Testo integrale:
TRIBUNALE DI LECCE
sentenza
(…)
Con ordinanza del 19 maggio 2016 veniva disposto procedersi a mediazione delegata nel termine di gg 15 ai sensi dell'art. 5, II co., D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche.
Tale incombente non ha sortito esito positivo. All'udienza del 11 ottobre 2016 parte opposta ha rilevato la improcedibilità della domanda, attesa la omessa attivazione del procedimento di mediazione. Le parti hanno quindi precisato le conclusioni, confermando quelle di cui agli atti introduttivi.
La causa è passata in decisione a seguito di discussione orale. Le parti hanno depositato note conclusive autorizzate.
motivi
E' pacifico che, nel termine concesso con ordinanza del 19.05.2016, l'opponente non ha attivato la mediazione. Irrilevante e tardivo, ad avviso del Giudicante, è poi la successiva istanza di mediazione depositata il 22 febbraio 2017 (cfr sul punto quanto risultante dalla documentazione prodotta in atti).
Trattasi, infatti, di adempimento posto in essere quando il termine ex lege assegnato per l'esperimento (rectius: attivazione) del procedimento di mediazione era già ampiamente scaduto. Né d'altra parte giova obbiettare che, in difetto di legale espressa previsione, il termine in questione non avrebbe natura perentoria, ma solo ordinatoria (art. 152 c.p.c.).
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, che si condivide, il carattere della perentorietà del termine può desumersi, anche in via interpretativa tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato (in questo senso Cass. n.14624/00, 4530/04).
Non si dubita ad esempio, che, il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo di cui all'art. 641 c.p.c. , pur non espressamente dichiarato perentorio da tale disposizione, abbia tale qualità, sia perché tale procedimento presenta taluni caratteri del procedimento impugnatorio, la cui proposizione è secondo i principi generali sempre scandita da rigorosi termini processuali, sia perché la mancata osservanza di tale termine comporta esecutorietà del decreto ex art. 647 c.p.c.. Ritiene il giudicante che a conclusione analoga si debba pervenire in caso di mancato rispetto del termine concesso dal giudice ex art. 5, II co., ultimo periodo D.Lgs. n. 28 del 2010 citato per il deposito della domanda di mediazione. La implicita natura perentoria di tale termine si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista, l'improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico.
Apparirebbe assai strano che il legislatore, da un lato, abbia previsto la sanzione dell'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, prevedendo altresì che la stessa debba essere attivata entro il termine di 15 gg, dall'altro, abbia voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine. In proposito è solo il caso di rilevare che, anche a ritenere di natura ordinatoria e non perentoria il termine di 15 gg per l'avvio della mediazione, la mancata proposizione di tempestiva istanza di proroga comporta inevitabilmente secondo la prevalente giurisprudenza, che si condivide, la decadenza dalla relativa facoltà processuale (così, in materia di conseguenze del mancato rispetto di termini ordinatori processuali, non prorogati, cfr, di recente, Cass. N. 589/2015, n. 4448/13, e con pronunce più risalenti, Cass. n. 4877/05; 1064/05; 3340/97).
Né d'altra parte appare lecito fare riferimento in via analogica al meccanismo di sanatoria previsto dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e s.m.i. in caso casi di mancato esperimento della mediazione nelle materie in cui la stessa è obbligatoria ante causam (art. 5 co 1 bis).
Invero, considerata la natura speciale della disciplina della mediazione "iussu iudicis", e la espressa sanzione di improcedibilità prevista in caso di inottemperanza, non appare ragionevole ammettere che, in caso di mancato esperimento e/o esperimento tardivo della mediazione disposta dal giudice, sia consentito alle medesime di sanare la propria inerzia mediante la concessione di nuovo apposito termine.
D'altra parte nella mediazione obbligatoria ante causam il relativo procedimento deve essere esperito prima del giudizio, e quindi d'iniziativa dalle parti. Ciò spiega perché, ove tale incombente non venga assolto, e la questione sia eccepita dalla parte interessata o rilevata di ufficio, sia consentito sanare l'omissione mediante successivo esperimento della stessa. Si è voluto cioè, in coerenza con analoghe disposizioni processuali (si pensi al caso del tentativo
obbligatorio di conciliazione) evitare l'applicazione della grave sanzione dell'improcedibilità per omissione che poteva essere frutto di mancata conoscenza dell'obbligo normativo. L'improcedibilità in tal caso consegue infatti solo al mancato esperimento della mediazione, ove non sia ottemperato l'ordine del giudice di esperire la mediazione art. 5, I co. bis, D.Lgs. n. 28 del 2010 e ss.mm.ii..
Del tutto coerente con tale impostazione è l'aver previsto che il mancato esperimento della mediazione disposta dal giudice ai sensi del II comma della disposizione citata, comporti immediatamente, e quindi senza possibilità di sanatoria, l'improcedibilità della domanda.
Deve pertanto concludersi nel senso che la mediazione tardivamente attivata rende improduttivo di effetti il relativo incombente, provocando gli stessi effetti del mancato esperimento di esso. Ne segue quindi la applicazione della sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale. Resta assorbita ogni questione di merito.
Quanto alle spese di lite, considerata la novità della questione e la circostanza che la stessa è stata rilevata di ufficio, le spese di lite vanno interamente compensate.
pqm
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da F. nei confronti di D. così provvede:
-dichiara l'improcedibilità della opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. / .
Spese di lite interamente compensate fra le parti in causa.
Così deciso in Lecce, il 3 marzo 2017.