Commento:
Il caso in esame riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale la parte attrice opponente ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità e/o l’improcedibilità dell’azione monitoria e la conseguente nullità, invalidità e inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in virtù di una clausola di mediazione concordata pattuita nel contratto di mutuo.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- nel contratto di mutuo le parti hanno espressamente stabilito una clausola di mediazione obbligatoria in virtù della quale si sono impegnate ad esperire la procedura di conciliazione per tentare di trovare un accordo prima di agire in giudizio;
- era stato anche stabilito l’organismo di conciliazione bancaria presso il quale compiere tale tentativo, con riserva di concordarne uno diverso;
- tale clausola è stata liberamente inserita dalle parti, che si sono vincolate a tentare la mediazione prima di agire giudizialmente;
- nel caso di specie, l’opposta avrebbe dovuto instaurare il procedimento di mediazione innanzi al conciliatore bancario, prima di procedere con il ricorso per decreto ingiuntivo;
- l’inadempimento di questo obbligo preliminare comporta l’improcedibilità del procedimento monitorio.
Per tali ragioni, il Giudice ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto. *


