Tentativo obbligatorio di conciliazione in sede Corecom
Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti.
Articolo 1
Adozione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti
1. L’Autorità adotta, ai sensi dell’articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e dell’articolo 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il regolamento sulle procedure per la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti finali.
2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell’allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.
3. Al fine di facilitare gli utenti nell’inoltro di istanze ai sensi degli articoli 5, 7 e 14 del regolamento di cui al comma 1, la Direzione tutela dei consumatori predispone, rispettivamente, i formulari GU5, GU e GU14, e ne cura la pubblicazione sul sito web dell’Autorità.
Articolo 2
Modifiche al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
1. All’art. 16 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, dalla delibera n. 40/06/CONS e dalla Delibera n. 437/06/CONS, la disposizione di cui alla lettera h è sostituita dalla seguente: “h. gestione del contenzioso tra gestori-utenti. Nella suddetta materia esercita le competenze delegate con apposito regolamento”.
Articolo 3
Modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie
1. Al regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 136/06/CONS, sono apportate le modifiche ed integrazioni riportate nell’allegato B della presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.
Articolo 4
Abrogazioni
1. Il regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti, approvato con delibera n. 182/02/CONS del 19 giugno 2002 e modificato con delibere dell’Autorità n. 307/03/CONS del 5 agosto 2003 e n. 137/06/CONS del 15 marzo 2006, è abrogato.
2. Le norme di rinvio al predetto regolamento, contenute nelle delibere di questa Autorità non abrogate ai sensi del precedente comma, ivi comprese quelle in materia di televisione a pagamento e televisione digitale terrestre, devono intendersi modificate nel senso di rinviare al regolamento approvato con la presente delibera.
Articolo 5
Norme transitorie e finali
1. Fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ai fini dell’esperimento del tentativo di conciliazione la parti potranno rivolgersi, oltre che alle camere di conciliazione istituite presso le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, agli organismi iscritti al registro di cui all’art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.
2. Per le controversie, anche se in fase conciliativa, pervenute fino alla data di entrata in vigore della presente delibera continua ad applicarsi la disciplina precedente, di cui all’articolo 4, comma 1.
3. Con cadenza semestrale la Direzione tutela consumatori presenterà al Consiglio una relazione sui risultati applicativi della nuova disciplina, segnalando, se del caso, l’opportunità di modifiche ed integrazioni ai testi regolamentari.
4. La presente delibera entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità ed è resa disponibile sul sito web www.agcom.it.
Allegato A
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) "Autorità", l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
b) "Legge", la legge 31 luglio 1997, n. 249;
c) "Codice", il Codice delle comunicazioni elettroniche approvato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
d) "Codice del consumo", il Codice del consumo approvato con decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
e) "Direzione", la Direzione tutela dei consumatori dell’Autorità;
f) "Direttore", il Direttore della Direzione tutela dei consumatori;
g) "Co.re.com", i Comitati regionali per le comunicazioni;
h) "operatore", ogni impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata o un servizio di comunicazione elettronica o un servizio radiotelevisivo a pagamento;
i) "utente", ogni persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
j) "utente finale", ogni utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.
k) "rete pubblica di comunicazione", ogni rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
l) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
m) "servizio universale", l’insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e offerti ad un prezzo accessibile, così come individuato ai sensi dell’articolo 53 del Codice;
n) "posta elettronica certificata", ogni sistema di posta elettronica nel quale é fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici;
o) "organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo", gli organi di cui all’articolo 141, commi 2 e 3, del Codice del consumo;
p) "associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale", le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del consumo.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Ai sensi dell’articolo 1, commi 11 e 12, della Legge, sono rimesse alla competenza dell’Autorità le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell’Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi.
2. Sono escluse dall’applicazione del presente Regolamento le controversie attinenti esclusivamente al recupero di crediti relativi alle prestazioni effettuate, qualora l’inadempimento non sia dipeso da contestazioni relative alle prestazioni medesime. In ogni caso, l’utente finale non è tenuto ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 3 per formulare eccezioni, proporre domande riconvenzionali ovvero opposizione a norma dell’art. 641 c.p.c..
3. Sono, altresì, escluse dall’ambito applicativo del presente regolamento le controversie promosse ai sensi degli articoli 37, 139 e 140 del Codice del consumo.
CAPO II TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
Articolo 3
Richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione
1. Per le controversie di cui all’articolo 2 comma 1, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Co.re.com competente per territorio munito di delega a svolgere la funzione conciliativa, ovvero dinanzi agli organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 13.
2. Ove il Co.re.com territorialmente competente non sia titolare della delega di cui al comma 1, il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà essere esperito dinanzi agli organi di cui all’articolo 13.
3. Il termine per la conclusione della procedura conciliativa è di trenta giorni decorrenti dalla data di proposizione dell’istanza; dopo la scadenza di tale termine le parti possono proporre ricorso giurisdizionale anche ove la procedura non sia stata conclusa.
Articolo 4
Competenza per territorio
1. Per determinare il Co.re.com territorialmente competente per l’esperimento del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 2 si ha riguardo al luogo in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell’utente finale ovvero, negli altri casi, al domicilio indicato dall’utente al momento della conclusione del contratto o, in mancanza, alla sua residenza o sede legale.
Articolo 5
Provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio
1. Fermo restando l’obbligo di informare l’utente con congruo preavviso, l’operatore, salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, può disporre la sospensione del servizio solo con riferimento al servizio interessato dal mancato pagamento.
2. Ai fini del comma precedente:
a.non può intendersi come mancato pagamento il pagamento parziale di una o più fatture da parte dell’utente qualora il pagamento omesso riguardi addebiti oggetto di contestazione: ciò per tutto il periodo in cui con riferimento a tali addebiti siano pendenti una procedura di reclamo oppure di conciliazione o di definizione della controversia ai sensi degli articoli 3 e 14 del presente regolamento, fino alla loro conclusione, e compresi gli intervalli di tempo intercorrenti tra le diverse procedure per la durata massima di 6 (sei) mesi dalla conclusione della procedura di reclamo o di conciliazione, termine entro il quale deve essere inoltrata, rispettivamente, la domanda per la successiva procedura di conciliazione o di definizione;(1)
(1)Lettera così modificata con delibera n. 95/08/CONS del 19 febbraio 2008
b. il ritardato o mancato pagamento non può intendersi come ripetuto se nei sei mesi precedenti la scadenza della fattura in questione i pagamenti sono stati effettuati senza ritardi;
c. si può considerare ritardato unicamente il pagamento avvenuto almeno quindici giorni oltre la scadenza e fatti comunque salvi i casi di ritardo nella emissione o consegna della fattura.
3. L’utente, contestualmente alla proposizione dell’istanza per l’esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 3, ovvero nel corso della relativa procedura, può chiedere al Co.re.com l’adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell’erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell’operatore sino al termine della procedura conciliativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera e) della legge 14 novembre 1995, n. 481.
4. A pena di inammissibilità la richiesta dell’utente, per la quale può essere utilizzato il formulario GU5 disponibile sul sito web dell’Autorità (www.agcom.it), deve contenere le informazioni indicate all’articolo 7, comma 1, ed essere corredata, ove non presentata contestualmente ad essa, da copia dell’istanza di conciliazione, della quale deve essere comprovato l’avvenuto inoltro.
5. La richiesta è sottoscritta dall’utente o, in caso di persone giuridiche, dal rappresentante legale o da persona munita di procura speciale, e deve essere inoltrata con le modalità di cui all’articolo 7, comma 3.
6. Copia della richiesta va trasmessa, a cura dell’Ufficio, anche a mezzo fax o per via telematica, all’operatore, assegnando un termine non superiore a cinque giorni per la produzione di eventuali memorie e documentazione.
7. Il Co.re.com, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, con atto motivato, adotta un provvedimento temporaneo, ovvero rigetta la richiesta, inviando copia della decisione alle parti.
8. Nel corso del procedimento possono essere richiesti atti ed informazioni anche ad operatori terzi che risultino coinvolti nella controversia. Nel caso in cui risulti che la sospensione o l’abuso dipendano dal comportamento di un operatore diverso da quello citato nell’istanza, il Co.re.com può estendere, su impulso dell’utente, il procedimento nei confronti del suddetto operatore, applicando i commi 6 e seguenti del presente articolo.
9. I provvedimenti adottati a norma del presente articolo devono essere eseguiti entro il termine da essi indicato. In caso di inottemperanza il Co.re.com competente ne informa tempestivamente la Direzione. Il contravventore è punito ai sensi dell’art. 1 comma 31 della Legge.
10. Nel caso in cui il Co.re.com competente per territorio non sia titolare della delega a svolgere l’attività conciliativa di competenza dell’Autorità, l’istanza di adozione di provvedimenti temporanei di cui al precedente comma 2, corredata della copia dell’istanza di conciliazione comprovatamente depositata presso gli organismi di conciliazione di cui all’art. 13, può essere presentata alla Direzione, che provvede ai sensi dell’articolo 21.
Articolo 6
Effetti della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione
1. La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della Legge, sospende i termini per agire in sede giurisdizionale fino alla scadenza del termine per la conclusione della procedura di cui al terzo comma dell’articolo 3.
Articolo 7
Procedura di conciliazione dinanzi al Co.re.com
1. Nell’istanza presentata al Co.re.com che introduce il procedimento di conciliazione devono essere indicati, a pena di inammissibilità: il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell’utente, il numero dell’utenza in caso di servizi telefonici, la denominazione e la sede dell’operatore. L’istanza deve essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità dell’utente interessato.
2. Nell’istanza devono essere altresì indicati:
a. i fatti che sono all’origine della controversia tra le parti;
b. gli eventuali tentativi già esperiti per la composizione della controversia;
c. le richieste dell’istante;
d. i documenti che si allegano.
3. L’istanza, a pena di inammissibilità, è sottoscritta dall’utente o, per le persone giuridiche, dal rappresentante legale, ovvero da un rappresentante munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ed è consegnata a mano contro rilascio di ricevuta ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.
4. L’istanza può anche essere inoltrata compilando il formulario UG, disponibile sul sito ufficiale dell’Autorità (www.agcom.it) e presso gli uffici dei Co.re.com.
5. Il Co.re.com, qualora ravvisi una causa di inammissibilità dell’istanza, entro dieci giorni dalla presentazione della stessa, dichiara, con atto motivato, l’improcedibilità del tentativo di conciliazione, comunicandolo all’istante.
Articolo 8
Avviso di convocazione delle parti
1. Il Co.re.com, verificata l’ammissibilità della domanda, comunica alle parti, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza e con le medesime modalità di cui all’articolo 5, comma 6, l’avviso di convocazione per l’esperimento del tentativo di conciliazione, da tenersi non prima di sette giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione.
2. In tale avviso sono specificamente indicati:
a. la data di iscrizione al protocollo dell’istanza;
b. la data e il luogo fissati per la conciliazione;
c. l’oggetto della procedura;
d. il responsabile del procedimento;
e. le modalità di comunicazione dell’adesione alla procedura, ai sensi del successivo comma 3;
f. la data entro la quale deve concludersi il procedimento e gli ulteriori rimedi esperibili;
g. l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. La parte che non ha proposto l’istanza, entro cinque giorni dalla data dell’udienza, con le modalità indicate nell’avviso di convocazione, ha l’onere di comunicare al Co.re.com la propria volontà di partecipare alla procedura conciliativa. In mancanza di tale comunicazione, ovvero in caso di dichiarazione esplicita di non voler aderire al tentativo di conciliazione, trasmessa entro il medesimo termine, il responsabile del procedimento redige un verbale con il quale dà atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione, trasmettendolo tempestivamente alla parte istante.
Articolo 9
Udienza di conciliazione
1. In udienza le parti intervengono personalmente, ovvero, in caso di persone giuridiche, in persona del loro legale rappresentante. Le parti possono inoltre farsi rappresentare da soggetti muniti di procura generale o speciale purché idonea a conciliare o transigere la controversia, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ovvero con scrittura privata corredata della fotocopia di un documento di identità del delegante. Le parti, inoltre, possono farsi assistere da consulenti o rappresentanti delle associazioni di consumatori.
2. L’udienza può svolgersi anche in videoconferenza con le modalità stabilite da apposito provvedimento.
3. L’udienza si svolge dinanzi al responsabile del procedimento, che per il compimento di uno o più atti può avvalersi di persona da lui delegata. Il responsabile del procedimento invita le parti ad esporre le rispettive ragioni, al fine di chiarire i punti di contrasto e di individuare una soluzione reciprocamente accettabile.
4. In qualsiasi fase della conciliazione il responsabile del procedimento può suggerire alle parti una o più soluzioni alternative per la composizione della controversia.
5. Su richiesta motivata anche di una sola delle parti il responsabile del procedimento può fissare un’ulteriore udienza.
6. Nel corso dell’udienza ciascuna delle parti può abbandonare la conciliazione, chiedendo al responsabile del procedimento di procedere ai sensi dell’articolo 12, comma 3.
Articolo 10
Riunione delle procedure pendenti
1. Il Co.re.com, sentite le parti interessate, può disporre, compatibilmente con i termini di cui al comma 2 dell’art. 3, la riunione di più procedimenti pendenti dinanzi a sé ed aventi ad oggetto controversie omogenee.
Articolo 11
Limiti di utilizzabilità delle informazioni acquisite nel corso della procedura
1. Salvo diverso accordo tra le parti, nessuna di esse può utilizzare, in occasione di altro procedimento arbitrale o di giudizio promosso dinanzi all’autorità giudiziaria o a qualsiasi altra autorità indipendente, le dichiarazioni e le offerte effettuate nel corso della procedura di conciliazione al fine di pervenire ad una composizione bonaria della controversia.
Articolo 12
Esito della conciliazione
1. Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale in cui si indicano i punti controversi e si dà atto dell’accordo, specificandone il contenuto.
2. Il verbale di conciliazione, sottoscritto, oltre che dalle parti, dal responsabile della procedura designato dal Co.re.com territorialmente competente, o dal suo delegato, che certifica l’autografia delle sottoscrizioni, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 2 comma 24, lettera b, della legge n. 481 del 1995.
3. Se in udienza non si raggiunge l’accordo, su tutti o alcuni dei punti controversi, il responsabile del procedimento redige un verbale in cui si annota che la controversia è stata sottoposta a tentativo di conciliazione e si prende atto che non è stato raggiunto un accordo. Nel processo verbale le parti possono indicare la soluzione parziale sulla quale concordano.
4. Se una o entrambe le parti non si presentano in udienza, il responsabile del procedimento redige un verbale in cui dà atto dell’esito negativo della procedura di conciliazione, salvo che l’assenza non sia dipesa da giustificati motivi prontamente comunicati, nel qual caso il responsabile del procedimento fissa una nuova udienza per la prima data disponibile, dandone comunicazioni alle parti.
Articolo 13
Conciliazione presso altri organismi di conciliazione
1. In alternativa alla procedura conciliativa dinanzi al Co.re.com, gli interessati hanno la facoltà di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, anche in via telematica, dinanzi agli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, di cui all’articolo 1, lettera o, del presente Regolamento.
2. Allo stesso fine, l’utente ha altresì la facoltà di rivolgersi agli organismi istituiti con accordi tra gli operatori ed associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale, purché detti organismi operino a titolo gratuito e rispettino i principi di trasparenza, equità ed efficacia di cui alla Raccomandazione 2001/310/CE.
3. L’elenco aggiornato degli organi di cui ai commi precedenti è reso disponibile sul sito web dell’Autorità.
4. Gli organismi istituiti a norma del comma 2 vengono iscritti nell’elenco di cui al comma precedente su presentazione di apposita istanza, firmata dalle parti, corredata dell’intesa raggiunta dall’operatore con almeno due terzi delle associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale e di copia del Regolamento di procedura, previa verifica di aderenza ai principi di cui al comma 2.
5. L’istanza, con le medesime formalità, deve essere rinnovata con cadenza biennale. In difetto di domanda di rinnovo, l’Autorità, senza formalità, opera la cancellazione dell’organismo dall’elenco di cui al precedente comma 3.
6. Su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, l’Autorità può disporre la cancellazione dall’elenco degli organismi nei confronti dei quali accerti il mancato rispetto dei principi elencati al comma 2.
CAPO III
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 14
Istanza di definizione della controversia
1. Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, o per i punti ancora controversi nel caso di conciliazione parziale, le parti congiuntamente, o anche il solo utente, possono chiedere all’Autorità di definire la controversia.
2. Il deferimento della soluzione della controversia all’Autorità non può essere promosso ove siano decorsi più di sei mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione, ovvero qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia stata già adita l’Autorità giudiziaria.
3. L’istanza con cui viene deferita all’Autorità la risoluzione della controversia deve essere inoltrata alla Direzione con le modalità di cui all’articolo 7, comma 3 e deve rispondere a tutti i requisiti di cui al medesimo articolo.
4. L’istanza deve, inoltre, indicare gli estremi del verbale di mancata conciliazione o di soluzione parziale della controversia.
5. L’istanza può essere inoltrata anche compilando il formulario GU14, disponibile sul sito ufficiale dell’Autorità (www.agcom.it).
Articolo 15
Avvio del procedimento
1. Il Direttore assume direttamente ovvero assegna ad altri la responsabilità del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento, verificata l’ammissibilità dell’istanza, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa trasmette alle parti, anche a mezzo fax o per via telematica, l’invito a comparire all’udienza fissata per la discussione della controversia.
3. In tale avviso, che dovrà pervenire alla parte almeno quindici giorni prima dell’udienza, sono specificamente indicati:
a. la data di deposito dell’istanza;
b. l’oggetto della procedura;
c. la data e il luogo fissati per l’udienza;
d. l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
e. il responsabile del procedimento;
f. il termine di conclusione del procedimento.
4. Unitamente all’avviso di cui ai commi precedenti la Direzione trasmette alla parte convenuta copia dell’istanza depositata, nonché degli allegati che non siano già nella sua disponibilità.
5. Qualora la controversia concerna operatori od utenti di altri Stati dell’Unione europea, la Direzione coordina la propria attività con quella delle Autorità eventualmente coinvolte, comunicando l’avvio del procedimento ed acquisendone le relative osservazioni.
Articolo 16
Procedura
1. Il termine per l’adozione del provvedimento finale è di novanta giorni decorrenti dalla data di deposito dell’istanza.
2. Le parti hanno facoltà di presentare memorie e depositare documenti, a pena di irricevibilità, fino a cinque giorni prima dell’udienza di cui all’articolo 15.
3. I documenti depositati nel corso del procedimento sono integralmente accessibili dalle parti in causa, ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali".
4. Le parti compaiono all’udienza di discussione personalmente ovvero, in caso di persone giuridiche, in persona del legale rappresentante; esse possono farsi rappresentare da soggetti muniti di procura generale o speciale purché idonea a conciliare o transigere la controversia, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ovvero con scrittura privata corredata della fotocopia di un documento di identità del delegante.
5. All’udienza le parti sono ammesse ad illustrare oralmente le rispettive posizioni e possono farsi assistere da consulenti o rappresentanti delle associazioni di consumatori.
6. Al termine dell’udienza il responsabile del procedimento redige sintetico processo verbale.
Articolo 17
Mancata comparizione di una delle parti
1. Il fatto che una delle parti non si presenti o si astenga dal far valere in udienza le proprie ragioni non può essere interpretato come accettazione delle ragioni della controparte, né come rinuncia all’istanza. In tal caso la controversia è comunque definita alla luce di quanto risulta dalla documentazione acquisita agli atti e tenuto conto delle difese scritte svolte dalle parti.
Articolo 18
Attività istruttoria
1. Se nel corso dell’udienza di discussione oppure nelle precedenti fasi della procedura emerge la necessità, ai soli fini istruttori, di assicurare la partecipazione al procedimento di altri soggetti interessati, il responsabile del procedimento provvede, se del caso, a convocarli in udienza.
2. Nel caso in cui il responsabile del procedimento disponga l’acquisizione di documenti, perizie o altri elementi conoscitivi, ne é data comunicazione alle parti del procedimento ed il termine per la definizione della controversia è sospeso per il tempo necessario alla relativa acquisizione, comunque non superiore a sessanta giorni. Nei casi suddetti, gli oneri economici necessari per il compimento delle perizie sono anticipati dalla parte che ne ha fatto richiesta ovvero, se disposte d’ufficio, provvisoriamente ripartiti secondo equità.
3. Le parti possono nominare, dandone comunicazione all’Autorità entro cinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, un proprio consulente tecnico, il quale può assistere a tutte le operazioni svolte dal consulente nominato dall’Autorità e presentare relazioni scritte e documenti.
4. Il responsabile del procedimento, sentite le parti interessate, può disporre la riunione di più procedimenti pendenti aventi ad oggetto controversie omogenee.
Articolo 19
Decisione della controversia
1. Esaurita la fase istruttoria, il Direttore trasmette la documentazione relativa alla controversia all’Organo collegiale, allegando la relazione del responsabile del procedimento e la propria proposta di decisione.
2. L’Organo collegiale, ove lo ritenga necessario, può convocare le parti per un’udienza di discussione dinanzi a sé; in tal caso il termine di conclusione del procedimento è prorogato di trenta giorni.
3. Il provvedimento con il quale è definita la controversia è vincolante; esso deve essere prontamente comunicato alle parti e pubblicato nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità.
4. L’Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell’istanza, può condannare l’operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell’Autorità.
5. Resta salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno.
6. Nel provvedimento decisorio l’Autorità può riconoscere il rimborso delle spese necessarie e giustificate per l’espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, tenendo conto del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione. Quando l’operatore non partecipi all’udienza fissata per la conciliazione senza addurre giustificati motivi, e pur avendo reso la dichiarazione di cui all’art. 8 comma 3, vanno comunque rimborsate all’utente, se presente all’udienza ed indipendentemente dall’esito della controversia di cui agli art. 14 e ss., le spese sostenute per l’esperimento del tentativo di conciliazione.
Articolo 20
Archiviazione a seguito di rinuncia
1. Se nel corso del procedimento la parte che aveva richiesto l’intervento dell’Autorità rinuncia alla propria istanza, il Direttore dispone l’archiviazione del procedimento.
2. Il Direttore dispone, altresì, l’archiviazione del procedimento nei casi di inammissibilità ovvero di improcedibilità dell’istanza.
3. Nel caso di archiviazione, le spese di procedura restano a carico delle parti che le hanno sostenute. Le spese peritali dovranno essere, però, ripartite secondo criteri equitativi.
4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato alle parti.
Articolo 21
Provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio
1. L’utente, contestualmente alla proposizione dell’istanza per la definizione della controversia, o nel corso della relativa procedura, può chiedere alla Direzione l’adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell’erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento del medesimo da parte dell’operatore sino al termine del procedimento, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera e) della legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. Nei casi previsti dal comma precedente si applica la procedura di cui all’articolo 5 ed il provvedimento viene adottato dal Direttore.
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 22
Delega di ulteriori funzioni ai Co.re.com
1. La definizione delle controversie di cui al presente regolamento, ad esclusione di quelle di cui all’art. 15, comma 5, può essere delegata ai Co.re.com, anche in più fasi, previa conforme integrazione dell’Accordo-quadro sottoscritto il 25 giugno 2003 dall’Autorità, dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, e conseguente modifica delle convenzioni stipulate da ciascun Comitato per l’esercizio delle funzioni delegate.
2. Ai fini di cui al comma 1, ciascun Co.re.com, nell’ambito della propria organizzazione interna, dovrà garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia e, nell’ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie.
3. Al Co.re.com munito della delega di cui al comma 1 e competente per territorio ai sensi dell’art. 4, ciascuna delle parti può chiedere di definire la controversia ove il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo o per i punti ancora controversi nel caso di soluzione parziale.
4. Al procedimento per la definizione della controversia si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al presente regolamento.
Articolo 23
Monitoraggio
1. I Co.re.com comunicano mensilmente all’Autorità i risultati delle attività svolte ai fini del presente regolamento, avvalendosi dei modelli, anche elettronici, da questa predisposti.
2. L‘Autorità elabora, su richiesta dei Co.re.com, circolari interpretative su specifiche questioni di interesse comune relative all’applicazione del presente regolamento.