
La cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2025 si è svolta il 14 gennaio 2025 in Cassazione alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme alle più alte cariche: la Prima Presidente della Suprema Corte Margherita Cassano, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il procuratore generale della Cassazione Luigi Salvato, il vicepresidente del Csm Fabio Pinelli, l'avvocato generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli e il presidente del Consiglio nazionale forense Francesco Greco.
La Prima presidente ha esposto la relazione sull'anno appena trascorso.
I temi trattati:
La Prima presidente ha esposto la relazione sull'anno appena trascorso.
I temi trattati:
- Il rapporto tra legge e giurisdizione
- La tutela del lavoro
- I reati di violenza in danno delle donne
- Minori e social media
- Il ruolo sociale dell’impresa
- Le recenti riforme in ambito tributario
- Detenzione in carcere e pene alternative.
- Gli autori di reato affetti da patologia mentale
- I suicidi in carcere
- Analisi del lavoro giudiziario svolto dagli uffici di merito e dalla Corte di cassazione
E’ stato dato atto che nel periodo in esame è proseguito lo sforzo per definire l’arretrato e raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR compiuto dall’intera magistratura, compresa quella onoraria, grazie anche al prezioso apporto degli addetti all’Ufficio per il processo e del personale amministrativo.
In particolare, nel settore civile, le pendenze sono diminuite sia nei Tribunali (dai 1.545.468 procedimenti del periodo precedente agli attuali 1.489.471 con una variazione percentuale del -3,6%) che nelle Corti d’appello (dai 177.047 procedimenti del periodo precedente agli attuali 162.070 con una flessione dell’8,5%).
L’obiettivo di riduzione del 95% dei procedimenti civili pendenti al 31 dicembre 2019 (c.d. arretrato statico), fissato dal PNRR, è stato conseguito e superato dalle Corti d’appello, che hanno abbattuto l’arretrato del 99,2%, mentre i Tribunali sono vicini al suo conseguimento, avendolo abbattuto del 92,4%.
Già nel primo semestre 2024 i Tribunali e le Corti d’appello erano prossimi al conseguimento del disposition time che, in primo grado, ammonta a 438 giorni (-21,2% rispetto alla baseline 2019 di 566 giorni e -3,3% rispetto ai 453 giorni del primo semestre 2023) e in appello a 528 giorni (con riduzione del 19,23% rispetto alla baseline 2019 di 654 giorni e dell’1% rispetto ai 533 giorni del primo semestre 2023).
Si pongono in controtendenza soltanto i Tribunali per i minorenni (ove le pendenze sono aumentate del 12,7%) e gli uffici dei giudici di pace (che hanno registrato un aumento delle pendenze del 3,1%.)
In Corte di cassazione le pendenze sono diminuite del 7,8% (dai 94.759 procedimenti pendenti al 31 dicembre 2023 agli 87.380 procedimenti pendenti al 31 dicembre 2024
Il disposition time ammonta a 944 giorni (con riduzione del 27,5% rispetto alla baseline 2019 di 1306 giorni). Si tratta di un risultato particolarmente significativo sotto due aspetti: da un lato, esprime una rilevante riduzione rispetto ai 1003 giorni al 31 dicembre 2023 e, dall’altro, evidenzia l’avvenuto conseguimento, con diciotto mesi di anticipo, dell’obiettivo finale fissato in 976 giorni e, addirittura, il suo superamento.
Per quanto riguarda gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (pag. 34 e ss. della Relazione) la Prima Presidente osserva che “Non di meno, l’attuale sistema multilivello delle fonti, la contemporanea applicabilità di norme interne e sovranazionali, il diffuso utilizzo di regole strutturate su clausole generali flessibili e adattabili, le cogenti istanze di omogeneità applicativa derivanti soprattutto dal primato del diritto dell’Unione europea (come la frequenza di un contenzioso seriale che moltiplica il numero delle controversie), hanno indotto il legislatore negli ultimi anni ad affidare un ruolo di avamposto di tutela dei diritti ad istituzioni non collocate nell’ambito delle singole articolazioni della giurisdizione statuale”.
“Queste motivazioni hanno portato alla predisposizione di numerosi strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, nell’auspicio di procurare una costante deflazione del contenzioso, scongiurando la frammentazione della elaborazione giurisprudenziale. I modi alternativi di composizione o di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, quali la negoziazione assistita, la mediazione e l’arbitrato, rappresentano forme di giustizia privata, chiamata a sopperire alla crisi di efficacia, efficienza ed effettività della giurisdizione dello Stato, e dovrebbero integrare il funzionamento della cosiddetta giustizia predittiva, quest’ultima volta a rendere comprensibili e prevedibili gli esiti della futura eventuale lite, i primi, invece, mirando a comporre la lite già insorta prima che si renda necessario il ricorso al giudice. ”
“[…] L’obbligatorietà della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, da tempo ormai operante per un numero consistente di controversie, e non più soltanto per procedimenti specifici o per singoli settori, potrà pienamente giustificarsi sol quando risulterà significativamente conseguito l’obiettivo di ridurre il contenzioso gravante sui giudici, in maniera che il complesso modulo procedimentale si riveli davvero idoneo a perseguire effetti deflattivi e quindi a semplificare l’accesso alla giustizia, a migliorare l’efficienza del sistema giudiziario e ad accelerare i tempi di definizione del contenzioso civile.”
Viene ricordata la nota sentenza delle Sezioni Unite civili n. 3452 del 2024, che nel decidere la questione dell’applicabilità della mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 anche alle domande riconvenzionali, ha, appunto, rimarcato che tale istituto, al pari delle ulteriori misure di ADR (Alternative dispute resolution), si inserisce in un contesto riformatore che esprime la ratio di costituire una reale spinta deflattiva del contenzioso, al fine di preservare la “risorsa non illimitata” della giurisdizione. Il differimento dell’esercizio del diritto di azione può, allora, dirsi ragionevole in vista di un reale effetto positivo dell’istituto conciliativo, consistente nel raggiungere sollecitamente una soluzione stragiudiziale, tramutandosi, altrimenti, in un inutile intralcio.
L’alta magistrata richiama il pericolo del moltiplicarsi di organismi e di procedure preordinati alla risoluzione delle controversie che non coinvolgono la giurisdizione: esso nasconde, in realtà, anche una sorta di rassegnata impotenza dello Stato a far fronte, in maniera effettiva ed in tempi ragionevoli, all’impegno costituzionale di azionabilità dei diritti.
In particolare, nel settore civile, le pendenze sono diminuite sia nei Tribunali (dai 1.545.468 procedimenti del periodo precedente agli attuali 1.489.471 con una variazione percentuale del -3,6%) che nelle Corti d’appello (dai 177.047 procedimenti del periodo precedente agli attuali 162.070 con una flessione dell’8,5%).
L’obiettivo di riduzione del 95% dei procedimenti civili pendenti al 31 dicembre 2019 (c.d. arretrato statico), fissato dal PNRR, è stato conseguito e superato dalle Corti d’appello, che hanno abbattuto l’arretrato del 99,2%, mentre i Tribunali sono vicini al suo conseguimento, avendolo abbattuto del 92,4%.
Già nel primo semestre 2024 i Tribunali e le Corti d’appello erano prossimi al conseguimento del disposition time che, in primo grado, ammonta a 438 giorni (-21,2% rispetto alla baseline 2019 di 566 giorni e -3,3% rispetto ai 453 giorni del primo semestre 2023) e in appello a 528 giorni (con riduzione del 19,23% rispetto alla baseline 2019 di 654 giorni e dell’1% rispetto ai 533 giorni del primo semestre 2023).
Si pongono in controtendenza soltanto i Tribunali per i minorenni (ove le pendenze sono aumentate del 12,7%) e gli uffici dei giudici di pace (che hanno registrato un aumento delle pendenze del 3,1%.)
In Corte di cassazione le pendenze sono diminuite del 7,8% (dai 94.759 procedimenti pendenti al 31 dicembre 2023 agli 87.380 procedimenti pendenti al 31 dicembre 2024
Il disposition time ammonta a 944 giorni (con riduzione del 27,5% rispetto alla baseline 2019 di 1306 giorni). Si tratta di un risultato particolarmente significativo sotto due aspetti: da un lato, esprime una rilevante riduzione rispetto ai 1003 giorni al 31 dicembre 2023 e, dall’altro, evidenzia l’avvenuto conseguimento, con diciotto mesi di anticipo, dell’obiettivo finale fissato in 976 giorni e, addirittura, il suo superamento.
Per quanto riguarda gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (pag. 34 e ss. della Relazione) la Prima Presidente osserva che “Non di meno, l’attuale sistema multilivello delle fonti, la contemporanea applicabilità di norme interne e sovranazionali, il diffuso utilizzo di regole strutturate su clausole generali flessibili e adattabili, le cogenti istanze di omogeneità applicativa derivanti soprattutto dal primato del diritto dell’Unione europea (come la frequenza di un contenzioso seriale che moltiplica il numero delle controversie), hanno indotto il legislatore negli ultimi anni ad affidare un ruolo di avamposto di tutela dei diritti ad istituzioni non collocate nell’ambito delle singole articolazioni della giurisdizione statuale”.
“Queste motivazioni hanno portato alla predisposizione di numerosi strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, nell’auspicio di procurare una costante deflazione del contenzioso, scongiurando la frammentazione della elaborazione giurisprudenziale. I modi alternativi di composizione o di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, quali la negoziazione assistita, la mediazione e l’arbitrato, rappresentano forme di giustizia privata, chiamata a sopperire alla crisi di efficacia, efficienza ed effettività della giurisdizione dello Stato, e dovrebbero integrare il funzionamento della cosiddetta giustizia predittiva, quest’ultima volta a rendere comprensibili e prevedibili gli esiti della futura eventuale lite, i primi, invece, mirando a comporre la lite già insorta prima che si renda necessario il ricorso al giudice. ”
“[…] L’obbligatorietà della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, da tempo ormai operante per un numero consistente di controversie, e non più soltanto per procedimenti specifici o per singoli settori, potrà pienamente giustificarsi sol quando risulterà significativamente conseguito l’obiettivo di ridurre il contenzioso gravante sui giudici, in maniera che il complesso modulo procedimentale si riveli davvero idoneo a perseguire effetti deflattivi e quindi a semplificare l’accesso alla giustizia, a migliorare l’efficienza del sistema giudiziario e ad accelerare i tempi di definizione del contenzioso civile.”
Viene ricordata la nota sentenza delle Sezioni Unite civili n. 3452 del 2024, che nel decidere la questione dell’applicabilità della mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 anche alle domande riconvenzionali, ha, appunto, rimarcato che tale istituto, al pari delle ulteriori misure di ADR (Alternative dispute resolution), si inserisce in un contesto riformatore che esprime la ratio di costituire una reale spinta deflattiva del contenzioso, al fine di preservare la “risorsa non illimitata” della giurisdizione. Il differimento dell’esercizio del diritto di azione può, allora, dirsi ragionevole in vista di un reale effetto positivo dell’istituto conciliativo, consistente nel raggiungere sollecitamente una soluzione stragiudiziale, tramutandosi, altrimenti, in un inutile intralcio.
L’alta magistrata richiama il pericolo del moltiplicarsi di organismi e di procedure preordinati alla risoluzione delle controversie che non coinvolgono la giurisdizione: esso nasconde, in realtà, anche una sorta di rassegnata impotenza dello Stato a far fronte, in maniera effettiva ed in tempi ragionevoli, all’impegno costituzionale di azionabilità dei diritti.
https://www.rainews.it/articoli/2025/01/inaugurazione-anno-giudiziario-tra-separazione-delle-carriere-e-scontro-tra-politica-e-magistratura-cf68c4cb-db40-407b-b3cb-ae9411a0a61f.html
https://www.gnewsonline.it/anno-giudiziario-nordio-interviene-alla-cerimonia-di-napoli/
https://www.radioradicale.it/scheda/749335/assemblea-generale-della-corte-suprema-di-cassazione-per-linaugurazione-dellanno?i=4859025