Commento:
In una controversia condominiale, i condomini odierni attori avevano avviato la mediazione obbligatoria nei confronti del Condominio, il quale non aveva partecipato alla mediazione ma aveva trasmesso copia del verbale assembleare con cui erano state revocate tutte le deliberazioni oggetto dell’impugnativa.
Il procedimento di mediazione si era concluso con esito negativo e, vista l’avvenuta cessazione della materia del contendere conseguente alla revoca delle delibere impugnate, gli attori richiedevano il ristoro degli esborsi sostenuti per la mediazione in applicazione del principio della cd soccombenza virtuale. Gli attori chiedevano dunque la condanna del Condominio alla rifusione delle spese legali, sia per la fase di mediazione che per quella giudiziaria, con condanna di controparte, altresì, ex art. 96 c.p.c. Il Condominio si costituiva eccependo, tra le altre cose, la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di controparte.
Il giudice definisce oggetto del giudizio non l’impugnazione delle delibere, ma, la regolamentazione delle spese di lite sostenute per la declaratoria della prospettata invalidità delle stesse e pertanto ritiene inapplicabile al caso di specie, del principio della soccombenza virtuale. La condanna alla rifusione delle spese della fase di mediazione prescinde dall’accertamento o meno della cessazione della materia del contendere che è avvenuta dopo l’instaurazione del giudizio e non nel corso dello stesso (in applicazione di Cass. n. 26299/18).
Il giudice rileva che le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie; pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio (Cass. n. 24481/20).
Poiché gli attori non hanno fornito la prova in ordine all’avvenuto esborso di somme in favore del procuratore per la fase di mediazione eccetto il bonifico di Euro 48 per le spese di avvio della mediazione, solo tale importo viene riconosciuto in favore degli attori. Le spese di lite, tenuto conto del complesso dei motivi della decisione e della parziale soccombenza di entrambe le parti, vengono interamente compensate, e per lo stesso motivo vengono rigettate, le domande ex art. 96 c.p.c. °