Secondo un recentissimo studio affrontato dal Consiglio Nazionale del Notariato (156/2014-T), l’usucapione accertato mediante accordo in mediazione, da intendersi quale atto a titolo derivativo avente ad oggetto l’accertamento fra le parti dei presupposti previsti dalla legge per il perfezionamento dell’usucapione (cfr. studio 715/2013 C), consente di ottenere una serie di benefici fiscali, di seguito illustrati in sintesi:
- l’accordo è essere esente dall’imposta di registro proporzionale entro il limite di valore di 50.000 euro, scontando invece per la parte eccedente l’imposta proporzionale prevista per gli atti traslativi a titolo oneroso, nella misura minima di 1000 euro;
- l’accordo è esente dall’imposta di bollo e dovrebbe esserlo anche per la tassa ipotecaria e dai tributi speciali catastali;
- l’accordo, se si ritenesse di non accogliere la tesi secondo la quale le imposte ipotecaria e catastale sono esenti ai sensi dell’art. 17, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, se di valore fino alla franchigia dovrebbe scontare le suddette imposte in via ordinaria in misura proporzionale. Nel caso, invece, di accordo avente valore superiore a 50.000 euro le stesse dovrebbero spettare solo nella misura fissa di 50 euro ciascuna;
- l’accordo, in caso di usucapito soggetto passivo IVA, potrebbe essere considerato rilevante agli effetti del suddetto tributo quale destinazione del bene a finalità estranee all’impresa o all’esercizio di un’arte o professione (se il bene era stato in precedenza acquistato operando la detrazione dell’imposta).
- l’accordo è essere esente dall’imposta di registro proporzionale entro il limite di valore di 50.000 euro, scontando invece per la parte eccedente l’imposta proporzionale prevista per gli atti traslativi a titolo oneroso, nella misura minima di 1000 euro;
- l’accordo è esente dall’imposta di bollo e dovrebbe esserlo anche per la tassa ipotecaria e dai tributi speciali catastali;
- l’accordo, se si ritenesse di non accogliere la tesi secondo la quale le imposte ipotecaria e catastale sono esenti ai sensi dell’art. 17, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, se di valore fino alla franchigia dovrebbe scontare le suddette imposte in via ordinaria in misura proporzionale. Nel caso, invece, di accordo avente valore superiore a 50.000 euro le stesse dovrebbero spettare solo nella misura fissa di 50 euro ciascuna;
- l’accordo, in caso di usucapito soggetto passivo IVA, potrebbe essere considerato rilevante agli effetti del suddetto tributo quale destinazione del bene a finalità estranee all’impresa o all’esercizio di un’arte o professione (se il bene era stato in precedenza acquistato operando la detrazione dell’imposta).