e quella della convocazione dell’avvio del procedimento, avvenuta in data 25.09;
- aver il ricorrente depositato il ricorso in data 24.12 e, dunque, oltre il termine di cui al novellato art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 28/2010.
Il Tribunale di Sulmona, nella sentenza, affrontava preliminarmente le eccezioni di rito sollevate, pronunciandosi come segue:
- la procedura di mediazione obbligatoria è anch’essa sottoposta alla sospensione dei termini feriali, come già statuito dal Tribunale di Roma con sentenza n. 4927/2019. Sono da considerarsi dunque tempestivi il deposito dell’istanza e la comunicazione della convocazione al primo incontro in quanto entrambe le attività avvenute entro i 30 giorni dal 1.9.2023;
- con riferimento alla decadenza eccepita dal Condominio convenuto, in relazione alla proposizione della domanda giudiziale, la Dr.ssa Giulia Sani riteneva di non applicare l’interpretazione letterale dell’art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010, preferendo invece l’interpretazione teleologica dello stesso con richiamo alla ratio deflattiva della Riforma Cartabia: l’abrogato art. 5, comma 6, del decreto, nella sua originaria versione pre-riforma, specificava infatti che, in caso di fallimento del tentativo di conciliazione, la domanda giudiziale andava proposta entro il termine di decadenza di 30 giorni, decorrente dal deposito del verbale negativo di mediazione presso la segreteria dell’organismo. Nell’art. 8, comma 2, del novellato D.Lgs. n. 28/2010 non compare più questo inciso e, volendolo interpretare in senso stretto e letterale, si dovrebbe desumere che il termine di decadenza dei 30 giorni dovrebbe decorrere dalla data di comunicazione dell’avvio del procedimento, obbligando quindi le parti a instaurare la causa parallelamente alla procedura di mediazione, in palese contrasto con lo scopo deflattivo dell’obbligatorietà dello strumento alternativo di risoluzione della controversia. Il Tribunale di Sulmona preferisce quindi sposare un’interpretazione teleologicamente orientata, seconda la quale il dies a quo per il computo del termine per la proposizione della domanda giudiziale debba comunque individuarsi nella data di deposito del verbale negativo di mediazione.
Il Tribunale di Sulmona ritiene dunque che, nel caso di specie, siano stati ritualmente osservati i termini di 30 giorni sia per l’instaurazione del procedimento di mediazione che per il deposito del ricorso giudiziale avvenuto in data 24.12 (a seguito del verbale negativo depositato presso l’organismo il 14.12).^