Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace di Nocera Inferiore, Dott.ssa Maria Tudino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8198/2015 R.G. promossa da:
……………………., nata a……..ed ivi residente alla via……………………………, C.F……………………. elettivamente domiciliata in ………, presso lo studio
dell’Avv……………………………………… dal quale è rappresentata e difesa giusta procura ad litem in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto
ingiuntivo
Contro
………………………………… in persona del suo legate rappresentante pro tempore Dott.ssa…………………………,con sede legale in…………………………..,
via……………………….. P. Iva……………………………, rappresentata e difesa dall’Avv. …………………………………CF, nel cui studio in……………………..ha eletto
domicilio giusto mandato a margine del decreto ingiuntivo
–opposta
Alla quale veniva riunita quella iscritta al n.9901/15 R.G. promossa da:
……………………………………., in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Napoli alla Via ………………………., elettivamente
domiciliata in ……………………… alla Via …………………… presso lo studio dell'Avv…………………………………….. e rappresentata e difesa dall
Avv……………………………………. CF………………………………….. giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo nonché
deliberazione di affidamento di incarico giudiziale n…. del 15.09.2015
–opponente
Contro
………………………………, come sopra rappresentata e difesa
-opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti atti di citazione in opposizione a decreti ingiuntivi n.1224 emesso e depositato il 02.07.2015 dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore
Dott.Pio Accarino -con il quale veniva ingiunto a …………….. di pagare in favore della ……………………… la somma di Euro 813,37 oltre le spese della
procedura- e n.1191 emesso il 30.06.2015 e depositato il 07.07.15 dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore Dott. Guido Senatore -con il quale veniva
ingiunto alla………………………. in persona del proprio legate rappresentante pro tempore di pagare in favore della ………………………………. la somma di
Euro 813,37 oltre le spese della procedura- ……………………………… e ………………………………… convenivano in giudizio innanzi alla intestata Autorità
Giudiziaria la detta …………………………. per sentir revocare i citati decreti ingiuntivi in quanto infondati in fatto ed in diritto. Inoltre…………………………
spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della opposta alla restituzione della somma di Euro 88,00 con interessi legali e danno da
svalutazione monetaria dalla data dell'esborso 03.02.15 al saldo totale nonchè al risarcimento dei danni materiali e morali patiti e patendi da
liquidarsi in via equitativa nella somma di Euro 600,00. Chiedeva, infine, di essere autorizzata a chiamare in causa il mediatore …………………………….
designato dalla ……………………….. per essere garantita in caso di soccombenza per non avere lo stesso adempiuto ai propri obblighi di legge.
Si costituiva ……………………… che eccepiva la nullità citazione stante la difformità dell’originale rispetto a quello notificato alla società opposta e
l'inammissibilità dell’atto di opposizione in quanto notificato oltre il termine di legge e nel merito insisteva per la conferma dei decreti ingiuntivi
opposti e chiedeva la condanna al risarcimento dei danni ex col. 96- c. p c. quantificati in Euro 5000,00 stante il danno d’immagine ed alla
reputazione subito. All’udienza del 05.05.16 veniva disposta la riunione dei due giudizi stante la evidente connessione oggettiva e parzialmente
soggettiva e lo scrivente si riservava sulle sollevate eccezioni.
Concedendo alle parti termine di gg. trenta per note. Sciolta la predetta riserva venivano rigettate le eccezioni sollevate nonchè la chiamata in causa
del mediatore e, ritenendo, la causa matura per la decisione, lo scrivente la rinviava all'udienza del 26.09.16 ritenendo implicitamente superflui al
fini della decisione i mezzi istruttori richiesti. Alla predetta udienza, dopo la precisazione delle conclusioni, il Giudice Onorario di Pace tratteneva la
causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre precisare che la controversia de qua attiene al pagamento di somme non corrisposte alla ………………………… a seguito di un procedimento di
mediazione instaurato da …………………. nei confronti della ……………………………………………. più altri.
La pretesa creditoria si fonda sul presupposto che entrambe le parti opponenti hanno sottoscritto dichiarazione definita "verbale di proseguimento"
unitamente ai propri legali di fiducia.
Entrambe le parti non hanno mai disconosciuto le firme apposte sul predetto verbale nel quale viene chiaramente indicato che il relativo
proseguimento ovvero “l'entrata in mediazione" comporta il pagamento delle indennità così come indicate nello scaglione di riferimento. Nello
stesso, inoltre, viene chiaramente dichiarato che il Mediatore ha assolto all'obbligo informativo sull'istituto della mediazione.
Lo scrivente ritiene che sia onore dell'Avvocato, che assiste il proprio cliente, prima di attivare una istanza di mediazione, leggere attentamente tulle
le clausole riportate nel regolamento dell'organismo cui ci si rivolge essendo tale regolamento fonte sussidiaria a quella normativa ed ha efficacia
tra le parti. Infatti, l'art.3 D.Lgs,n.28/10 statuisce che: "al procedimento di mediazione si applica il regolamento di mediazione".
Risulta provato documentalmente che la ………………. e l’…………………… hanno inteso proseguire nella mediazione e, pertanto, le richieste di
ingiunzione sono legittime. A nulla vale l'affermazione che nel procedimento di mediazione erano state coinvolte anche altre parti in quanto il
procedimento di mediazione può essere concluso anche tra le sole parti presenti.
Di nessun pregio, inoltre, è il motivo di opposizione in ordine alla presunta violazione dell'obbligo informative in quanto, seppure ciò fosse vero, non
esimerebbe comunque le parti dall'adempiere all'obbligazione assunta con la sottoscrizione del detto verbale.
Si precisa, inoltre, che l'obbligo informativo sull'istituto della mediazione deve essere fornito oltre che dal Mediatore anche e soprattutto dagli
avvocati che assistono le parti in mediazione atteso che la normativa in materia con l'art.4 comma 3 D.Lgs.n.28/10 ha instituito l'obbligo a carico del
difensore che, al conferimento dell'incarico, è tenuto ad informare i propri clienti sull'istituto.
Nulla viene liquidato a …………………… per i lamentati danni di immagine in quanto non provati. Per quanto detto l'opposizione non può essere
accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice Onorario di Pace di Nocera Inferiore Dott.ssa Maria Tudino, definitivamente pronunciando neL presente giudizio, ogni altra istanza
eccezione e deduzione reietta, così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma i decreti ingiuntivi n.1224/15 e n.1191/15;
-condanna ……………………. nonchè l'…………………………………………..in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di
parte opposta delle spese di lite che liquida nella somma di Euro 400,00 cadauno oltre al 15% per spese generali, Iva e Cassa come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 07/11/2017
Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Maria Tudino