In una recente richiesta di parere formulata dalla Associazione Italiana degli Organismi di Mediazione, è stata posta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate la dubbia questione della estensione delle agevolazioni fiscali previste per il verbale di mediazione, anche all’accordo successivamente stipulato dinanzi al Notaio.
Secondo l’AE, l’esenzione prevista per il verbale di mediazione riguarda anche l’atto redatto dal Notaio, se quest’ultimo recepisce i contenuti del suddetto verbale, atteso che davanti al Notaio le parti non pongono in essere un regolamento negoziale nuovo o diverso da quello originariamente voluto, contenuto nell’atto di mediazione e firmato in sede di chiusura del procedimento di mediazione.
Diversamente, qualora le parti stipulino davanti al Notaio un atto a contenuto novativo (per esempio, il contratto definitivo rispetto agli obblighi assunti in sede di mediazione), non in esecuzione degli obblighi assunti in sede di accordo, e dunque, di un contratto integrativo dell’accordo raggiunto in sede di mediazione, trattandosi di un negozio avente contenuto innovativo rispetto al verbale stesso, limitatamente a detto negozio non troverà applicazione la disposizione agevolativa di cui al menzionato art.17, comma 3 (esenzione dall’imposta di registro entro il valore di 50 mila euro, ndr)
Secondo l’AE, l’esenzione prevista per il verbale di mediazione riguarda anche l’atto redatto dal Notaio, se quest’ultimo recepisce i contenuti del suddetto verbale, atteso che davanti al Notaio le parti non pongono in essere un regolamento negoziale nuovo o diverso da quello originariamente voluto, contenuto nell’atto di mediazione e firmato in sede di chiusura del procedimento di mediazione.
Diversamente, qualora le parti stipulino davanti al Notaio un atto a contenuto novativo (per esempio, il contratto definitivo rispetto agli obblighi assunti in sede di mediazione), non in esecuzione degli obblighi assunti in sede di accordo, e dunque, di un contratto integrativo dell’accordo raggiunto in sede di mediazione, trattandosi di un negozio avente contenuto innovativo rispetto al verbale stesso, limitatamente a detto negozio non troverà applicazione la disposizione agevolativa di cui al menzionato art.17, comma 3 (esenzione dall’imposta di registro entro il valore di 50 mila euro, ndr)