Ancora un tribunale di merito che richiede procura notarile al difensore per rappresentare l’assistito in mediazione

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Avv. Patrizia Pisapia

Tribunale di Bari, Sez. III, 23.10.2024, sentenza n. 4320

A cura del Mediatore Avv. Patrizia Pisapia da Bologna.
Letto 180 dal 09/03/2025

Commento:

Ancora un tribunale di merito che richiede procura notarile al difensore per rappresentare l’assistito in mediazione
La controversia ha ad oggetto un decreto ingiuntivo in favore del Condominio per oneri condominiali approvati opposto dalla condòmina debitrice. Il Condominio si costituiva eccependo l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento di mediazione nel termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale assembleare di approvazione dei rendiconti condominiali e, quanto al merito, contestava le avverse difese. Tale prima eccezione viene ritenuta infondata in quanto la materia oggetto del giudizio non è l'impugnazione della deliberazione assembleare del 21.10.2015, ma il decreto ingiuntivo emesso a seguito della predetta deliberazione.
Veniva assegnato all'opponente (i fatti si svolgono nel 2017) il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione trattandosi di giudizio vertente in materia condominiale. Il verbale della mediazione veniva  depositato in giudizio dall'opponente (che aveva avviato la mediazione).
L'opponente deduceva la mancata partecipazione dell’opposto alla procedura di mediazione, mentre l'opposto eccepiva l'improcedibilità del giudizio per la mancata partecipazione personale dell'opponente in sede di mediazione essendo comparso solo il difensore, qualificatosi procuratore processuale.
La seconda eccezione viene ritenuta fondata: la mediazione esperita dall'opponente a seguito dell'ordinanza non registra la comparizione personale del legale rappresentante della società opponente, ma solo quella del suo difensore, sebbene munito di una procura ad hoc autenticata dallo stesso difensore, cui non può attribuirsi valenza di procura sostanziale, come statuito da Cass. n. 8473/2019. Secondo il Tribunale “è evidente che - non essendo dotato il difensore dell'opponente in sede di mediazione di una procura notarile ad negotia - la mediazione svolta (in cui l'opposto risulta del tutto assente) in realtà non è efficace e, quindi, la condizione di procedibilità non è da ritenersi avverata (cfr., di recente, App. Napoli 24.4.2024)”.
L’opposizione viene dunque dichiarata improcedibile in quanto era onere dell'opposto (a seguito di Cass. SS.UU. n. 19596/2020) instaurare il procedimento di mediazione e il decreto ingiuntivo revocato.°
 
 
Si veda Luana Tagliolini Mediazione, La procura al proprio difensore deve essere notarile, in
Norme&Tributi Plus Condominio, 16 gennaio 2025
 
 

Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 9256/2016 R.G., avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo", promossa da
(...), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. (...), Opponente
contro
(...) in persona dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio degli Avv.ti (...), Opposto
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 23.10.2024 - sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato (...) ha opposto il decreto ingiuntivo n. 1531/2016 R.G. del Tribunale di Bari, con cui le è stato ingiunto di versare in favore del (...) la somma di euro 42.094,33 oltre interessi e spese processuali, a titolo di contributi condominiali approvati dall'assemblea del condominio del 21.10.2015, notificata alla condomina assente (...) il 13.11.2015, relativamente ai rendiconti degli anni 2012, 2013 e 2015 ed al preventivo dell'anno 2015 (già detratta la somma di euro 13.328,95 per il bilancio preventivo dell'anno 2012, oggetto di decreto ingiuntivo n. 462/2012 del Tribunale di Bari). A tal fine, l'opponente ha dedotto:

  • l'insussistenza di qualsivoglia situazione di condominialità che coinvolgano l'opponente;
  • l'assenza di qualsivoglia regolamento condominiale;
  • l'aver l'assemblea del 21.10.2015 deliberato su un oggetto esulante dalle sue attribuzioni, quale quello della sorveglianza (avente finalità estranee alla conservazione e gestione delle cose comuni), le cui voci di spesa sono poi state poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto, l'opponente ha chiesto di: "accertare e dichiarare la infondatezza della domanda di cui al monitorio per i motivi in atti e segnatamente accertare e dichiarare la insussistenza di qualsivoglia situazione di condominialità e dunque accertare e dichiarare la carenza di titolo e/o legittimazione in capo alla opposta per la richiesta di oneri condominiali; nonché accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda azionata nei confronti di (...) per la carenza di legittimazione passiva non essendo quest'ultima in alcun modo qualificabile come condomino;
subordinatamente voglia l'On.le Tribunale accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di cui al monitorio per non essere opponibile a (...) la delibera del 21/10/2015 relativamente alla statuizione in tema di vigilanza per i motivi indicati in atti e segnatamente in quanto tale delibera, ancorché presa a maggioranza, non opera nei confronti dei condomini assenti e non può essere fatta valere per una ripartizione della relativa spesa a carico loro".
Il (...) si è costituito alla I udienza del 23.11.2016;
in particolare, ha eccepito l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento di mediazione nel termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale assembleare di approvazione dei rendiconti condominiali e, quanto al merito, ha contestato le avverse difese, instando per il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 23.11.2016 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e sono stati assegnati i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
A partire dalla memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. l'opponente, oltre a ribadire le precedenti conclusioni, ha chiesto di accertare (in via subordinata al richiesto accertamento di assenza di una situazione di condominialità) la nullità del deliberato assembleare del 21.10.2015.
Con ordinanza depositata il 17.72017 è stato assegnato all'opponente il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione (trattandosi di giudizio vertente in materia condominiale), il cui verbale è stato depositato in giudizio dall'opponente il 20.12.2017. All'esito, l'opponente ha dedotto la mancata partecipazione del (...) alla procedura di mediazione, mentre l'opposto ha eccepito l'improcedibilità del giudizio per la mancata partecipazione personale dell'opponente in sede di mediazione (essendo comparso solo il difensore, qualificatosi procuratore processuale).
A seguito del deposito del verbale di mediazione, la causa è stata rinviata per la decisione, da ultimo all'udienza del 23.10.2024 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con decreto depositato il 3.10.2024 l'udienza del 23.10.2024 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
Nelle note di trattazione anteriori all'udienza di discussione, l'opponente ha eccepito l'improcedibilità del giudizio, non essendo stata attivata dall'opposto la procedura di mediazione obbligatoria.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione: sul punto, va osservato che i mezzi di prova articolati dalle parti e non ammessi in corso di causa risultano irrilevanti e superflui ai fini della decisione.
Vanno affrontate le questioni sorte in tema di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010. A tal fine, va osservato che il (...) opposto:
1- sin dalla comparsa di costituzione e risposta ha eccepito l'improcedibilità del giudizio per mancata attivazione, da parte dell'opponente, del procedimento di mediazione entro il termine di legge di 30 giorni dalla notificazione della deliberazione assembleare di approvazione dei rendiconti;
2- a partire dall'udienza del 20.12.2017 (ossia a seguito dell'ordinanza depositata il 17.7.2017, con cui il precedente giudicante ha assegnato all'opponente il termine per esperire il procedimento di mediazione) ha eccepito, altresì, l'improcedibilità del giudizio in quanto alla mediazione avrebbe partecipato il solo difensore dell'opponente, senza procura sostanziale.
La prima eccezione è infondata, atteso che oggetto del presente giudizio non è l'impugnazione della deliberazione assembleare del 21.10.2015, ma il decreto ingiuntivo emesso a seguito della predetta deliberazione.
La seconda eccezione, invece, è fondata: la mediazione esperita dall'opponente a seguito dell'ordinanza depositata il 17.7.2017 non registra la comparizione personale del legale rappresentante della società opponente, ma solo quella del suo difensore, sebbene munito di una procura ad hoc autenticata dallo stesso difensore, cui non può attribuirsi valenza di procura sostanziale, come statuito da Cass. n. 8473/2019. In particolare, il Supremo Collegio ivi ha avuto modo di statuire che:
  • l'art. 8 D.Lgs. n. 28/2010, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati; la previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato; tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile; in mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri; laddove, per la rilevanza della partecipazione, o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l'attribuzione di un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha ritenuto che la parte potesse farsi sostituire, attribuendo un disvalore,
    • un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona, lo ha previsto espressamente (cfr., a titolo esemplificativo, l'art. 231 c.p.c.);
  • non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore; deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore;
  • allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84);
  • quindi, il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale; ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale; per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore; perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e
quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.
Alla luce di tanto, è evidente che - non essendo dotato il difensore dell'opponente in sede di mediazione di una procura notarile ad negotia - la mediazione svolta (in cui l'opposto risulta del tutto assente) in realtà non è efficace e, quindi, la condizione di procedibilità non è da ritenersi avverata (cfr., di recente, App. Napoli 24.4.2024), come eccepito dall'opposto.
In assenza di valido esperimento del procedimento di mediazione (e, quindi, in assenza dell'avveramento della condizione di procedibilità), va osservato che l'opposizione risulta comunque improcedibile, come eccepito dall'opponente, atteso che - trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia condominiale - era onere dell'opposto instaurare il procedimento di mediazione.
Sul punto, Cass. SS.UU. n. 19596/2020 ha statuito che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, art. 5, comma 1 bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
Va osservato che la predetta sentenza resa a SS.UU. è intervenuta per dirimere un contrasto giurisprudenziale originato da Cass. n. 24629/2015 (che aveva espresso l'opposto principio, secondo cui il procedimento di mediazione avrebbe dovuto essere instaurato dall'opponente, a pena di improcedibilità della domanda).
In considerazione dei rilievi che precedono, non essendo stata soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda prevista dalla legge, il presente giudizio deve essere dichiarato improcedibile con consente revoca del decreto ingiuntivo opposto e con condanna dell'opposto alla restituzione all'opponente di quanto eventualmente ricevuto in esecuzione dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo. Ogni ulteriore questione è da ritenersi assorbita.
Alla luce dell'esito del giudizio, deciso sulla base di pronunce della Suprema Corte successive all'introduzione dello stesso ed implicanti un mutamento di giurisprudenza, sussistono evidenti ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese processuali ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
  • dichiara l'improcedibilità del giudizio e, per l'effetto:
  • revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1531/2016;
  • condanna l'opposto alla restituzione in favore dell'opponente di quanto eventualmente da questa versato in esecuzione dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo;
  • compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Bari, 23 ottobre 2024.

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Chi è l'autore
Avv. Patrizia Pisapia Mediatore Avv. Patrizia Pisapia
Soltanto una mediazione competente può avere il vantaggio di giungere ad un accordo che sia durevole e di reciproco vantaggio. Il mio punto di forza è ascoltare i bisogni e le esigenze di ciascuna delle parti per trovare soluzioni condivise.

Laureata in giurisprudenza con lode presso l'Università degli Studi di Bologna e frequentato la scuola biennale di Specializzazione per le Professioni Legali.
Dal 2004 sono avvocato del Foro di Bologna.
Mi occupo in principalità e con dedizione di cons...
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